Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: chiarimenti dal MEF sui SAL
Il Ministero specifica quali lavorazioni possono essere inserite nel SAL al fine di raggiungere il 30% che permette l'accesso alle opzioni alternative
Contiene alcune importanti indicazioni sulla possibilità di utilizzare le “forniture a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30% del SAL per accedere alle opzioni alternative alle detrazioni dirette (sconto in fattura e cessione del credito) , la risposta del MEF all’interrogazione n. 5-03091 presentata dai deputati Emiliano Fenu e Agostino Santillo in commissione V Bilancio alla Camera.
Cessione del credito e SAL: nuovi chiarimenti dal MEF
Nel testo dell’interrogazione, gli onorevoli M5S hanno ricordato che il comma 1-bis l'articolo 121 del Decreto Rilancio in materia di cessione del credito e sconto in fattura prevede che:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dello stesso intervento.
Secondo gli interroganti, la norma non definisce sul piano fiscale il concetto di SAL, che va pertanto ricercato nell'ambito della normativa tecnica vigente, lasciando tuttavia alcuni margini di incertezza, soprattutto per le cosiddette «forniture a piè d'opera», di cui è molto discussa la possibilità di considerarle, anche isolatamente, ai fini della spesa utile al raggiungimento del limite del SAL.
Stato Avanzamento Lavori: quali lavorazioni vanno incluse nel SAL?
Questo in considerazione del fatto che:
- l'articolo 14, comma 1, lettera d) del DM 7 marzo 2018, n. 49, precisa che il SAL è uno dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ove vengono riassunte non solo tutte le lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento;
- l'articolo 4, comma 3, del DM 6 agosto 2020 dispone come il tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici riferiti ai SAL ecobonus, secondo quanto indicato nel progetto, tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei componenti acquistati»;
- la sentenza n. 42012/2022 della Corte di Cassazione chiarisce che «non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che – seppure fatturate e pagate – non siano tuttavia state eseguite», affermando tuttavia che «sulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d'opera». In sostanza, affermano gli interroganti, nel riferirsi a lavori e somministrazioni non eseguite, la Corte sembra voler intendere le fatture pagate senza alcuna successiva esecuzione materiale, ammettendo dunque la possibilità di SAL riferiti alle sole forniture a piè d'opera purché eseguite in cantiere.
Da qui la richiesta se sia possibile considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30% in materia di cessione del credito e sconto in fattura e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL.
La risposta del MEF
Nel rispondere, il sottosegretario al MEF Sandra Savino ha preliminarmente evidenziato che la nozione di SAL di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del DM n. 49/2018 è confluita nell’allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) all’articolo 12 comma 1 lettera d), il quale prevede che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscriversi contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è un atto, ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione.
Il direttore dei lavori, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, in modo da potere rilasciare sempre i SAL entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.
Il legislatore è ulteriormente intervenuto con il D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), commisurando la revisione dei prezzi ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (art. 26, commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies), intendendo così superare implicitamente, il principio contabile della corrispondenza (e contestualità) fra quanto registrato e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile nella realtà del cantiere.
Sulla base di queste disposizioni si conferma che vanno incluse ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.
Si tratta di una tesi che trova conferma nel c.d. “Decreto Asseverazioni” (DM 6 agosto 2020) che nell’Allegato 2, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori «realizzati».