Sanatoria paesaggistica: per quali abusi è consentita?
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio consente la sanatoria postuma soltanto per alcune tipologie di abusi. Vediamo quali
L’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio permette la sanatoria paesaggistica soltanto in alcuni casi eccezionali, comprendendo esclusivamente abusi c.d. minori per opere che, oltre a non prevedere aumenti di volume o di superficie, rientrino comunque nelle categorie dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. c) art. 167).
Ne consegue che sicuramente è legittimo il parere negativo espresso da una Soprintendenza per la realizzazione di strutture, per altro con traslazione dell’originario assetto planovolumetrico, realizzate in cemento armato, in aperto contrasto con i materiali segnalati dall’Amministrazione per garantire un’armonizzazione con il paesaggio circostante.
Sanatoria paesaggistica: quando è possibile richiederla?
A confermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 novembre 2024, n. 9263, accogliendo il ricorso di una Soprintendenza in riferimento al diniego di sanatoria paesaggistica di una struttura all’interno di un parco nazionale, realizzata in cemento armato e non in legno per come assentito.
Il proprietario del manufatto, dopo la presentazione di un primo progetto in c.a., aveva ottenuto un parere favorevole dalla Soprintendenza alla realizzazione della struttura in legno, ritenendo che “le opere proposte si inseriscono armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela”.
Successivamente, ha richiesto la sanatoria di alcune difformità, consistenti in:
- realizzazione dell’impalcato interno con pilastri e travi in cemento armato e solaio latero-cementizio;
- parziale traslazione del manufatto rispetto all’originaria posizione di progetto;
- realizzazione di un muretto di confine in cemento armato.
La Soprintendenza aveva respinto la domanda di sanatoria in quanto:
- il fabbricato realizzato andava considerato a tutti gli effetti una nuova costruzione, integralmente diversa da quella assentita per caratteristiche tipologiche;
- l’originaria soluzione progettuale, aveva previsto una tipologia costruttiva interamente in legno proprio per superare il precedente parere contrario con cui era stato respinto un progetto consistente in una struttura portante in cemento armato e tompagnature in laterizio.
Veniva quindi comunicato il diniego parziale della sanatoria con riguardo al manufatto da adibire a snack bar, mentre esprimeva parere favorevole con prescrizioni per il muretto di confine.
Ne era seguito il ricorso al TAR che era stato parzialmente accolto in merito alla necessità di riesaminare la domanda di accertamento postumo di conformità in sanatoria. Proprio per questo la Soprintendenza ha presentato appello, che il Consiglio ha deciso di accogliere.
Per capire le motivazioni alla base della decisione di Palazzo Spada, vediamo prima di tutto cosa è l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e per quali abusi può essere richiesta.
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria: cos'è e come ottenerla
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è uno strumento fondamentale nelle pratiche edilizie che consente di regolarizzare interventi eseguiti in violazione delle norme di tutela del paesaggio.
Gli interventi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico richiedono infatti un’approvazione preliminare da parte dell’autorità competente, che ne valuta la compatibilità con il contesto paesaggistico. Senza autorizzazione, l’intervento costituisce abuso edilizio, e ottenere una sanatoria può risultare particolarmente complesso.
IIn caso di interventi non autorizzati, la normativa impone generalmente la rimozione dell’opera e il ripristino dello stato originario del paesaggio, tranne in alcuni casi in cui è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria o postuma.
In particolare ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), l’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo rispetto agli altri permessi edilizi, non rilasciabile in sanatoria, salvo alcune eccezioni indicate dall’art. 167 dello stesso decreto, che riguardano opere di lieve entità quali:
- lavori eseguiti senza autorizzazione che non comportano la creazione di nuove superfici o volumi né l’ampliamento di quelli esistenti;
- utilizzo di materiali diversi da quelli autorizzati;
- opere classificate come manutenzione ordinaria o straordinaria dal d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Non è invece possibile sanare abusi che comportano aumenti di volumetria.
Come richiedere la sanatoria paesaggistica
La richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma deve essere presentata all’ente competente (Regione o ente delegato) e include:
- presentazione della domanda: l’interessato invia la richiesta all’autorità amministrativa.
- valutazione della Soprintendenza: l’ente acquisisce un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro 90 giorni.
- decisione finale: l’ente competente si pronuncia entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Se l’opera è giudicata compatibile con il paesaggio, viene autorizzata dietro pagamento di una sanzione calcolata tramite perizia. In caso contrario, è prevista la demolizione per ripristinare l’area.
Sanatoria paesaggistica: prevista solo in casi eccezionali
Tornando al caso in esame, Palazzo Spada ha ribadito come non si possano mettere in discussione le valutazioni altamente discrezionali rimesse all’autorità competente alla tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., la cui salvaguardia costituisce un limite legittimo all’esercizio dell’attività di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost.
Spiegano i giudici d’appello che la preminenza rivestita dal valore paesaggistico-ambientale, anche nell’interesse delle future generazioni, è stata da ultimo ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 maggio 2024 n. 105, ove si osserva che “La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente) ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art.9, terzo comma, Cost.); e ha inserito tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell’art.41, secondo comma, Cost. le ragioni di tutela dell’ambiente, oltre che della salute umana”.
Già precedentemente lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio, ai sensi dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n.1 del 11 febbraio 2022, nel senso della maggiore tutela dei valori ambientali e paesaggistici e nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile.
Nel caso in esame, la Soprintendenza ha legittimamente espresso parere negativo, rilevando la sostanziale coincidenza tra il fabbricato realizzato e il progetto già in precedenza denegato in quanto non compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.
La Soprintendenza, in particolare:
- ha chiarito che la diversa tipologia costruttiva adottata ha determinato la realizzazione manufatto completamente differente, sotto il profilo tipologico, rispetto a quello assentito, integrando una nuova costruzione, insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 167 comma 4 d.lgs 42/2004;
- ha precisato che la possibilità di realizzare un fabbricato con struttura in cemento armato e muratura era stata già esclusa dal precedente parere contrario e che il nuovo progetto era stato assentito in quanto prevedeva una struttura interamente in legno, ritenuta compatibile con il vincolo paesaggistico e la collocazione del sedime all’interno del perimetro del Parco nazionale;
- ha puntualizzato che la soluzione progettuale prospettata dall’interessato (rivestire in legno la struttura in c.a.), oltre a non mutare la tipologia costruttiva già respinta, costituisce un mero espediente finalizzato esclusivamente ad ottenere la favorevole definizione dell’istanza in esame.
Per pacifica giurisprudenza, l’art. 167, comma 4, d.lgs. 167/2004 consente in casi eccezionali la sanatoria ex post degli abusi c.d. minori nelle zone sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico e attiene ad opere che, oltre a non prevedere aumenti di volume o di superficie, rientrino comunque nelle categorie dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. c) art. 167).
Conclude il Consiglio che non è sostenibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, che la realizzazione di un fabbricato in cemento armato sia priva di impatto sul piano paesaggistico e integri un abuso minore suscettibile di sanatoria in via postuma.
Il ricorso della Soprintendenza è stato quindi accolto, senza alcuna necessità di riesaminare la domanda di sanatoria paesaggistica.
Documenti Allegati
Sentenza