Patente cantieri edili: chiarimenti dall’INL sulle sanzioni

In una nuova circolare, tutte le indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative e sulle ipotesi di revoca e sospensione della patente

di Redazione tecnica - 11/12/2024

A due mesi dall’entrata in vigore del Sistema di qualificazione a crediti, ovvero della patente a punti necessaria ad imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nuova importante Circolare del 9 dicembre 2024, n. 9326 sull’applicazione delle sanzioni.

Patente a crediti: la nuova Circolare INL sulle sanzioni

Ricorda l’INL che ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 - integralmente sostituito dall'art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024 - a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Secondo il comma 5, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. MLPS n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.

Il successivo comma 10 dispone che “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” . Il punteggio inferiore a 15 crediti equivale al non possesso della patente.

 

Obbligo di possesso patente: le eccezioni

Una prima eccezione all’obbligo del possesso della patente è contenuta al comma 2, ultimo periodo, dell’art. 27, secondo il quale, “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”. 

Sul punto, ricorda INL che il periodo transitorio dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, ha permesso di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo PEC.

Ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso d.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di un’ipotesi che si applica nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.

In questi casi occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante.

L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori. L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

 

Sanzioni amministrative

Il comma 11 dell’art. 27 introduce inoltre uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

In particolare è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Per INL il riferimento economico per calcolare l’esatto importo della sanzione, da considerarsi al netto dell’IVA va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. Potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

In fase di accertamento è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6mila euro. Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori oppure, se questo importo è inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.

In assenza di esplicita previsione normativa, INL conferma che l’accertamento dell’illecito e l’irrogazione della relativa sanzione sono di competenza di tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del d.Lgs. n. 81/2008.

Le indicazioni sui pagamenti

Infine, gli importi sanzionatori irrogati sono destinati “al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente” e andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia indicato nella Circolare di PagoPA sui verbali unici. Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento.

Sul punto, INL segnala che sul sistema informativo Vico è sono stati inseriti i due nuovi illeciti:

  • 8108/27/1 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;
  • 8108/27/2 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

Sempre al comma 11 è prevista anche l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi. La comunicazione andrà trasmessa sia ad ANAC che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del provvedimento interdittivo.

Quindi l’INL dovrà allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

 

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dallo stesso D.L. n. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto oppure, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Spiega l’INL che è necessario distinguere diverse ipotesi

  • a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA

Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Per il pagamento di questa sanzione, su Vco è stato inserito il nuovo codice 8108/90/32;

  • b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti

Stessa sanzione è prevista nel caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;

  • c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti:
    • la sanzione non si applica qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
    • nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro).

Sul punto, INL specifica che è fondamentale individuare il momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Considerato anche che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, la sanzione di cui all’art. 157 si applica unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

 

Sospensione e revoca della patente

Infine, alla circolare sono allegati i moduli da utilizzare per eventuali provvedimenti di sospensione (o archiviazione ad esito dell’istruttoria effettuata) e di revoca della patente. Per gli stessi, specifica INL, è in via di rilascio la versione digitale.

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