Accertamento di compatibilità paesaggistica: necessaria la conferenza di servizi
La conferma dalla Regione Emilia Romagna: anche per il solo parere di compatibilità è necessaria la conferenza in forma semplificata
La conferenza di servizi decisoria è, in Emilia Romagna, la modalità procedimentale obbligatoria per l’acquisizione anche di un solo atto di assenso di competenza di altra Amministrazione, incluso quindi il solo parere della Soprintendenza necessario per definire un’istanza di autorizzazione paesaggistica (sia ordinaria, che semplificata) o di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 o del nuovo art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), introdotto dal Salva Casa (D.L. n. 69/2024, conv. con modificazioni dalla L. n. 105/2024).
Accertamento di compatibilità paesaggistica: il parere va acquisito tramite Conferenza di servizi
A ribadirlo è la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna in relazione al parere richiesto sull’obbligo di indire una conferenza di servizi in presenza di una domanda per il rilascio di un permesso di costruire per la presentazione di altro titolo abilitativo edilizio (SCIA o CILA), con annessa l’istanza per acquisire la sola autorizzazione paesaggistica, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi.
In particolare è stato richiamato l’art. 4, comma 5, della L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, il quale ha previsto che: “In ogni caso in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza di servizi semplificata, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]”.
La conferenza va svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, prevedendo che in scadenza dei termini previsti per le determinazioni delle varie Amministrazioni si considera acquisito il c.d. assenso implicito o silenzio-assenso “incondizionato” delle stesse, “consumandosi” così il potere di pronuncia sull’oggetto.
Parere di compatibilità paesaggistica: entro quando va espresso?
Il parere, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c), della L. n. 241/1990, va espresso entro 90 giorni dall’indizione della conferenza, fatti salvi i diversi termini (più ampi o più brevi) stabiliti da norme settoriali che dettino una specifica disciplina della conferenza di servizi da applicarsi ai procedimenti di propria competenza.
Ne deriva che l’invio delle determinazioni da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi paesaggistici coinvolte nella conferenza di servizi per il rilascio di un titolo edilizio deve “ordinariamente” avvenire nel rispetto dei seguenti termini perentori:
- 90 giorni per l’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del medesimo testo normativo e per la sanatoria paesaggistica ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001
- 45 giorni per la procedura semplificata prevista per gli interventi classificabili di “lieve entità” ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, posto che, relativamente agli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, l’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 31/2017 stabilisce per le Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica il dimezzamento dei termini previsti dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990.
Nel rispetto dei suddetti termini perentori dunque:
- l’Amministrazione competente in materia di paesaggio deve assumere la propria determinazione sull’oggetto del procedimento, previo parere della CQAP, ove previsto e comunicarla all’Amministrazione procedente che cura lo svolgimento della CdS semplificata (in questo caso lo S.U.E.);
- lo stesso vale per la Soprintendenza territorialmente competente, anch’essa chiamata ad esprimersi direttamente sull’istanza di autorizzazione e non su una formale proposta di provvedimento comunale come avviene nel procedimento ordinario. Non solo, dunque, la tempistica, ma anche il procedimento proprio della conferenza di servizi prevale sulle modalità di esercizio della funzione autorizzatoria disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (agli artt. 146 e 167) e dal T.U.E. (all’art. 36-bis, comma 4).
In altre parole, conclude la Direzione, le sequenze procedimentali ordinarie sono disapplicate, in favore di quelle stabilite dalla conferenza di cui agli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/1990, che, in modalità asincrona, si svolge mediante la comunicazione in via telematica delle determinazioni sull’oggetto della conferenza rese da ciascuna Amministrazione coinvolta, affinché possano essere poste a fondamento della determinazione conclusiva dell’Amministrazione procedente.
Documenti Allegati
Parere