Crediti Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere: ecco il modello per le comunicazioni
Il nuovo provvedimento del Fisco specifica come effettuare la comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate utilizzabili dal 2025
Con il provvedimento del 21 novembre 2024, prot. n. 422331, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.
Comunicazione crediti oltre il 75%: le indicazioni per banche e istituti
Le indicazioni sono destinate a banche, assicurazioni e intermediari finanziari e sono finalizzate alla comunicazione al Fisco del rispetto della soglia per evitare l’ulteriore ripartizione del credito in sei rate.
L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020 prevede che i c.d. soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche" acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al d.p.r. 322/1998.
Quando inviare la comunicazione e per quali crediti
Le disposizioni del provvedimento si applicano alle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025, non ulteriormente cedute, - acquistate dalle banche e dagli intermediari finanziari, dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo e dalle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private- alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del D.L. n. 34/2020 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura relative agli interventi di cui:
- agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (c.d. Bonus barriere architettoniche) del D.L. n. 34/2020;
- all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus).
La comunicazione va inviata all’Agenzia:
- a) dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate;
- b) a decorrere dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.
La comunicazione va trasmessa tramite il servizio disponibile all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, nel caso di rate dei crediti già accettate, avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, nel caso di rate dei crediti già accettate, tramite PEC.
Ulteriore ripartizione delle rate dei crediti
Le rate dei crediti oggetto del provvedimento e acquistate dai soggetti menzionati e non ulteriormente cedute, sono ripartite in ulteriori sei rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di riferimento della rata interessata.
Le rate risultanti dalla ripartizione non possono essere ulteriormente suddivise o cedute e sono utilizzate esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento indicando i codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione. La quota del credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Queste limitazioni non si applicano ai soggetti interessati che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, mediante apposita comunicazione da inviare in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2024.
Documenti Allegati
Provvedimento