Qualificazione stazioni appaltanti: le indicazioni del MIT alle SA

Pubblicata la Circolare contenente orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 22/11/2024

Chiarire la normativa di riferimento, definire il funzionamento dell'intero sistema e invitare le stazioni appaltanti a procedere ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici: sono questi in sintesi i contenuti della Circolare del MIT del 18 novembre 2024, n. 279, recante "Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)", la cui adozione rappresenta la milestone M1C1-73 bis del PNRR, introdotta a seguito della revisione del Piano.

Qualificazione stazione appaltanti: la nuova Circolare del MIT

La nuova milestone si inserisce nell’ambito della Riforma 1.10 in tema di appalti pubblici e concessioni, in un quadro che ricomprende in modo organico anche le milestone M1C1-73 ter e M1C1-84 bis, fissate a dicembre 2024, che affidano alla Cabina di regia di cui all’articolo 221 del Codice dei contratti pubblici, sentita ANAC, il compito di valutare gli esiti del periodo di prima applicazione della nuova disciplina al fine di individuare, tra l’altro, iniziative volte a incentivare la qualificazione, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione.

In particolare, è previsto che la circolare “fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (art. 62, comma 6, lettera a) del d.lgs. 36/2023”.

 

Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha disciplinato in maniera organica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare, gli articoli 62 e 63 del nuovo Codice, dedicati rispettivamente a aggregazioni e centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, hanno delineato l’ambito soggettivo dei contratti pubblici dal lato delle stazioni appaltanti, indicando le attività che possono realizzare e il ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica.

L’articolo 62, comma 1, del Codice individua le soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione:

  • per servizi e forniture, si tratta della soglia prevista per gli affidamenti diretti;
  • per i lavori, la soglia è fissata in misura pari a cinquecentomila euro.

Le procedure di affidamento di importo inferiore a queste soglie possono essere gestite da tutte le stazioni appaltanti, anche non qualificate.

Al comma 5, l’articolo 62 specifica le attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti qualificate, in funzione del livello di qualificazione posseduto:

  • gare di importo superiore alla soglia di cui al comma 1;
  • acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
  • svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
  • procedere mediante appalti congiunti (disciplinati al comma 14);
  • utilizzare autonomamente strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
  • effettuare autonomamente ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle medesime.

Nel dettaglio, la qualificazione avviene in relazione alle varie fasi di realizzazione dell’opera pubblica o dell’acquisizione della fornitura o dello svolgimento del servizio. Nell’allegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza in attuazione dell’articolo 62 del Codice, i requisiti necessari per accedere ai diversi livelli di qualificazione sono declinati distintamente:

  • per la progettazione e l’affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti (art. 4)
  • per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti (art. 6)
  • per l’affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7).
  • per la fase di esecuzione, i requisiti di qualificazione sono indicati nell’articolo 8 dell’allegato, sia per le stazioni appaltanti che per le centrali di committenza.

Sempre l’art. 8 ha previsto una disciplina transitoria specifica per l’esecuzione:

  • le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, sono qualificate, in una prima fase sperimentale fino al 31 dicembre 2024, anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;
  • le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, nella prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Infine, al successivo articolo 9 dell’allegato II.4 viene dettata la disciplina transitoria dell’iscrizione con riserva, valida fino al 30 giugno 2024.

 

I contenuti della Circolare

Scendendo nel dettaglio della Circolare, il documento è strutturato in due parti, alle quali è allegata una nota di dettaglio contenente schede di sintesi normativa e tabelle esplicative:

  • nella prima parte, si precisano le finalità associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • nella seconda parte, vengono illustrati:
    • gli incentivi alla qualificazione per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti;
    • gli incentivi a ricorrere a centrali di committenza per le stazioni appaltanti impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione;
    • gli incentivi a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate anche in fattispecie al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione.

Infine, l’allegatocontiene una ricostruzione schematica della normativa relativa al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, oltre all’analisi quantitativa dello stato di avanzamento del processo di qualificazione, sulla base dei dati ANAC.

 

Le indicazioni alle Stazioni Appaltanti

Nella Circolare, il MIT ribadisce che le SA sono tenute a qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e compiere ogni sforzo in tale senso, tenuto conto che i requisiti a tale scopo previsti sono funzionali ad un migliore andamento tecnico-amministrativo dell’intero ciclo di vita delle procedure di appalto.

Da qui l’invito a:

  • verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione, sia al fine, qualora non qualificate, di valutare l’eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;
  • effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell’applicativo dell’ANAC dedicato alla qualificazione;
  • comunicare ad ANAC i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l’ausilio di enti appaltanti qualificati, così da rendere previamente conoscibile l’elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo;
  • utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare la propria qualificazione e aggregazione;
  •  utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che:
    • non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare procedure di affidamento
    • hanno problemi di ritardo di pagamento o hanno problemi con il trasferimento di fondi del livello centrale;
  • utilizzare reti di stazione appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del Common Procurement Vocabulary (CPV), che siano chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;
  • “professionalizzare”, il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio, all’ausilio di stazioni appaltanti qualificate o di centrali di committenza;
  • adoperarsi per favorire la costituzione di reti, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti e assicurando anche adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell’ambito di un determinato territorio.
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