Plusvalenze immobili Superbonus: tassazione confermata
Rifiutato l'emendamento al Decreto Fiscale, confermando le disposizioni del TUIR introdotte con la legge di Bilancio 2024. Ecco come fare il calcolo
Nonostante la richiesta di modifica presentata con un emendamento in fase di conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale (D.L. n. 155/2024), si conferma l'attuale normativa sulla tassazione sulle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili oggetto di lavori Superbonus, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).
Tassazione plusvalenze Superbonus: nessuna modifica all'attuale normativa
Nello specifico, l’attuale norma ha modificato:
- l’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), inserendo al comma 1 la lettera b-bis) secondo cui “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”;
- l'articolo 68, comma 1, con l’inserimento dei seguenti periodi: "Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
L’emendamento rifiutato
La proposta di modifica puntava a:
- ridurre la tassazione sulle plusvalenze generate solo da vendite effettuate entro 5 anni e non più 10 anni;
- inserire il comma 64-bis, secondo cui:
- la tassazione non si applica in relazione agli immobili che sono stati trasferiti definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024 in esecuzione di un contratto preliminare registrato o trascritto prima di tale data;
- nei casi di interventi agevolati Superbonus effettuati solamente sulle parti comuni dell'edificio e non sul singolo immobile, l'importo da corrispondere non può eccedere l'ammontare del beneficio fiscale goduto;
- per i soggetti che hanno optato per la cessione del credito, nella determinazione dei costi inerenti al bene ai fini del calcolo della plusvalenza si tiene conto del 100% degli oneri finanziari sopportati in conseguenza alla suddetta cessione;
- entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo comma 64-bis, il MEF tramite decreto determinerà un meccanismo di tassazione della plusvalenza in funzione dell'effettiva fruizione degli interventi agevolati, in dichiarazione dei redditi.
Niente di tutto questo, però perché si conferma il testo introdotto dalla legge n. 213/2023.
Tassazione plusvalenze immobili Superbonus: come calcolarla
Ne deriva che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di lavori superbonus, con lavori conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione è soggetta a tassazione del 26%. Restano esclusi gli immobili acquisiti per successione, quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, oppure se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione dell’immobile sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte del periodo.
In generale, per gli immobili che non sono stati oggetto di Superbonus la plusvalenza ammonta alla differenza tra prezzo di vendita e quello di acquisto, oppure di costruzione dell’immobile, aumentato dei costi relativi al bene venduto. In caso di immobili acquisiti per donazione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione corrisponde quello sostenuto dal donante. Se l’immobile è stato ristrutturato, il costo di ristrutturazione sostenuto abbatte la plusvalenza tassata.
Diverso invece il calcolo nel caso di ristrutturazione con Superbonus. Queste le casistiche da considerare, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/2024:
- qualora i lavori siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non rilevano nel calcolo le spese relative a tali interventi, in presenza di 110% tramite opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito);
- se i lavori sono stati conclusi dopo 5 anni ma fino a 10 anni, è necessario considerare tra i costi il 50% delle spese Superbonus 110%.
Qualora l’immobile sia stato ristrutturato con Superbonus in parte con il 110% e in parte con un'aliquota di detrazione inferiore, si potranno considerare:
- non rilevanti le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%;
- rilevanti le altre spese, che rientreranno tra i costi inerenti all’immobile ceduto.
Infine, per gli stessi immobili, che alla data della cessione siano stati venduti o costruiti, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione può essere rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.