Salva Casa: la Liguria fornisce le indicazioni operative

Pubblicata la nota illustrativa delle modifiche al Testo Unico Edilizia e del loro recepimento nell'ordinamento regionale

di Redazione tecnica - 02/12/2024

Benché il Decreto Salva Casa sia legge ormai da fine luglio, sono poche le Regioni che hanno recepito all’interno della propria normativa le modifiche al Testo Unico Edilizia apportate dal D.L. n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024, o che hanno fornito delle indicazioni operative, fondamentali per garantire armonizzazione e applicazione delle novità previste nel d.P.R. n. 380/2001.

Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le indicazioni della Regione Liguria

Tra queste c’è la Regione Liguria, che con la nota del 16 ottobre 2024 della Direzione Regionale del Territorio, ha pubblicato un dossier esplicativo delle modifiche e di come esse siano state assorbite nella normativa regionale.

Il documento è così suddiviso:

  • 1. Deroghe alle distanze negli interventi di recupero dei sottotetti
  • 2. Attività edilizia libera
    • 2.1 Realizzazione di VEPA nei porticati
    • 2.2 Realizzazione di tende per la protezione dal sole e degli agenti atmosferici
  • 3. Stato legittimo
  • 4. Mutamento della destinazione d’uso
  • 5. Agibilità
  • 6. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
  • 7. Determinazione delle variazioni essenziali
  • 8. Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
  • 9. Tolleranze costruttive
    • 9.1 Tolleranze esecutive dal 2% al 6%
    • 9.2 Tolleranze di cantiere
    • 9.3 Difformit tollerate in sede di agibilit
    • 9.4 Rilevanza sismica delle tolleranze
    • 9.5 Rilevanza paesaggistica delle tolleranze
    • 9.6 Salvaguardia dei diritti dei terzi
  • 10. Sanatoria parziale ante 1977
  • 11. Accertamento di conformità
    • 11.1 Art. 36: “Doppia conformità” per assenza o totale difformità dal PdC (o dalla SCIA alternativa al PdC)
    • 11.2 Art. 36-bis: sanatoria delle parziali difformità dal PdC (o dalla SCIA alternativa al PdC), degli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA e delle variazioni essenziali (al PdC e alla SCIA)
  • 12. Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA
  • 13. Destinazione dei proventi delle nuove sanatorie
  • 14. Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria COVID-19
  • 15. Regolarizzazione dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
  • 16. Regolarizzazione degli abusi paesaggistici ante 12 maggio 2006

Deroghe alle distanze negli interventi di recupero dei sottotetti

Nel dossier si segnala che il nuovo comma 1-quater dell’art. 2-bis del TUE non produce effetti innovativi nell’ordinamento regionale e pertanto continua a trovare applicazione la l.r. n. 24/2001 e s.m. nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, nonché la disciplina urbanistica dei vigenti strumenti urbanistici comunali che regola tali interventi in applicazione e sostituzione della medesima l.r. 24 del 2001.

Edilizia Libera

In riferimento alla lettera b-bis) dell’art. 6, la disciplina sulla realizzazione di VEPA nei porticati trova diretta applicazione in quanto la normativa regionale nulla dispone al riguardo. Stessa cosa per la realizzazione delle pergotende.

Stato legittimo

Anche le modifiche apportate all’art. 9-bis sullo stato legittimo, la Regione specifica che la disciplina viene direttamente recepita dall’ordinamento in quanto la normativa regionale nulla dispone al riguardo

 

Mutamento della destinazione d’uso

Per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, nella nota si specifica chela legislazione regionale vigente, in materia di cambio di destinazione d’uso, di cui all’articoli 13 e 13 bis della l.r. 16/2008 s.m. risulta oggi già coerente con i principi della legislazione statale, salvo per quanto riguarda la specifica disciplina introdotta dall’art. 23 ter con particolare riferimento ai mutamenti di destinazione d’uso di singole unità immobiliari tra diverse categorie funzionali. Fino ad eventuale adeguamento della legislazione regionale, questa disciplina statale trova, pertanto, diretta applicazione.

Per quanto riguarda le unità immobiliari poste al piano terreno o seminterrato, ferma restando la necessità di acquisire puntuali indicazioni da parte del competente Ministero in merito al previsto intervento legislativo regionale richiesto per la disciplina di tali interventi da parte dei Comuni, la Regione ritiene che possano continuare a trovare applicazione le previsioni dell’art. 5 della l.r. 24/2001 s.m. e l’art. 3 della l.r. 30/2019 e s.m. nel rispetto dei presupposti e condizioni previste da tali disposizioni di natura speciale.

Infine, la Regione, anche ai fini di un eventuale intervento sulla vigente legislazione regionale in materia, auspica l’emanazione di una apposita circolare esplicativa da parte del competente ministero per la corretta applicazione della complessiva disciplina.

