Approvato il DDL Lavoro: ecco tutte le novità

Il Senato approva il disegno di legge collegato alla manovra. Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 13/12/2024

Dopo il via libera della Camera dello scorso ottobre, è stato approvato anche in Senato il ddl "Disposizioni in materia di lavoro" (A.S. n. 1294) collegato alla Manovra.

DDL Lavoro: via libera dal Senato

Composto da 34 articoli, il disegno di legge introduce importanti novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, semplificazione degli adempimenti burocratici in caso di infortuni e prevede una maggiore flessibilità sull’utilizzo di prestazioni integrative come la cassa integrazione e in materia di sommistrazione.

Inoltre viene modificata la disciplina sulle dimissioni volontarie e sull’utilizzo dello smart working. Vediamo alcune tra le principali novità.

Licenziamenti e dimissioni volontarie

Di particolare rilievo le novità in tema di licenziamenti e dimissioni volontarie: con le nuove disposizioni si prevede che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo oppure, qualora non sia espressamente previsto, per un periodo superiore a quindici giorni, corrisponda a dimissioni volontarie.

Smart Working

Ridefinite anche le modalità di utilizzo dello smart working: il datore di lavoro dovrà comunicare al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori interessati insieme alle date di inizio e fine del periodo, entro 5 giorni dall’avvio del periodo stesso. Inoltre il lavoratore potrà essere assunto in parte come dipendente, in parte a partita Iva, beneficiando del regime forfettario.

Cassa integrazione

Altro snodo fondamentale, la cassa integrazione: il lavoratore che percepisce l'integrazione salariale potrà anche svolgere un’attività lavorativa, rinunciando a percepire il trattamento per i giorni corrispondenti a quelli in cui ha lavorato.

Lavoro in somministrazione

La nuova normativa relativa al lavoro in somministrazione prevede l’esclusione dal limite quantitativo del 30% per la somministrazione a tempo determinato i casi in cui essa coinvolga lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, lavoratori stagionali e in aziende start-up.

Lavoro stagionale

Il DDL amplia la definizione di "lavoratore stagionale", includendo altre categorie oltre a quelle previste dal d.P.R. n. 1525/1963. In particolare, rientrano nelle attività stagionali, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Apprendistato

Nel testo è inclusa anche la possibilità  dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante  di alta formazione e ricerca.

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