Correttivo Codice Appalti: cosa cambia per i Servizi di Architettura e Ingegneria

Progettazione, Equo Compenso, Requisiti di accesso alle gare, Errori progettuali: tutto quello che cambierà dopo l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici

di Rino La Mendola - 10/12/2024

Considerato che il decreto correttivo è sempre più vicino alla definitiva approvazione e pubblicazione, commentiamo appresso i principali elementi del provvedimento, che modificano, nel bene e nel male, la disciplina dei servizi di architettura e ingegneria introdotta dal Decreto Legislativo 36/2023, facendo riferimento al testo del provvedimento già esitato dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Progettazione

Il Correttivo, con l’art.10, modifica l’art.43 del nuovo codice, eleva da uno a due milioni la soglia oltre la quale, dal prossimo 1° gennaio, i progetti devono essere redatti in BIM. Questa modifica dipende probabilmente dalla consapevolezza del legislatore della carenza di professionalità già formate e di attrezzature adeguate presso le pubbliche amministrazioni medio-piccole che non sono ancora pronte per interagire con i liberi professionisti, già formati ed in grado di utilizzare il BIM.

Per superare tale criticità non bastano le proroghe o l’innalzamento delle soglie, ma è soprattutto necessaria ed inderogabile una serrata campagna di formazione sul BIM, estesa sia alle pubbliche amministrazioni che ai liberi professionisti.

Equo Compenso

Il Correttivo, introducendo il comma 15 bis dell’art.41 del codice, sancisce che, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il 65% del compenso, calcolato con il cosiddetto decreto parametri, è fisso e quindi non soggetto a ribasso. Per la rimanente aliquota del 35% il correttivo consente l’applicazione del ribasso, fatte salve le verifiche per eventuali offerte anomale, che dovrebbero impedire ribassi elevati. Inoltre, in tali affidamenti il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13, non può superare 30 punti percentuali.

Per gli affidamenti diretti di cui all’part. 50, comma 1 lettera b) del codice, il correttivo stabilisce invece che il compenso può essere ribassato sino ad un massimo del 20%.

Tutto sommato, sebbene non sia del tutto allineato alla legge sull’equo compenso n°49/2023, il correttivo compie un notevole passo avanti rispetto al Decreto Legislativo 36/2023, in quanto limita notevolmente i ribassi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, salvaguardando conseguentemente la dignità dei professionisti nonché la qualità delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Requisiti speciali per partecipare alle gare

Il Correttivo introduce, nell’articolo 40 dell’Allegato II.12 del codice, il comma 1 bis, che così recita: “Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.”.

Questo è certamente un elemento positivo che, ispirandosi alla riforma anticipata dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 12/2023, apre il mercato dei lavori pubblici ai giovani ed alle strutture professionali medio-piccole che non sono in grado di dimostrare grandi fatturati e prestazioni analoghe a quelle in affidamento, eseguite negli ultimi tre anni. Il correttivo, infatti, introduce la possibilità di dimostrare i requisiti economico-finanziari con una copertura assicurativa, in luogo del fatturato, ed estende da 3 a 10 anni la forbice temporale utile entro la quale il professionista concorrente può dimostrare di avere eseguito prestazioni analoghe a quelle in affidamento. Corre però l’obbligo di sottolineare che il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, aveva chiesto di più: la valutazione delle esperienze maturate sull’oggetto dell’affidamento dal concorrente nel corso dell’intera carriera professionale, superando il limite dei dieci anni.

Errori progettuali: accanimento contro i progettisti

In merito al tema “Errori progettuali”, il Correttivo introduce il comma 8 bis dell’art. 41 del codice, il quale stabilisce che i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti debbano prevedere “in clausole espresse le prestazioni del progettista per errori o omissioni nella progettazione”. Il comma 8 bis stabilisce inoltre che “È nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

È chiaro e giusto che chiunque sbagli debba pagare, ed è già così a prescindere dal comma 8 bis, che troviamo irriguardoso nei confronti dei progettisti liberi professionisti.

Come se ciò non bastasse, il correttivo introduce il comma 15 quater dell’art.120 del codice, il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato”.

La norma, in buona sostanza, rilancia l’imprenditore aggiudicatario quale soggetto che può mettere in discussione un progetto redatto da professionisti, già oggetto di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri rilasciati da Enti ed Uffici competenti. Questo comma offende la professionalità degli addetti ai lavori, alimentando potenziali contenziosi tra stazione appaltante, operatori economici ed i soggetti che intervengono nell’iter di redazione ed approvazione dei progetti (RUP, progettista, soggetto verificatore, impresa aggiudicataria dei lavori).   E’ davvero paradossale pensare che, da un lato, il codice impone requisiti sempre più qualificanti e selettivi per individuare i progettisti e soprattutto i soggetti verificatori mentre, dall’altro, possa consentire all’imprenditore aggiudicatario dei lavori di mettere in discussione l’intero iter di redazione ed approvazione di un progetto, che ha già peraltro valutato ed accettato prima di partecipare alla gara!  Per quanto sopra espresso, i sopra richiamati commi 8 bis dell’art. 41 e 15 ter dell’art.120 del codice, introdotti dal correttivo, dovrebbero essere assolutamente soppressi. 

I Contributi del sistema ordinistico

Corre l’obbligo di precisare che il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha presentato, al Governo ed alle Commissioni Parlamentari competenti, un documento con i propri emendamenti finalizzati a superare le criticità sopra descritte ed a migliorare l’attuale testo del codice dei contratti nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, rilanciando i concorsi di progettazione a due fasi, aprendo maggiormente il mercato dei lavori pubblici ai giovani, alle strutture professionali medio piccole ed ai professionisti di talento e riaffermando il principio secondo il quale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni professionali devono essere rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali ed integrate e coordinate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali.

Anche se il testo già esitato dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata non sembra indirizzato verso questo obiettivo, continuiamo a sperare che il Governo e le Commissioni Parlamentari competenti, in dirittura d’arrivo, rivalutino le proposte avanzate dal sistema ordinistico, al fine di superare le criticità sopra richiamate, alcune delle quali sono davvero paradossali.

A cura di Rino La Mendola
Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Agrigento
Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici
della Consulta Regionale degli Ordini APPC della Sicilia

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