Riduzione contributiva lavoratori edili: nuova circolare INPS
Il documento chiarisce gli ambiti di applicazione e le modalità operative per richiedere la riduzione contributiva dell'11,50% prevista anche per il 2024
Arrivano le indicazioni operative dell'INPS sulla riduzione contributiva per gli operai a tempo pieno del settore edile, confermata per il 2024 dal DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 maggio 2024.
Riduzione contributiva settore edile: le indicazioni operative dell'INPS
Come riportato nella Circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, e ss.mm., la riduzione contributiva è stata confermata all’11,50%, e riguarda i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024 per i seguenti ambiti:
- settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Inoltre, specifica INPS, la base di calcolo della suddetta agevolazione:
- deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005;
- deve essere determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
L’INPS inoltre ribadisce che, relativamente all’anno 2024, la riduzione contributiva non spetta:
- per i lavoratori ai quali sono destinate specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile);
- in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
Invio delle istanze
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'INPS - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.
Documenti Allegati
Circolare