Correttivo Codice Appalti e Appalto integrato, dal Consiglio di Stato nulla da osservare
Nel parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato nulla da osservare sulle modifiche all’appalto integrato contenute nel correttivo al Codice dei contratti
Benché sia chiaro che il parere del Consiglio di Stato sullo Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici si sia limitato all’analisi procedurale e dei contenuti dello stesso, vale la pena segnalare alcune “incongruenze” che riguardano l’art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, relative all’appalto integrato.
La legge delega, lo schema del Consiglio di Stato e il Codice dei contratti
L’art. 1, lettera ee), della Legge delega n. 78/2022, tra i principi e criteri direttivi per la redazione del Codice dei contratti, indicava:
“individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta”.
Criterio perfettamente recepito nello schema di Decreto Legislativo proposto dal Consiglio di Stato a dicembre 2022, con una formulazione relativa all’appalto integrato corposamente differente da quella che è poi approdata in Gazzetta Ufficiale con il D.Lgs. n. 36/2023.
Per comprendere le differenze, riportiamo di seguito le due versioni dell’art. 44.
Schema di D.Lgs. del Consiglio di Stato |
D.Lgs. n. 36/2023 |
1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. |
1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. |
2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. |
2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. |
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. |
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. |
4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. |
4. L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. |
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42. |
5. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42. |
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6. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista. |
Fatta esclusione per il comma 6 aggiunto dal Governo e per qualche piccola differenza, la principale difformità riguarda il secondo periodo del comma 1:
- il Consiglio di Stato ha rimesso alla “politica” il compito di stabilire una soglia sotto la quale l’appalto integrato non può essere utilizzato;
- il Governo ha scelto di escludere dall’appalto integrato unicamente le opere di manutenzione ordinaria.
Una scelta contestata sin dalle prime battute dall’universo dei professionisti che, evidentemente, non hanno avuto la forza di farsi ascoltare.
Appalto integrato e Correttivo
L’art. 11 dello Schema di Decreto Legislativo correttivo interviene proprio sull’art. 44 del Codice, aggiungendo alla fine del comma 1 il seguente periodo:
“Con apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l’affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori”.
Su questa modifica il Consiglio di Stato scrive “La norma intende dunque “integrare”, avvalendosi delle linee guida, e dunque di uno strumento flessibile ed agevolmente adattabile nel tempo, il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica, quale enucleato dall’articolo 41, comma 6, proprio sul piano tecnico-progettuale”.
Concludendo con “Nulla da osservare”.
Nessun ripensamento, dunque, da parte del Governo sulla scelta di non porre limiti economici all’utilizzo dell’appalto integrato con la sola esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e nessun appunto del Consiglio di Stato.
Con buona pace dei tecnici che da anni evidenziano le storture di una modalità, certamente lecita, per la quale difficilmente il professionista riuscirà a mantenere quella imparzialità, terzietà e indipendenza richiesta per qualsiasi lavorazione.