Equo compenso, appalto integrato, concorrenza: il no dei professionisti al Correttivo Codice Appalti
Per Ala Assoarchitetti e Inarsind il nuovo schema di decreto legislativo non risponde agli obiettivi di trasparenza e competitività posti in fase di modifica
Non sono pienamente concordi Ala Assoarchitetti e Inarsind rispetto ad alcune tra le modifiche apportate al d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contrattti Pubblici) con il correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2024 e recentemente “bollinato”.
Correttivo Codice Appalti: le critiche di ALA Assoarchitetti e Inarsind
Ad esprimere perplessità sono i presidenti delle due compagini sindacali, l'arch. Bruno Gabbiani e l'ing. Carmelo Russo, auspicando che nel corso dell'esame da parte del Consiglio di Stato, commissioni parlamentari e conferenza unificata possano trovare ascolto le considerazioni su alcuni punti critici del nuovo schema di decreto legislativo.
Questo soprattutto perché gli obiettivi di maggiore trasparenza e competitività nelle gare d’appalto che le modifiche al Codice avrebbero dovuto garantire, non solo non sarebbero stati raggiunti, ma avrebbero dato adito a fattori d’incertezza e di riduzione della trasparenza dei procedimenti d’appalto.
Vediamo nel dettaglio le principali perplessità su:
- equo compenso;
- appalti integrati;
- accordi quadro;
- direzione lavori;
- requisiti professionali;
- progettazione esecutiva.
Equo compenso
Ad avviso delle associazioni, non merita apprezzamento la modifica introdotta nella disciplina dei contratti pubblici all’applicazione dell’equo compenso per l’affidamento degli incarichi esterni.
Il correttivo infatti introdurrebbe un doppio meccanismo per gli affidamenti diretti e per le gare: nel primo caso, fissa il compenso minimo di fatto fissato all’80% del corrispettivo previsto, mentre nelle gare lo fissa al 65% del corrispettivo medesimo. Si tratta nei fatti di un autentico disconoscimento del principio stesso dell’equo compenso: “è evidente infatti, e così è sempre stato, che la previsione di un ribasso ammesso “fino al” 20% significherà tout court l’offerta di uno sconto del 20% e che la possibilità di ribassare il 35% dell’importo di parcella nelle gare, avrà come esito il ribasso generalizzato del 35%. Ancor più grave il fatto che il ribasso, nel secondo caso, avrà un peso anche nel punteggio da assegnare all’offerta economica pari a ben 30 punti su 100, a fronte di quello attribuitole ad oggi, che in genere varia dai 10 ai 20 punti”.
La richiesta è quindi di fare chiarezza ed equità, con l’eliminazione di ogni possibilità di sconto sui parametri di riferimento, in modo che i fattori determinanti la scelta siano esclusivamente la qualità dell’offerta e la competenza del professionista.
Appalti integrati
Altro punto critico, l’appalto integrato: secondo ALA e Inarsind, il correttivo non ha introdotto alcuna limitazione nell’applicazione di questa formula, che in origine era stata addirittura vietata ope legis e giustificata in casi eccezionali e circoscritti, soltanto per l’applicazione ai lavori di altissimo contenuto tecnologico e alle circostanze di possesso di brevetti esclusivi.
Il permanere dell’appalto integrato instaurerebbe così un insanabile conflitto d’interessi, a tutto scapito della stazione appaltante e dell’interesse pubblico di pervenire alla qualità, durabilità ed economia d’esercizio dell’opera pubblica.
Questa tipologia di affidamento andrebbe circoscritta esclusivamente alle situazioni di straordinaria complessità organizzativa e ai casi nei quali il possesso di brevetti altrettanto esclusivi, obblighi di fatto alla scelta predeterminata di uno specifico soggetto esecutore dell’opera.
Accordi quadro e servizi tecnici
Altra criticità attiene il coordinamento tra art. 58 e 59 del Codice: l’art. 58 promuove, in aderenza ai principi europei, la suddivisione in lotti per favorire le PMI. Si tratta di una previsione nata per soddisfare le esigenze di acquisto standardizzate, ma l’accordo quadro di cui all'art. 59 oggi viene ampiamente utilizzato per affidare i servizi di ingegneria e architettura che, per loro natura, sono servizi intellettuali e non standardizzabili, uscendo dal libero mercato e finendo in un mercato secondario dove i players maggiori si aggiudicano gli accordi, per poi girarli, in lotti di ridotta dimensione, ai liberi professionisti.
Ne deriva che questa procedura può portare al mancato rispetto del principio dell’equo compenso, sul mercato secondario, e un conseguente impoverimento nel controllo della progettazione. Pertanto, si richiede che il ricorso all’accordo quadro per l’affidamento dei servizi intellettuali sia strettamente limitato alle attività di manutenzione ordinaria, caratterizzate da una forte ripetitività.
Direzione lavori e collaudi
Nessuna modifica poi all’art. 114 del Codice: i liberi professionisti restano esclusi dalla Direzione Lavori, se non dopo l’accertata impossibilità da parte della P.A. di procedere con propri dipendenti. Non solo: si conferma l’esclusione dei liberi professionisti dai collaudi, anche con la versione dell’art.116 del Codice, modificato dall’art. 33 del correttivo.
Sul punto, si sottolinea l’instaurarsi di un conflitto d’interessi interno alla P.A., da un lato incaricata della D.LL. e dall’altra del collaudo delle opere. Si propone quindi che la D.LL. e i collaudi siano affidati separatamente a liberi professionisti competenti, nell’interesse della stessa P.A.
Requisiti tecnico professionali e finanziari
Sulle modifiche introdotte all’art. 100 del Codice, che allargano l’arco temporale per la dimostrazione dei requisiti tecnico professionali e finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, le due compagini affermano che la durata temporale dei requisiti appartiene all’esperienza complessiva e quindi all’intera carriera del libero professionista, del resto soggetto per obbligo deontologico al mantenimento costante dell’aggiornamento professionale.
Progettazione esecutiva
Infine, la validazione del progetto esecutivo, che secondo le norme vigenti va fatta da un soggetto o da un ente terzo, preventivamente all’indizione della gara d’appalto, rappresenta un punto critico del correttivo. Le modifiche infatti instaurerebbero un’incertezza dannosa per tutto il procedimento, in quanto legittima, se non suggerisce, il ricorso a posteriori all’espressione di riserve sulla idoneità del progetto esecutivo, che devono al contrario, se presenti, emergere assolutamente in via preventiva, nell’interesse di tutte le parti in causa.
Si richiede quindi di eliminare dal testo del correttivo “le evidenti penalizzazioni previste per il progettista esterno”, laddove all’art. 9, con l’inserimento del comma 8-bis all’art. 41 del D.lgs. 36/2023, si prevede che:
- “In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti e enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.”;
e all’art. 34 del correttivo che introduce il 15 quater dell’art. 120 del Codice:
- "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.”