Crediti Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere: ecco i codici tributo

Istituiti i codici tributo da utilizzare per l'ulteriore ripartizione dei crediti non comunicati da banche, assicurazioni e intermediari finanziari entro il 31 dicembre 2024

di Redazione tecnica - 29/11/2024

Con la Risoluzione del 26 novembre 2024, n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, delle rate risultanti dall’ulteriore ripartizione dei crediti Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere prevista dal comma 3-ter, dell’art. 121 del Decreto Rilancio, inserito dall’art. 4-bis, comma 6 del D.L. n. 39/2024.

Crediti Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere: nuova risoluzione del Fisco

La risoluzione segue il provvedimento del Fisco del 21 novembre 2024, prot. n. 422331, con il quale è stato previsto che, ai sensi dell'art. 121, comma 1-quater,del Decreto Rilancio, le rate annuali utilizzabili da banche, assicurazioni e intermediari finanziari a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche" acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, devono essere comunicate entro il 31 dicembre 2024 all’Agenzia delle Entrate per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Nel caso di mancata comunicazione, sarà quindi necessario procedere con i codici tributo appena istituiti e con le modalutà previste nella Risoluzione.

 

Ulteriore ripartizione delle rate dei crediti: i codici tributo

Le rate dei crediti oggetto del provvedimento e acquistate dai soggetti menzionati e non ulteriormente cedute, vengono quindi ripartite in ulteriori sei rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di riferimento della rata interessata.

Questi i codici tributo da utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento:

  • “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
  • “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
  • “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.

I codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito derivante dall’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.

Come specificato nel provvedimento del 21 novembre, la quota del credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 

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