Salva Milano: arriva l’ok sull’emendamento
Passa la proposta di modifica sull'interpretazione autentica delle norme. Il testo della pdl adesso sarà esaminato dalla Camera
Salva Milano, sembra quasi fatta. È stata approvata infatti in sede referente in VIII Commissione alla Camera la proposta emendativa all'art. 1 della pdl in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana (C. 1987). La proposta di legge adesso passa all'esame dell'Aula.
Salva Milano: ok all'interpretazione autentica delle norme
Sebbene l'emendamento non abbia incontrato il favore del MEF, che ha espresso perplessità rispetto a una possibile riduzione degli oneri di urbanizzazione che ne possono derivare, il testo è stato approvato, confermando anche la rubrica dell’articolo in “Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia”.
Scendendo nel dettaglio, con il testo si è scelto quindi di optare per l'interpretazione autentica in relazione ai seguenti temi:
- adozione del piano particolareggiato o di lottizzazione ai sensi dell'art. 41-quinquies della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e dell'art. 8 del DM 1444/1968;
- qualificazione come intervento di ristrutturazione anziché nuova costruzione, degli interventi di demoricostruzione che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
La proposta di legge
Ricordiamo che, come riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge è nata per risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della Legge urbanistica (L. 1150/1942) che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale:
- secondo l'orientamento restrittivo, più risalente, il divieto di realizzazione di interventi eccedenti i citati limiti quantitativi in assenza del piano attuativo esteso all'intera zona, si applica anche nelle ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate;
- l'orientamento più recente ed espansivo, interpreta la disposizione nel senso di prevedere l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione solo in presenza di aree non urbanizzate, che quindi richiedono una pianificazione attuativa finalizzata a un loro armonico e ordinato sviluppo.
La pdl intende di risolvere il contrasto interpretativo in senso favorevole all'orientamento estensivo,con l'obiettivo di considerare conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto di determinate condizioni, gli interventi realizzati o assentiti, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore, non preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.
L'emendamento approvato
La proposta di legge si compone di un unico articolo, di cui l'emendamento 1.100 propone la sostituzione dei commi da 1 a 6 con i seguenti:
- 1. Il primo comma dell’articolo 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41- quinquies, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell’articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall’amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all’articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera d), si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
- 4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
- 5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 8.
Piani di recupero e crediti edilizi
Viene anche modificato il comma 8, che adesso dispone:
8. Al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell’articolo 41-quinquies, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi, anche mediante piani di lottizzazione convenzionata, e risulti comprovata l’avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all’esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l’articolo 2-bis del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
Si tratta di una modifica importante, riguardante la cessione dei crediti legati alle ristrutturazioni. Tra le deroghe al blocco delle opzioni alternative alle detrazioni dirette, il D.L. n. 11/2023 aveva incluso gli interventi rientranti in piani di recupero già approvati dalle Amministrazioni Comunali entro il 17 febbraio 2023.
Con il nuovo comma 8, l’eccezione vale solo per interventi di demoricostruzione per i quali:
- sono stati approvati i piani attuativi;
- sia stata presentata entro il 30 dicembre 2023 la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.
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