Edilizia e Salva Casa: in Gazzetta la Legge della Regione Siciliana

Approda in GURS la Legge n. 27/2024 della Regione Siciliana recante “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”

di Gianluca Oreto - 20/11/2024

A sorpresa e con un po’ di ritardo approda sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la Legge 18 novembre 2024, n. 27 recante “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”. Una norma molto attesa dai tecnici siciliani perché contiene al suo interno “anche” le disposizioni per il recepimento del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024.

Edilizia in Sicilia: la struttura della Legge n. 27/2024

La nuova Legge regionale è suddivisa in 3 capi e 22 articoli:

Capo I – Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

  • Art. 1 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 2 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 3 – Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 4 – Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 5 – Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 6 – Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 7 – Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo del suolo e per favorire la riqualificazione urbana
  • Art. 8 – Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 9 – Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 10 – Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall’abitazione
  • Art. 11 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 12 – Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 13 – Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
  • Art. 14 – Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Capo II – Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105

  • Art. 15 – Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 16 – Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
  • Art. 17 – Recepimento decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105
  • Art. 18 – Norme finali e di coordinamento
  • Art. 19 – Abrogazione di norme

Capo III – Modifiche di norme

  • Art. 20 – Modifiche di norme
  • Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
  • Art. 22 – Entrata in vigore

Salva Casa: il recepimento in Sicilia – Art. 15, L.R. n. 27/2024

Relativamente al Decreto Salva Casa, l’art. 15 della L.R. n. 27/2024 al comma 1 dispone l’inserimento all’art. 3 (Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6 bis "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), comma 1, della L.R. n. 16/2016, delle lettere af-bis) e af-ter) che inseriscono tra gli interventi di edilizia libera rispettivamente le VePA e le pergotende.

Di seguito il testo delle due nuove lettere:

af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

af ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Il comma 2 dispone la modifica dell’art. 12 (Recepimento con modifiche dell'articolo 32 "Determinazione delle variazioni essenziali" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), comma 5, della L.R. n. 16/2016 con la soppressione dell’ultimo periodo “Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".

Il nuovo comma 5, art. 12, della L.R. n. 16/2016 diventa, quindi, il seguente:

Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1.

Il comma 3 modifica l’art. 13 (Recepimento con modifiche dell'articolo 34 "Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), comma 3, della L.R: n. 16/2016, relativamente alla sanzione alternativa alla demolizione.

Il nuovo comma 3 diventa il seguente:

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Salva Casa: il recepimento in Sicilia – Artt. 16 e 17, L.R. n. 27/2024

L’art. 16 della nuova L.R. n. 27/2024 recepisce dinamicamente i seguenti articoli del d.P.R. n. 380/2001:

  • Art. 34-ter (L) - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
  • Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
  • Art. 36-bis - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

Il successivo art. 17 dispone l’applicazione nel territorio siciliano delle altre disposizioni contenute nel Salva Casa nazionale:

  1. le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico;
  2. fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma l, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;
  3. per le finalità di cui alla lettera b), gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui alla lettera b);
  4. nella comunicazione di cui alla lettera c), primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui alla lettera b) ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui alla lettera e);
  5. al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1 bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1 bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
  6. l'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c), d) ed e) non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Salva Casa: il recepimento in Sicilia – Artt. 18 e 19, L.R. n. 27/2024

L’art. 18 della L.R. n. 27/2024 dispone l’applicazione dinamica dell’art. 3, commi 1, 2 e 4, del Salva Casa nazionale. Di seguito i 3 commi:

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis, 2- bis e 3-bis, e all'articolo 36-bis, ad eccezione dei commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 19 della L.R. n. 27/2024 dispone l’abrogazione dell'art. 14 della L.R. n. 16/2016 che, ricordiamo, disponeva il recepimento con modifiche dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia nazionale.

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