Correttivo Codice Appalti: l'audizione di ANCI
Revisione prezzi, qualificazione stazioni appaltanti, microaffidamenti, soglie BIM e CCNL: tutte le osservazioni dell'Associazione Comuni Italiani in VIII Commissione alla Camera
Al coro delle audizioni in corso presso le Commissioni alla Camera e al Senato sullo schema di decreto legislativo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, si aggiunge la voce di ANCI, che ha presentato un interessante documento di osservazioni sulle prossime modifiche al d.Lgs. n. 36/2023.
Correttivo Codice: l'audizione di ANCI
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani è stata anche tra i partecipanti invitati dal MIT alla consultazione della scorsa estate, segnalando alcuni aspetti critici quali:
- il costo della manodopera;
- la revisione prezzi, chiedendo di definire che questa non si applichi a concessioni e appalti ad esecuzione istantanea;
- l’indicazione del CCNL, chiedendo il possibile intervento a supporto degli enti pubblici degli Ispettorati del Lavoro e la possibilità di indicare più CCNL negli atti di gara.
Se nel corso dell'audizione l’associazione ha espresso apprezzamento per il lavoro dell’esecutivo nel voler garantire continuità alle Stazioni Appaltanti e agli operatori, introducendo alcune modifiche specifiche quali il chiarimento sulla revisione dei prezzi, sulla misura dell’importo revisionale e sul dies a quo per il calcolo, tuttavia per ANCI alcune disposizioni correttive destano perplessità e necessitano di alcuni aggiustamenti, come dimostrano le proposte di emendamenti presentate in sede di Conferenza Unificata, solo in parte accolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Qualificazione SA per fase esecutiva
Tra le modifiche richieste, l’entrata in vigore progressiva a partire dai prossimi 6 mesi, e non dal 1° gennaio, degli istituti che richiedono un necessario adeguamento operativo da parte delle Stazioni Appaltanti. Per ANCI è necessario considerare le difficoltà riscontrate nella fase attuativa della qualificazione per servizi e forniture e per i lavori, per cui sarebbe necessario prevedere che, in prima applicazione, la fase di qualificazione per l’esecuzione segua un approccio graduale, con avvio al 1° luglio 2025 ed entrata in pieno regime al 1° gennaio 2026, in modo che tutte le SA possano proseguire i propri affidamenti senza bloccare le procedure e garantendo il rispetto delle tempistiche di affidamento.
Inoltre sarebbe necessario eliminare la procedura che prevede il piano di rientro rispetto ai tempi di pagamento (uno dei criteri utilizzati per valutare la qualificazione per l’esecuzione), in quanto ciò è condizionato da molteplici fattori e reca nuove ed ulteriori procedure in capo alle stazioni appaltanti, foriere di gravi ripercussioni.
ANCI sottolinea che si tratta di adempimenti già previsti da specifiche norme vigenti sui tempi di pagamento e risultano avulsi dalla qualificazione per l’esecuzione, e che la modifica non appare in contrasto con le norme europee in quanto la qualificazione per l’esecuzione resta unitamente al parametro, ma si eliminerebbe un onere eccessivo in capo alle SA. In alternativa, anche in questo caso si dovrebbe prevedere l’applicazione della nuova procedura a decorrere dal 1° luglio 2025, garantendo la necessaria progressività per le Stazioni Appaltanti.
Indicazione dei CCNL
Altra nota dolente, l’indicazione di diversi CCNL per lavori costituiti da più categorie nonché per forniture e servizi costituiti da più prestazioni: ANCI sottolinea che, pur condividendo la necessità di presidiare con norme più stringenti la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, è però necessario evitare che queste norme possano costituire il presupposto per nuovi contenziosi andando oltre lo spirito e le finalità per cui sono introdotte. In questo senso, l’indicazione di un unico contratto di lavoro rischia di diventare fuorviante nel caso di contratti di lavori costituiti da categoria prevalente e categoria scorporabile diverse (ad esempio categorie edili ed impiantistiche) o nel caso di contratti di forniture e servizi caratterizzati da prestazioni principale e secondaria diverse (ad esempio servizi di mensa e di lavanderia).
