Decreto Rinnovabili: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il decreto legislativo che disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Norme in vigore da fine anno
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024, n. 291, il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) , della legge n. 118/2022.
Impianti energie rinnovabili: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, oltre che per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio.
Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, è composto da 17 articoli e quattro allegati:
- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Principi generali
- Art. 3. Interesse pubblico prevalente
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici
- Art. 6. Regimi amministrativi
- Art. 7. Attività libera
- Art. 8. Procedura abilitativa semplificata
- Art. 9. Autorizzazione unica
- Art. 10. Coordinamento del regime concessorio
- Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti
- Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
- Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali
- Art. 14. Disposizioni di coordinamento
- Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie
- Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 17. Entrata in vigore
- Allegato A all’art. 7
- Allegato B all’art. 8
- Allegato C all'art. 9
- Allegato D
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per l’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, oltre che quanto previsto al capo VI del titolo IV dello stesso Testo Unico Edilizia, i materia di contenimento del consumo di energia degli edifici.
Le regioni e gli enti locali devono recepire le disposizioni del decreto entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con la possibilità di semplificare ulteriormente le procedure, ad esempio prevedendo soglie più alte di potenza rispetto a quelle indicate per gli interventi indicati negli allegati A e B .
Gli interventi sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16 -septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
I regimi amministrativi
Il decreto dispone che per la realizzazione degli interventi sono previsti i seguenti regimi amministrativi:
- a) attività libera, disciplinata all'art. 7 e all'allegato A;
- b) procedura abilitativa semplificata, disciplinata all'art. 8 e all'allegato B;
- c) autorizzazione unica, disciplinata all'art. 9 e all'allegato C.
Gli allegati A, B e C del decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.
Per qualificare l’intervento rileva l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, motivo per cui va riteuta come unica domanda quella che sia stata frazionata ma che riguarda la stessa area e lo stesso soggetto proponente.
Attività libera
In caso di interventi in attività libera, non è necessario acquisire permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Le modalità di realizzazione degli interventi sono contenute nell’allegato A al decreto.
L’attività libera non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.Lgs. n. 42/2004, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
In questi casi si applica la PAS, fermo restando l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente. 3
La realizzazione di interventi su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentita previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione qualora gli interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Entro il 28 febbraio 2025, verrà esteso agli interventi il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del d.Lgs. n. 199/2021.
Procedura abilitativa semplificata
Per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 8 del Decreto.
Il ricorso alla PAS è precluso nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In questo caso si applica il regime di autorizzazione unica.
Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il progetto corredato della documentazione specificata nel decreto.
Nel caso in cui gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.
Qualora non siano necessari ulteriori atti di assenso, se al soggetto proponente non viene comunicato un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
Autorizzazione unica
Gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il termine per la conclusione del procedimento non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), se prevista.
L’autorizzazione ha un’efficacia temporale non inferiore a quattro anni; essa decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini stabiliti dal decreto.
Sanzioni amministrative
Il decreto disiciplina anche le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti, che vanno da 1.000 a 150mila euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi.
L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
- da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
- da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
L’esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000; stesse sanzioni in caso di interventi costituenti attività libera.
La violazione di una o più prescrizioni stabilite nell’ambito di una PAS prevede una sanzione pari ad un terzo dei valori minimo e massimo previsti ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a 300 euro, applicabili anche nel caso di frazionamento artificioso degli interventi.
In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1 -bis , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.
Zone di accelerazione
L’art. 12 specifica che entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il GSE pubblicherà una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio.
Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura del GSE e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotterà un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15 -quater della direttiva (UE) 2018/2001.
Nella definizione dei Piani dovranno essere inclusi prioritariamente: le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.
Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia elettrica.
Entro la stessa data dovrà essere adottato con DPCM il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15 -quater della direttiva (UE) 2018/2001. 7
Le zone di accelerazione individuate dovranno includere zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile.
Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.
Modifiche al Testo Unico Edilizia
Al d.P.R. n. 380/2001 sono apportate le seguenti modifiche;
a) all’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera d) , della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti resta altresì ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.»;
b) all’articolo 123, comma 1 si prevede che: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»; 2) il terzo periodo è soppresso.
Documenti Allegati
Decreto Legislativo