Concessioni: il MIT sulla verifica delle offerte anomale

La verifica dell'anomalia delle offerte nel caso di appalti di concessioni è obbligatoria? Ecco la risposta del Supporto Giuridico

di Redazione tecnica - 13/11/2024

Nel caso di concessioni, è prevista una verifica dell’anomalia delle offerte, legata all'effettiva sostenibilità del progetto e al rischio economico in capo al concessionario? La risposta è sì, come dimostra il Parere del MIT del 29 ottobre 2024, n. 2854.

Concessioni: la verifica dell'anomalia delle offerte

Nella questione sottoposta al supporto giuridico è stato preliminarmente richiamato l’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), sulla verifica dell’anomalia delle offerte, in base al quale “La stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, appaiono anormalmente bassi. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

L’articolo fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all'ente concedente. Considerato che nelle concessioni, la verifica riguarda l'attendibilità di una previsione economica finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico in capo al concessionario, è stato richiesto se il Disciplinare di gara possa non prevedere la verifica dell'anomalia e le relative modalità di valutazione ferma restando:

  • la verifica rigorosa da parte della commissione giudicatrice, prima dell'attribuzione del punteggio economico, sull'adeguatezza, attendibilità e sostenibilità del piano economico finanziario in base ai diversi indicatori di redditività richiesti nel Disciplinare di gara;
  • l’esclusione del concorrente in caso di Piano economico finanziario non sostenibile.

Il parere del MIT

Spiega il MIT che nel caso di concessioni, per la verifica dell’anomalia dell’offerta trova applicazione l'art. 185, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che:

“prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica la commissione verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.

Resta fermo che se l'offerta del concorrente contiene anche aspetti ulteriori a quelli indicati nel PEF, residua un generale obbligo di verifica di questi ulteriori aspetti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, come previsto dall’art. 97 Cost.

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