Codice dei contratti: i tempi di approvazione del correttivo

La Legge delega n. 78/2022 ha stabilito delle precise procedure e tempistiche per l’approvazione del correttivo che rischiano di far superare l’1 gennaio 2025

di Redazione tecnica - 25/11/2024

Il 7 novembre 2024 il Governo ha trasmesso ufficialmente al Parlamento lo schema di Decreto Legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Codice dei contratti: il correttivo annunciato

Un correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 ottobre 2024 sul quale la Legge delega 21 giugno 2022, n. 78 ha previsto le medesime procedure a cui si era già sottoposto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Di correttivo si parla, in realtà, dall’inizio dell’anno e soprattutto dopo l’attivazione della consultazione promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cui hanno partecipato da luglio scorso 94 stakeholders, di cui 77 operatori privati e 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi.

Si è, quindi, arrivati ad un testo (già “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato) che rischia di rappresentare una vera controriforma alla riforma del 2023 sulla quale, ricordiamo, vi è una chiara impronta del Consiglio di Stato a cui il Governo Draghi aveva affidato il compito di preparare la stesura dello schema di Decreto Legislativo poi confluito, dopo alcune modifiche, all’interno del D.Lgs. n. 36/2023.

L’attuale bozza di correttivo, infatti, interviene con:

  • 58 articoli modificati;
  • 1 articolo sostituito (193 “Procedure di affidamento”);
  • 3 nuovi articoli (82-bis “Accordo di collaborazione”; 225-bis “Ulteriori disposizioni transitorie”; 226-bis “Disposizioni di semplificazione normativa”);
  • 19 allegati modificati;
  • 1 allegato sostituito (V.2 “Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)”);
  • 3 nuovi allegati (I.01 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”; II.2-bis “Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (articolo 60, comma 4-ter)”; II.6-bis “Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)”).

Tra queste modifiche spicca l’inserimento dell’art. 226-bis (Disposizioni di semplificazione normativa), mediante il quale viene prevista la prossima pubblicazione di uno o più Decreti Ministeriali che sostituiranno gran parte degli allegati al D.Lgs. n. 36/2023. Una disposizione che rischia di far esplodere il quadro normativo così come già accaduto con la riforma del 2016.

La problematica per il BIM

Tra le correzioni previste dal Governo spicca quella all’art. 43 del Codice dei contratti relativo ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, ovvero dell’introduzione del Building Information Modeling anche conosciuto come BIM.

L’attuale versione dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

L’art. 10 dello schema di correttivo ha l’intenzione di sostituire integralmente il primo periodo del citato comma, con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In questo modo cambierebbero le condizioni che rendono obbligatorio l’utilizzo del BIM. Peccato, però, che l’1 gennaio 2025 è dietro l’angolo e, al momento, la correzione risulta essere incompatibile con i tempi di approvazione del nuovo decreto legislativo.

Correttivo: i tempi di approvazione

Come anticipato, così come previsto all’art. 1, comma 4, della Legge delega n. 78/2022, è stata data facoltà al Governo entro 2 anni di apportare correzioni al Codice utilizzando lo stesso strumento normativo (il Decreto Legislativo), le medesime procedure e nel rispetto dei principi e criteri ispiratori.

Relativamente alle tempistiche, occorre tenere a mente che sull’approvazione del nuovo Decreto Legislativo sono necessari:

  • il parere della Conferenza unificata;
  • il parere del Consiglio di Stato;

che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di decreto legislativo a questo punto può essere “successivamente” trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Una prima incongruenza è rappresentata dal fatto che, così come accaduto per l’approvazione del D.Lgs. n. 36/2023, il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo dello schema di D.Lgs. senza il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (per il D.Lgs. n. 36/2023 quest’ultimo non era necessario perché lo schema di D.Lgs. è stato preparato dal Consiglio di Stato stesso).

Calendario alla mano, il Parlamento può esprimere il suo parere entro 30 giorni dal 7 novembre 2024, ovvero il successivo 7 dicembre. Nel caso in cui il parere non arrivi, il correttivo può essere emanato ma se il Parlamento (com’è probabile) dovesse fare delle osservazioni, il Governo è tenuto a rispondere adeguandosi o fornendo delle risposte.

Dalla risposta del Governo il Parlamento può esprimersi sulle osservazioni del Governo entro altri 10 giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

Se tutto dovesse procedere senza intoppi, la dead line per l’approvazione del correttivo potrà essere il 17 dicembre 2024 (molto improbabile). Ma se Parlamento e Governo dovesse prendersi il loro tempo, il rischio è che il correttivo possa arrivare in Gazzetta Ufficiale oltre l’1 gennaio 2025 ovvero quando l’obbligo di BIM sarà ufficialmente in vigore.

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