Fondo Reddito Energetico Nazionale: disponibili gli esiti delle istanze
Entro il 30 novembre i Soggetti Beneficiari e Realizzatori, potranno consultare sul portale REN la lettera di esito della valutazione della richiesta di accesso al fondo
Sono oltre 12.800 le richieste pervenute nel 2024 per l'accesso al Reddito Energetico Nazionale (REN), la misura proposta dal MASE che consente ai nuclei familiari a basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare di residenza.
Fondo REN: il GSE pubblica l'esito delle istanze
Come segnala lo stesso GSE, entro il 30 novembre, il Gestore dei Servizi Energetici renderà disponibili gli esiti delle valutazioni sulle istanze ricevute: entro questa data i Soggetti Beneficiari e i Soggetti Realizzatori, potranno infatti consultare sul portale REN, accessibile dall'Area Clienti del GSE, la lettera di esito della valutazione effettuata.
In caso di accoglimento dell’istanza, verrà stipulato il Contratto di Reddito Energetico tra il GSE e il Soggetto Beneficiario, della durata di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Per tutto il Contratto, il Soggetto Beneficiario cederà al GSE l’energia immessa in rete eccedente il proprio consumo. Le risorse economiche, derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata, saranno devolute al Fondo.
Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio sulla piattaforma GAUDI di Terna.
Fondo Reddito Energetico Nazionale: cos'è e come funziona
Istituito con il DM MASE 8 agosto 2023, il Fondo Reddito Energetico Nazionale ha destinato nel 2024 100 milioni di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali, installati dai soggetti realizzatori iscritti nell’apposito Registro.
I fondi sono stati così ripartiti:
- 80 milioni a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- 20 milioni alle restanti regioni o province autonome.
I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la fornitura dei servizi elencati all'art. 7 del DM REN, riconosciuti entro il limite massimo di cui alla “Tabella - costi ammissibili per impianti fotovoltaici” dell’art. 9, comma 3, dello stesso DM REN.
Soggetti beneficiari e soggetti realizzatori
Questi i requisiti di accesso per la presentazione delle istanze, a carico di persone fisiche:
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro, oppure 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro figli a carico;
- titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;
- intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.I
I Soggetti Realizzatori devono essere:
- imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del DM 22 gennaio 2008, n. 37;
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del d.Lgs. n. 28/2011.:
In relazione agli obblighi a loro carico, i soggetti realizzatori devono:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d’arte;
- non richiedere al soggetto Beneficiario alcun corrispettivo a titolo di anticipo;
- garantire, per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e di monitoraggio della performance;
- assicurare l’impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio, mediante polizza multi-rischi anche di durata inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
Caratteristiche degli impianti
Gli impianti fotovoltaici devono essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali:
- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto che non superi i 6 kW e non sia inferiore ai 2 kW;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.