 

Agibilità

Con riferimento alla legislazione regionale vigente in materia, la Direzione Regionale ritiene che restino operanti le disposizioni stabilite dagli articoli 11, relativo ai requisiti igienico- sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, relativi a singole unità immobiliari, e 78 comma 3, relativo all’altezza interna utile dei locali, della l.r. 16/2008 s.m.

Questo perché la prima disposizione è volta a regolare una fattispecie diversa, mentre la seconda disposizione detta una disciplina speciale riferita esclusivamente ai casi in cui il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale.

Resta inoltre operante la disciplina regionale relativa ai controlli a campione di cui all’art. 39 ter della stessa L.R. n. 16/2008.

 

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

La disciplina in materia è direttamente operante in quanto la materia in Regione Liguria era già regolata dal previgente articolo 31 del T.U. di cui al d.P.R. 380/2001 e s.m.

Variazioni essenziali

In riferimento all’art. 32 del Testo Unico Edilizia, che ha abrogato il secondo periodo del comma 3, considerato che la disciplina in merito alla determinazione delle variazioni essenziali è attribuita alle leggi regionali, permane operante il vigente art. 44 della L.R. n. 16 del 2008 e s.m. che ha definito tali variazioni.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Anche in questo caso, la disciplina è direttamente operante in quanto la materia in Regione Liguria era già regolata dal previgente art. 34 del T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m..

Tolleranze costruttive

Tutta la disciplina sulle tolleranze costruttive, di cantiere, e relativa alle difformità tollerate in sede di agibilità, nonché sulla rilevanza sismica delle tolleranze, opera direttamente in Regione Liguria in quanto innovativa.

Sanatoria delle parziali difformità ante 1977

La nota sottolinea che la novella statale operata con l’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001:

  • a) chiarisce che il procedimento, attivato attraverso la presentazione di una SCIA, ha la natura di sanatoria in senso stretto e, per questo qualifica la somma dovuta come una oblazione (estintiva anche degli effetti penali dell’abuso e non una sanzione);
  • b) fornisce puntuali indicazioni circa la determinazione della documentazione con cui è data prova dell’epoca di realizzazione delle varianti;
  • c) stabilisce che il SUE possa dichiarare l’inefficacia della SCIA presentata per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, nel caso in cui accerti l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere (diverso dal semplice ripristino della legalità violata dalle opere realizzate in difformità);
  • d) prende poi in considerazione il caso in cui la parziale difformità ante L. 10/1977 abbia interessato immobili vincolati paesaggisticamente, stabilendo che in tale caso trovi applicazione la innovativa disciplina sulla verifica di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 36-bis commi 4, 5-bis e 6 (v. successivo paragrafo 11.2, lettera g).

Secondo la nota, per tutte queste innovazioni esse trovano immediata applicazione, tenuto conto che la disposizione statale di nuova introduzione prevede una organica disciplina relativa alla sanatoria di tali difformità realizzate fino all’entrata in vigore della legge n. 10/1977. La natura di principio riconosciuta a  questa disposizione comporta pertanto il superamento di difformi disposizioni contenute in leggi regionali, tra cui in particolare l’art. 48 della l.r. 16 del 2008 e s.m.

 

Accertamento di conformità

Fermo restando il più limitato campo di applicazione, dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, resta confermata la previgente disciplina per l’accertamento di conformità (o meglio, per l’accertamento della natura formale dell’abuso), che richiede per la sanatoria la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e a quella edilizia, vigenti sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda. Viene altresì confermata la previgente disciplina sanzionatoria e procedurale.

Sanatoria delle parziali difformità 

L’art. 36-bis è direttamente operante nell’ordinamento regionale in quanto introduce una fattispecie nuova non regolata da leggi regionali.

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA

Viene modificato il quantum della sanzione dovuta per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 37 TUE), prevedendo la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.

Destinazione dei proventi delle nuove sanatorie

Anche il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 69/2024, che pare porre un preciso vincolo di destinazione della quota di entrate comunali, opera direttamente.

Stritture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid-19

In riferimento all’art. 2 del D.L. n. 69/2024, la nota specifica che, richiamando le considerazioni già esposte sulla competenza statale circa le definizioni degli interventi edilizi e relativo regime autorizzatorio, la norma opera direttamente nell’ordinamento regionale

Regolarizzazione dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Stessa sorte per il comma 2 dell’art. 3 del Decreto Salva Casa: trattandosi di previsione innovativa, essa trova immediata applicazione in regione

Regolarizzazione degli abusi paesaggistici ante 12 maggio 2006

Infine, la nota specifica che il comma 4-bis dell’art. 3 trova immediata applicazione, essendo relativa ad una fattispecie non disciplinata dalla legge regionale.

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