Superbonus e Legge di Bilancio 2025: nuove irragionevoli restrizioni
Gli ultimi dati Enea confermano la fine del superbonus e generano dubbi sulle nuove restrizioni inserite nella Legge di Bilancio per il 2025
Dal suo insediamento a ottobre 2022 il Governo in carica, a discapito delle dichiarazioni pre-elettorali, ha operato uno smantellamento delle due principali misure che hanno sorretto e rilanciato il comparto dell’edilizia post crisi pandemica: il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Superbonus e opzioni alternative: le misure del Governo Meloni
Tutti ricorderanno, infatti, le prime disposizioni arrivate con il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge n. 6/2023, mediante il quale la scelta è stata quella di limitare al 90% il superbonus per l’anno 2023 vincolandone l’utilizzo con aliquota maggiorata a determinate condizioni (CILAS e delibera assembleare entro una certa data). Da quel provvedimento sono poi arrivati altri 14 correttivi in meno di due anni il cui fine è stato quello di mettere un freno ad una detrazione che, secondo le analisi del Governo, stava costando troppo alle casse dello Stato.
Correttivi che hanno cominciato a produrre degli effetti solo a partire da aprile 2024 come dimostrato dalle rilevazioni dell’Enea sull’utilizzo del superbonus energetico. Da una media di 3,3 miliardi al mese di investimenti ammessi a detrazione nel 2023, il 2024 si è aperto con 3 mesi di boom giustificati dalle asseverazioni per i fine lavori del 2023 in cui il superbonus ha sviluppato ben 14,5 miliardi (quasi 5 miliardi al mese).
Da aprile 2024, però, tutto è irrimediabilmente cambiato. L’aliquota meno generosa (70% nel 2024 e 65% nel 2025) unita alla fine delle opzioni alternative, hanno portato da aprile a giugno 2024 la cifra irrisoria di 530 milioni di euro circa e un disinvestimento complessivo nei mesi da luglio a ottobre 2024 pari a 2,2 miliardi di euro.
I nuovi dati di Enea
Numeri confermati, appunto, dalle nuove rilevazioni di Enea che a ottobre 2024 hanno registrato:
- 433 nuove asseverazioni;
- 244.320.907,60 euro di investimenti totali (comprese le somme non ammesse a detrazione);
- -770.801.401,95 euro di investimenti ammessi a detrazione;
- 266.536.479,59 euro di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.
La legge di Bilancio 2025
Alla luce di queste rilevazioni, “stonano” i contenuti della bozza di Legge di Bilancio 2025 approvata dal Governo e all’esame del Parlamento, all’interno della quale sono state previste delle nuove irragionevoli condizioni per accedere al superbonus a partire dall’1 gennaio 2025.
Preliminarmente ricordiamo che nel 2025, alla luce dell’attuale normativa, potranno accedere al superbonus con aliquota al 65% unicamente i seguenti soggetti beneficiari:
- i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a), D.L. n. 34/2020);
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (art. 119, comma 9, lettera d-bis), D.L. n. 34/2020).
Relativamente ai soggetti di cui al primo punto, secondo le rilevazioni Enea, da aprile a ottobre 2024 (7 mesi) sono stati registrati i seguenti numeri:
- 1.203 nuove asseverazioni;
- 669.167.336,51 euro di investimenti totali (comprese le somme non ammesse a detrazione);
- -1.935.689.760,05 euro di investimenti ammessi a detrazione;
- 754.302.897,97 euro di lavori realizzati ammessi a detrazione.
Numeri che mal si conciliano con l’attuale art. 8 della bozza di Legge di Bilancio che, se approvato così com’è (ma lo riteniamo improbabile oltre che incostituzionale), consentirà l’utilizzo del superbonus 65% a condizione che al 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Documenti Allegati
Report Enea