Affidamento diretto: caratteristiche e presupposti della procedura
TAR Lazio: l'affidamento diretto rappresenta un mero confronto di preventivi, in cui la scelta va fatta in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze
L’affidamento diretto non integra gli estremi di una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze.
Ne deriva un’ampia discrezionalità a carico della Stazione Appaltante, sulla quale il giudice amministrativo non può sindacare se non in caso di palese illogicità delle scelte effettuate.
Appalti pubblici: il TAR sull'affidamento diretto
A ricordare i presupposti dell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del d-Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è il TAR Lazio con la sentenza 11 novembre 2024, n. 19840, con la quale ha confermato la legittimità dell’affidamento diretto a un OE che aveva presentato l’offerta economica più conveniente. Secondo la ricorrente. l'affidamento non sarebbe stato effettuato correttamente, perché la SA avrebbe ingiustamente calcolato nell’importo complessivo dell’appalto (un servizio di raccolta rifuti) anche i costi ulteriori che avrebbe dovuto sopportare per il completamento del servizio (il trasporto dei rifiuti all’impianto).
Spiega il TAR che l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, non è una procedura competitiva, sia essa negoziata o aperta, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla Stazione Appaltante. Essa quindi in alcun modo è tenuta ad avviare un contraddittorio, tanto più in questo caso con l’odierna ricorrente, per altro neppure ricompresa nel novero degli operatori economici originariamente interpellati.
Nel caso in esame, che il procedimento avviato dal Comune abbia i caratteri dell’affidamento diretto si ricava inequivocabilmente:
- dall’esplicito richiamo dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 contenuto nelle determinazioni;
- dall’importo del servizio oggetto di affidamento, inferiore alla soglia dei 140.000 euro;
- dalla effettuazione di un mero confronto tra preventivi;
- dall’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui la scelta del preventivo ritenuto più conveniente risulta compiuta direttamente dal funzionario responsabile del servizio, senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.
Affidamento diretto: le caratteristiche
La decisione di interpellare sei operatori economici non esprime la volontà di indire una gara vera e propria, neppure negoziata: l’art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, infatti, consente l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture, di importo inferiore a 140mila euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 del medesimo Decreto prevede espressamente la facoltà per la Stazione Appaltante di interpellare più operatori.
In particolare, il predetto art. 3 definisce l’“«affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
È evidente, dunque, che l’affidamento diretto, per espressa previsione legislativa:
- non è una gara;
- è una procedura priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure” di acquisizione del servizio;
- in essa, l’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.
La discrezionalità della Stazione Appaltante nella scelta dell'affidatario
Ne deriva che l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio è attività connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa ancora più accentuata di quella ordinariamente riscontrabile nelle procedure ad evidenza pubblica.
Data la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla S.A. essa si sottrae al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, i rilievi mossi dalla Società ricorrente alle valutazioni operate dal Comune non sono tali da evidenziare i predetti profili di abnormità, sviamento e manifesta erroneità o illogicità degli apprezzamenti operati dall’Amministrazione che invece, ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare.
E come con divisibilmente affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” Né la richiesta di del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all'art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre "individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
Le conclusioni del TAR
Conclude il TAR, respingendo il ricorso, che l’affidamento diretto non integra gli estremi di “una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze.”.
Dal che deriva che il Comune controinteressato, avendo stabilito di soddisfare le proprie specifiche esigenze facendo ricorso ad un affidamento diretto sotto soglia, ex art. 50, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, ha giustamente affidato il servizio all’OE che offriva il servizio alle condizioni economicamente più vantaggiose, effettuando anche una ragionevole valutazione complessiva del preventivo offerto, prendendo in considerazione anche l’esborso che avrebbe dovuto sopportare in relazione agli ulteriori costi connessi al servizio.
Documenti Allegati
Sentenza