Blocco compensazione debiti con crediti Superbonus: nuova risposta del Fisco
L'Agenzia delle Entrate chiarisce entro quali margini l'impresa in stato di liquidazione può utilizzare i crediti edilizi disponibili sulla piattaforma di cessione
Un’impresa in stato di liquidazione e in possesso di crediti Superbonus, non può portarli in compensazione dei debiti erariali, come stabilito dal comma 3-bis dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020; tuttavia, in applicazione dell’art. 155 del d.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa), questa tipologia di crediti può essere vantata da eventuali creditori, a garanzia di un incasso certo.
Impresa in stato di liquidazione: come può usare i crediti Superbonus?
È questo in sintesi il parere che l’Agenzia delle Entrate ha reso, con la Risposta del 29 novembre 2024, n. 237, al curatore e legale rappresentante di un’impresa dichiarata in liquidazione giudiziale, titolare presso la Piattaforma cessione crediti di diversi crediti di imposta Superbonus. La stessa impresa, ha diversi debiti erariali scaduti ed è destinataria di cartelle/avvisi emessi dall'Agenzia delle entrate Riscossione.
Intenzione del curatore è quella di cedere a terzi i crediti di imposta tramite procedure competitive, previa autorizzazione da parte degli organi della procedura, per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione previste dal Codice Civile.
Crediti edilizi: il blocco della compensazione in presenza di debiti erariali e somme iscritte a ruolo
Sulla questione il Fisco ha ricordato, che l'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, consente ai soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 della medesima norma di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (lettera a);
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti (lettera b);
- il fornitore ed il cessionario possono a loro volta cedere i crediti acquisiti ad altri soggetti, nel rispetto delle condizioni disposte dallo stesso articolo 121.
Si tratta di una disciplina speciale relativa alla cessione dei crediti derivanti dalla effettuazione di lavori specificamente previsti dalla norma, che deroga a quella generale disposta dall'articolo 43-bis del d.P.R. n. 602/1973, secondo cui è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione.
Crediti a compensazione: la sospensione in caso di ruoli e carichi pendenti
Tornando al comma 3-bis dell’art. 121, esso stabilisce che «in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, (...), per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi».
Tuttavia, per espressa previsione del legislatore, «le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Considerato che ancora il regolamento attuativo non è stato emanato, la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei predetti crediti non può ritenersi ancora applicabile.
In ogni caso resta ferma la disposizione di cui al comma 49-quinquies, dell'articolo 37 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, recentemente modificata dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di Bilancio 2024 e richiamata dallo stesso articolo 121, comma 3-bis, secondo cui “in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell' articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311/2004, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010”.
Pertanto, in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori a 100mila euro è esclusa la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi. Il blocco della compensazione può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.
Al riguardo, con la circolare 28 giugno 2024, n. 16/E, il Fisco ha chiarito che «il nuovo comma 49-quinquies (...), facendo salve, al terzo periodo, le previsioni di cui al quarto periodo dell'art. 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalle legge 30 luglio 2010, n. 122, consente il pagamento anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti concernenti le sole imposte erariali».
La norma speciale nel Codice della Crisi di Impresa
Ciò che assume particolare rilevanza nel caso di specie è lo stato di liquidazione giudiziale in cui versa la società. In tale circostanza, come già chiarito con la risposta n. 439/2023, si applica l'articolo 155 del d.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) - ex articolo 56 della legge fallimentare, secondo cui «i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale».
La relazione illustrativa al nuovo codice precisa che questa disposizione risponde ad esigenze equitative: il creditore realizza pienamente il proprio credito nei confronti dell'imprenditore in stato di liquidazione giudiziale mediante l'estinzione del proprio debito, senza rischiare che lo stesso resti soddisfatto soltanto parzialmente a causa delle regole civilistiche sulla par condicio creditorum applicabili nell'ambito della procedura concorsuale, purché il fatto genetico dei crediti sia antecedente all'apertura della procedura medesima.
Affinché la compensazione operi, è necessario che i rispettivi crediti siano:
- omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene);
- liquidi, ossia certi nel loro ammontare - requisito, tuttavia, che non deve necessariamente, preesistere rispetto all'apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ed esigibili, ovvero non sottoposti a termini o condizioni.
Nel caso di specie prevale quindi la “norma speciale” contenuta nell'articolo 155 del Codice della Crisi d'Impresa, indipendentemente dalla natura dei crediti vantati, considerato che è prioritaria l'esigenza di garantire un incasso “certo”, sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento “falcidiato” all'esito della procedura.
Ne deriva che i crediti non potranno essere usati in compensazione con l’erario, ma essere vantati dai creditori per come previsto dall'art. 155 del d.Lgs. n. 14/2019.
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Risposta