Abusi edilizi: il TAR sull’ordine di demolizione

L'ordinanza è atto dovuto e vincolato, non annullabile per vizi formali in quanto è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

di Redazione tecnica - 29/11/2024

La demolizione è una sanzione di carattere reale, che prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante e che va emanata anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione ma che, al momento della sua emanazione, si trovi in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Ordine di demolizione: a chi può essere indirizzato?

A ribadire un importante principio in materia di abusi edilizi è il TAR Lazio, con la sentenza del 13 novembre 2024, n. 20199, con cui ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordine di demolizione di alcune opere realizzate in assenza di permesso di costruire, consistenti in una tettoia, una piscina e un piccolo fabbricato ad uso residenziale.

Secondo il ricorrente, l'ordine di demolizione sarebbe stato illegittimo perché:

  • non indicava la data della presunta realizzazione dell’abuso, circostanza ritenuta rilevante “in ordine alla normativa applicabile e quindi alla categoria edilizia nell’ambito della quale devono essere sussunte le opere contestate”; non avendo individuato e localizzato i manufatti asseritamente abusivi “di cui non vengono indicati gli identificativi catastali esatti e tantomeno quelli del terreno sul quale insisterebbero”;
  • avrebbe violato l’art. 15, comma 5, della l.r. Lazio n. 15/2008, non potendosi mai applicare la sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in danno del proprietario del manufatto, in caso di mancato ottemperanza all’ordine di demolizione.

Caratteristiche dell'ordine di demolizione

Preliminarmente il TAR ha ribadito come l'ordinanza di demolizione abbia natura di atto dovuto e vincolato in quanto va adottata al ricorrere dell’accertamento dell’illecito, senza che il decorso del tempo abbia rilevanza. Proprio per questo, l'obbligo della motivazione, inteso nella sua essenzialità, è sufficientemente assolto con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione.

Inoltre, come specificato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023, la demolizione ha carattere reale, prescindendo dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, dovendo essere emanata anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Non solo: la natura vincolata del provvedimento di demolizione fa sì che, in caso di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, cit., secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la “natura vincolata del provvedimento”, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nel caso in esame, il Comune ha esattamente individuato l’abuso materiale che è stato realizzato, oltre che la disposizione giuridica che è stata violata ossia l’art. 15, comma 1, della l.r. n. 15/2008 che, a sua volta, richiama il d.p.r. n. 380/2001(Testo Unico Edilizia), nella parte in cui prescrive che per la realizzazione dei manufatti occorresse un “idoneo titolo abilitativo” rappresentato dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso testo unico, nella specie mancante.

Né era indispensabile indicare la data dell’avvenuta realizzazione dell’abuso in quanto è pacifico che è stata realizzata un’opera senza il permesso di costruire, sicché non risulta rilevante, ai fini della demolizione dell’abuso, stabilirne con esattezza la data.

Demolizione e acquisizione dell'area: cosa succede se il proprietario non è responsabile degli abusi?

Infine, va osservato come ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali“ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione” (che ha natura di obbligazione propter rem).

Il Comune ha correttamente notificato il provvedimento di demolizione sia all’autore dell’abuso che al soggetto proprietario dell’immobile in relazione al quale l’abuso è stato realizzato che, avendone la concreta disponibilità, può procedere alla demolizione.

È vero che, spiega il TAR, l’art. 15, comma 5, della l.r. n. 15/2008, prevede che “Non si procede all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma esclusivamente alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia responsabile dell’abuso”.

Tuttavia, tale previsione riguarda unicamente l’acquisizione dell’area in cui l’abuso è stato realizzato e non preclude la demolizione dell’abuso a carico dell’autore materiale dell’abuso e del proprietario dell’immobile in cui l’abuso è stato realizzato; è semmai il proprietario dell’immobile, laddove assume non avere alcuna responsabilità nella violazione edilizia, a dover far valere la dedotta violazione dell’art. 15, comma 5, della l.r. n. 15/2008, in occasione dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

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