Salva Casa: la Lombardia recepisce le modifiche al Testo Unico Edilizia
Tra le disposizioni della L.R. n. 20/2024, anche il recepimento delle novità introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 in tema di SCIA, locali seminterrati e autorizzazione paesaggistica
Dopo l’Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Sicilia e l’Umbria (senza dimenticare l’importante Circolare del Comune di Roma), anche la Lombardia si accoda alle regioni che hanno recepito all’interno della propria normativa le novità introdotte dal Decreto Salva Casa, ovvero il D.L. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024.
Salva Casa in Lombardia: come cambia la normativa regionale
La conferma arriva con la pubblicazione della L.R. Lombardia 6 dicembre 2024, n. 20, che con gli articoli 26, 27 e 28 modifica:
- gli artt. 33, 52 e 53 della L.R. n. 12/2005 (Legge per il Governo del territorio);
- l’art. 2 della L.R. n. 7/2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti);
- gli artt. 80, 81, 82 e l’Allegato A della L.R. n. 12/2005.
La legge è in vigore dall’11 dicembre.
Vediamo in dettaglio come cambia la normativa regionale.
Testo Unico Edilizia: le novità del Salva Casa in Lombardia
SCIA e SCIA in sanatoria
Con l’aggiornamento si modificano le disposizioni dell’art. 33 della l.r. n. 12/2005, ampliando il ricorso alla SCIA e alla SCIA in alternativa al permesso di costruire per:
- i cambi di destinazione d’uso, regolati dall’articolo 23-ter del d.P.R. n. 380/2001;
- interventi in parziale difformità, ai sensi dell’art. 34-ter dello stesso Testo Unico Edilizia;
- i casi di accertamento di conformità previsti dagli artt. 36 e 36-bis, che introducono anche la possibilità di utilizzo della Scia in sanatoria per interventi eseguiti senza SCIA o in difformità da essa.
Vengono inoltre abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 52 (cambi di destinazione d’uso) recependo le indicazioni del Salva Casa sui mutamenti con o senza opere edilizie.
Locali seminterrati
L’art. 27 modifica invece l’art. 2 della legge n. 7/2017, riguardante il recupero di locali seminterrati.
Il nuovo testo del primo periodo del comma 3 adesso dispone che:
“'il recupero è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)'.
Si introduce così un regime semplificato che permette il cambio di destinazione d’uso senza limitazioni temporali, eliminando il vincolo che impediva tali trasformazioni per un periodo di dieci anni dopo il conseguimento dell’agibilità.
Autorizzazione paesaggistica: nuove competenze ai Comuni
Infine, con l’art. 28 si modificano gli artt. 80, 81 e 82 della L.R. n. 12/2005, relativi alla ripartizione delle funzioni amministrative, alle commissioni per il paesaggio e alle modalità di rilascio per l’autorizzazione paesaggistica.
Nel dettaglio si stabilisce che:
- spetta ai comuni la competenza per gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del d.P.R. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre che per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione);
- spetta sempre alla commissione comunale esprimersi sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché sugli interventi e sulle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 31/2017.
Il testo della legge
Riportiamo qui di seguito il testo integrale degli articoli.
Art. 26 (Modifiche agli articoli 33, 52 e 53 della l.r. 12/2005)
1. Alla L.R. n. 12/2005 zo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis,' sono inserite le seguenti: 'all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, all'articolo 34 ter, comma 3, e, in caso di SCIA in sanatoria, di cui agli articoli 36 bis e 37';
b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001,' sono inserite le seguenti: 'in quelli di cui all'articolo 36 bis e in quelli previsti all'articolo 37, comma 5, dello stesso d.p.r. 380/2001,';
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 10, comma 1,' sono inserite le seguenti: 'e in quelli di cui all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera b), nonché in caso di permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 36 bis';
d) i commi 2 e 3 dell'articolo 52 sono abrogati;
e) al comma 2 dell'articolo 53 le parole ', ancorché comunicato ai sensi dell'articolo 52, comma 2,' sono soppresse.
Art. 27 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2017)
1. All'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 le parole 'il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005' sono sostituite dalle seguenti: 'il recupero è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)';
b) il comma 7 è abrogato.
Art. 28 (Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 e all’allegato A della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 80 le parole 'interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione' sono sostituite dalle seguenti: 'interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del d.p.r. 380/2001';
b) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 81 le parole 'e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché sugli interventi e sulle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)';
c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole 'd.p.r. 139/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'd.p.r. 31/2017';
d) all'Allegato A (Art. 80), nel titolo CANALI le parole '- comma 2, lettera b)' sono soppresse;
e) all'Allegato A (Art. 80), nel titolo LAGHI le parole '- comma 3, lettera d)' sono soppresse.
Documenti Allegati
Legge