Soccorso istruttorio: non applicabile all’offerta tecnica
Il TAR dice no all’applicazione del soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione del progetto di riassorbimento
Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento.
In presenza infatti di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Questo tanto più se la mancanza attiene la documentazione relativa all’offerta tecnica e sia presente una chiara indicazione nel disciplinare di gara di inapplicabilità del soccorso istruttorio e della relativa esclusione dalla procedura di gara.
Soccorso istruttorio: ambiti di applicazione
Sono questi i presupposti sui quali il TAR Campania, con la sentenza del 31 ottobre 2024, n. 5830, ha repsinto il ricorso di un OE, iniziale aggiudicatario di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, successivamente escluso per carenza nell’offerta tecnica, del progetto di riassorbimento.
Questi i motivi alla base del provvedimento di annullamento della proposta di aggiudicazione:
- a) mancata allegazione nella busta amministrativa, dell’imposta di bollo, del capitolato sottoscritto e del DGUE;
- b) mancata allegazione nella busta tecnica, del progetto di riassorbimento.
Quanto ai documenti inerenti alla busta amministrativa, il ricorrente ritiene che la loro produzione sia pacificamente ammissibile ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio. Ciò tanto in applicazione dell’art. 101 del Codice che del disciplinare, che ne riproduceva il portato: “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
In relazione alla carenza del progetto di riassorbimento ex art. 102 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), secondo la parte ricorrente tutte le informazioni che lo componevano erano state effettivamente rese, anche se “non graficamente racchiuse in un separato documento, e che contenutisticamente le stesse coincidono, e addirittura superano quelle rese dal nuovo aggiudicatario provvisorio”.
Anche se non racchiuso in un documento a parte, il progetto di riassorbimento era sostanzialmente presente agli atti dell’offerta, ed era ricavabile autonomamente sia dalla documentazione amministrativa (ove sono stati assunti espressamente tutti gli impegni innanzi riportati) che dalla offerta tecnica, ove sono indicati – per inquadramento professionale e monte ore – tutti gli operatori indicati dalla S.A. negli atti di gara, che necessariamente devono essere gli stessi attualmente in servizio.
Non solo la legge di gara non richiedeva espressamente la formazione di un documento autonomo contenente il progetto di riassorbimento, ma per il ricorrente deve considerarsi pacifico, secondo l’orientamento della giurisprudenza richiamata, che il progetto di riassorbimento non richieda particolari formalità (né la sua allegazione in documento separato), dovendosi ricavare dal contenuto concreto degli atti e delle dichiarazioni dell’offerente.
In ogni caso, prosegue la ricorrente, l’omissione del progetto di riassorbimento non sarebbe sanzionata con l’esclusione dall’art. 102 del ccp né da altra disposizione di rango legale, disvelandosi illegittima e da disapplicare (e/o da annullare, essendo espressamente impugnata) la clausola del disciplinare (art. 18) che, all’inverso, ponga una atipica condizione espulsiva.
Nel rinnovato paradigma normativo, l’art. 101 co. 1 lett. a) del Codice fissa le sole ipotesi, tassative, in cui il soccorso può riferirsi solo a documenti formati in data anteriore alla presentazione dell’offerta: “la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”.
Quindi il documento era, a tutto voler concedere, chiaramente soccorribile.
Progetto di riassorbimento: fa parte dell'offerta tecnica
Una tesi che non ha convinto il TAR: assume valore dirimente ai fini del sindacato richiesto, la contestata assenza, nella busta tecnica, del progetto di riassorbimento, previsto, quale impegno, dall’art. 102 del codice, e richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.
Ricorda il tribunale amministrativo che l’art. 102, del codice dei contratti pubblici, rubricato “Impegni dell'operatore economico” dispone espressamente che
- “1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”;
- “2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario” (relative, nella specie, alle “Offerte anormalmente basse”).
Ciò significa che i concorrenti non possono limitarsi a rendere le dichiarazioni di cui al comma 1, ma devono indicare nell’offerta le modalità, di cui al comma 2, con le quali intendono assumere quegli impegni, di cui la stazione appaltante deve verificare l’attendibilità. Nel caso in esame, la ricorrente non ha adempiuto a tale onere e il Comune, in applicazione di quanto espressamente stabilito, peraltro, anche nel bando di gara, a pena di esclusione, ha correttamente ritenuto di non poter approvare la proposta di aggiudicazione.
Per altro il disciplinare, alla voce offerta tecnica specificava che: “l’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: una relazione tecnico progettuale …; il progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale; schede tecniche”.
Non appare ultroneo osservare che “la linea di demarcazione tra i concetti di “regolarizzazione documentale” ed “integrazione documentale” deve desumersi dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando: ne deriva che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, specie in presenza di una clausola univoca, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento.
In presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Peraltro, il soccorso istruttorio non può invocarsi anche in ragione della qualificazione, secondo il nuovo codice, del progetto di riassorbimento quale elemento proprio dell’offerta.
Non basta, allora, dichiarare di voler rispettare le clausole sociali, ma è necessario indicare le specifiche modalità con cui si intende rispettarle, e si tratta di modalità che fanno parte integrante dell’offerta, destinate a diventare obbligazioni contrattuali.
Integrazione offerta tecnica: perché non è consentita
Da tanto consegue anche la inapplicabilità del soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per integrare il contenuto dell’offerta. Ed invero, il soccorso istruttorio può, cioè, essere disposto per sanare vizi di carattere formale delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta, ma non per integrare il contenuto dell’offerta.
Questo perché “Nelle gare pubbliche, la carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell'offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. È dunque da escludersi il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell'offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 né di un intervento suppletivo del giudice”.
Neppure il nuovo codice, che pure ha ampliato l’ambito di applicazione del soccorso, consente di integrare il contenuto dell’offerta tecnica od economica, perché ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.
Infine, concludono i giudici respingendo il ricorso, la lex specialis esplicitava che “Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. In particolare, non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione”.
Documenti Allegati
Sentenza