Si reputa più opportuno che in tali casi il CCNL sia individuato con riferimento alla singola categoria o alla singola prestazione. Rispetto poi alla verifica delle equivalenze, si ritine necessario offrire un supporto qualificato alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti nella complessa fase di individuazione del contratto collettivo anche ai sensi del nuovo allegato - che reca gli specifici criteri ai quali attenersi – l’ausilio dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Acquisizione CIG per micro-affidamenti
ANCI evidenzia la segnalazione da parte di molti Comuni, soprattutto di minore dimensione demografica, della necessità di prevedere, in via continuativa (stante la scadenza del 31.12.2024), la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione del CIG, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell’affidamento, anche tramite l’interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC attraverso la piattaforma contratti pubblici – PCP.
Infatti, l'obbligo, a regime (ad oggi a partire dal 1° gennaio 2025), di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere sempre e solo alle piattaforme di e-procurement anche per i micro-affidamenti di cui al succitato importo (es. acquisito di un libro, etc.), con rilevanti difficoltà operative e rischio di blocco di tali affidamenti. Si sottolinea come tale principio sia già stato accolto dal MIT in sede tecnica di CU e se ne chiede pertanto l’accoglimento da parte del Parlamento.
Indicazione di un diverso costo della manodopera da parte dell'OE
Spiega ANCI che, in continuità con la soluzione già contenuta nel bando tipo ANAC 1/2023 è necessario, con riferimento all’importo dell’appalto, che ha ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera, prevedere che l’OE abbia la possibilità di indicare, un diverso e minor costo della manodopera a proprio onere
Sul punto richiama la sentenza del Consiglio di Stato del 19 novembre 2024, n. 9255, che ha riconosciuto la “piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016”, al fine di eleminare giudizi contrastanti.
Aumento soglia utilizzo del BIM
Si propone di elevare da 2 milioni a 4 milioni la soglia di applicabilità dell’obbligo di appalti BIM, in quanto un’introduzione generalizzata per gli appalti superiore a 2 milioni costringerebbe, comunque, un grande numero di stazioni appaltanti a ricorrere ad incarichi esterni per dotarsi di personale formato.
Elevando la soglia di applicabilità, l’obbligo di appalti BIM andrebbe ad incidere soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, in cui l’obbligo appare più ragionevole, ferma restando la possibilità, già prevista all’art. 43, comma 2, di far ricorso al BIM anche per importi inferiori.
Categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria ed elenco categorie SIOS
ANCI sottolinea come il nuovo Codice dei contratti non riporti più la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non obbligatoria, né l’elencazione delle 6 categorie cd. SIOS (strutture, impianti e opere speciali).
Si è quindi creata incertezza in relazione alla vigenza dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla l. n. 80/2014 – che prevedeva la distinzione fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria - e del D.M. 248/2016 (che da ultimo elencava le cd. SIOS).
Al fine quindi di effettuare un necessario ed opportuno chiarimento si propone di operare un inserimento, nell’Allegato II.12, che indichi quali siano le categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, nonché quali siano le SIOS (strutture, impianti e opere speciali).
Equo compenso e affidamento diretto
Infine ANCI segnala una criticità rispetto all’equo compenso in caso di affidamento diretto, in quanto per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140mila euro, i corrispettivi possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20% della stima dell’ente; decremento assolutamente minimo anche rispetto alla percentuale di ribasso prevista in caso di gara.
Da questo punto di vista, per l'Associazione è plausibile che tutti i preventivi proporranno tale ribasso, pertanto la scelta diventerebbe difficile. In questi casi il ribasso va lasciato libero, oppure la percentuale massima andrebbe elevata significativamente rispetto a quella attualmente prevista.
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