L’affidamento diretto non è una gara

Il TAR conferma il potere discrezionale delle amministrazioni nell’affidamento dei contratti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 14/11/2024

Al netto del principio di rotazione degli affidamenti, l’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), anche mediante l’acquisizione di più preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non è una procedura comparativa.

Affidamento diretto: interviene (anche il TAR)

Questo principio è stato ribadito dal TAR Lazio (sentenza n. 19840/2024) dopo che sull’argomento si erano già espressi:

Nel nuovo intervento, il TAR Lazio riprende la definizione contenuta all’art. 3, comma 1, lettera d), Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale l’affidamento diretto è “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

Il caso di specie riguarda la richiesta di annullamento di una determinazione dirigenziale con la quale un Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, un affidamento diretto del servizio di smaltimento “rifiuti biodegradabili”.

In particolare, la ricorrente contesta l’affidamento diretto alla società controinteressata e il percorso logico-giuridico seguito dalla Stazione appaltante per giungere alla decisione in concreto adottata.

L’affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti

Nel caso oggetto del contendere, i giudici di primo grado inquadrano la procedura come “affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023” che non risulta essere una procedura competitiva, sia essa negoziata o aperta, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla Stazione Appaltante.

Proprio per questo motivo, la Stazione Appaltante non era in alcun modo tenuta ad avviare un previo contraddittorio con l’odierna ricorrente (peraltro, neppure ricompresa nel novero degli operatori economici originariamente interpellati), rendendo esplicite (come pure, invero, ha fatto) le ragioni della mancata positiva valutazione del preventivo di spesa dalla medesima ricorrente autonomamente presentato.

Che il procedimento avviato dal Comune con le predette comunicazioni abbia i caratteri dell’affidamento diretto si ricava inequivocabilmente:

  • dall’esplicito richiamo dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 contenuto nelle determinazioni;
  • dall’importo del servizio oggetto di affidamento, inferiore alla soglia dei 140.000 euro;
  • dalla effettuazione di un mero confronto tra preventivi e dall’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui la scelta del preventivo ritenuto più conveniente per l’A.C. risulta compiuta direttamente dal funzionario-Responsabile del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune, senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.

L’art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, consente l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 del medesimo Decreto prevede espressamente la facoltà per la Stazione Appaltante di interpellare più operatori.

È evidente, dunque, che l’affidamento diretto, per espressa previsione legislativa, non è una gara, ma una procedura “priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure” di acquisizione del servizio.

L’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.

Affidamento diretto discrezionale

Ne deriva che l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio, connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla S.A., si sottrae al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti.

Correttamente individuato il perimetro entro cui è consentito al Giudice Amministrativo il sindacato sull’esercizio dell’amplissima discrezionalità di cui gode la Stazione Appaltante nell’affidamento diretto, il TAR è entrato nel merito dei rilievi mossi dalla ricorrente in merito alle valutazioni operate dal Comune.

Secondo i giudici di primo grado, nel caso di specie tali rilievi non sono tali da evidenziare i predetti profili di abnormità, sviamento e manifesta erroneità o illogicità degli apprezzamenti operati dal Comune resistente, il quale, invece, ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare.

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