Appalto integrato: richiamo di ANAC su tempistiche e modalità della procedura

Necessario garantire tempi per la presentazione delle offerte proporzionati alla complessità dell'appalto, senza dimenticare i compensi dovuti per la progettazione esecutiva

di Redazione tecnica - 17/12/2024

In una procedura di appalto integrato, anche in situazioni di urgenza, i termini per la ricezione delle offerte devono essere proporzionati alla complessità delle prestazioni richieste. L’eccessiva riduzione di tali tempistiche può infatti comportare una violazione i principi di concorrenza, compromettendo la possibilità per gli operatori economici di preparare offerte adeguate.

Appalto integrato: ANAC su tempistiche e modalità dell'affidamento

A ribadirlo è stata l’ANAC con la delibera del 20 novembre 2024, n. 551, nell’ambito dell’attività di vigilanza su un appalto integrato per la progettazione e realizzazione di un impianto di compostaggio rifiuti sul quale ANCE Sicilia aveva segnalato la presenza di alcune criticità.

Ed effettivamente, dai controlli dell’Autorità, sono emerse numerose incongruenze amministrative e irregolarità procedurali.

L’appalto integrato, del valore di oltre 19 milioni di euro, ha coinvolto vari soggetti istituzionali, con una gestione del progetto caratterizzata da notevoli ritardi e incertezze anche a causa dalla mancata assegnazione formale del contributo economico. Le risorse erano finanziate con Fondi FSC, con la possibilità di applicare le semplificazioni previste per le opere PNRR dal D.L. n. 77/2021 e quindi, nello specifico, porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica economica di tipo preliminare. 

Progetto definitivo in sede di offerta: tempistiche proporzionali alla complessità dell'affidamento

Scendendo nel dettaglio, la procedura di gara prevedeva la presentazione del progetto definitivo in sede di offerta. Un impegno significativo a carico dei partecipanti, ai quali però la SA aveva imposto un termine di ricezione delle offerte inferiore a un mese (solo 22 giorni), che ANAC ha ritenuto incongruo rispetto alla complessità del progetto. Come spiega l’Autorità, la riduzione dei termini non deve comunque essere di entità tale da risultare lesiva per la concorrenza.

Quando è previsto che l’operatore economico presenti in sede di gara il progetto definitivo delle opere, quest'attività comporta un considerevole aggravio degli ordinari tempi necessari per la formulazione dell’offerta: prova ne è il fatto che alla selezione abbia partecipato un solo concorrente, non potendosi escludere che l’eccessiva limitatezza dei termini abbia di fatto comportato una restrizione della concorrenza.

Sul punto ANAC ha richiamato il TAR Sicilia secondo cui “… nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte (“fatti salvi i termini minimi”); la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità (cfr. art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione …” Il termine indicato dal bando appare in definitiva non congruo e non rispettoso dei canoni di proporzionalità di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti.

Non solo: su questo tipo di appalto integrato, ricorda ANAC, sempre in accordo al Decreto Semplificazioni, va convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica, senza che si possa rimandare al periodo successivo alla gara d’appalto l’acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli enti competenti, probanti per la realizzazione delle opere: “Tali pareri, infatti, potrebbero condizionare la realizzabilità stessa dell’opera, ovvero comportare la necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto nei successivi livelli progettuali, con conseguente possibile vulnus alla concorrenza”. Per il caso specifico, in particolare, l’opera avrebbe dovuto essere sottoposta a screening ambientale prima dell’effettuazione della gara. 

Violazioni economiche e procedurali

Tra le altre criticità rilevate, diverse violazioni economiche e procedurali. In contrasto con le disposizioni del D.L n. 77/2021 non è stato previsto un corrispettivo per il progetto definitivo acquisito in sede di gara, violando il principio di adeguata remunerazione delle prestazioni professionali.

In caso di appalto integrato, ricorda l’Autorità, il compenso previsto per la redazione del progetto esecutivo va inserito nell’importo dell’appalto. Risulta invece che le spese per la progettazione esecutiva– valutate ai sensi del DM 2016 come risulta dall’elaborato trasmesso dalla SA – sono state invece inserite all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione. non comprese nel valore della procedura. Inoltre, dagli atti acquisiti e dal disciplinare di gara si evince che il corrispettivo riportato si riferisce al solo incarico di progettazione esecutiva, e non anche alla progettazione definitiva.

Ricorda ANAC che l’art. 48 comma 5 del DL 31 maggio 2021, n. 77 in vigore al tempo di avvio del bando di gara  con chiarezza specificava che “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.…L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori…”. Pertanto, anche il progetto definitivo, ancorché acquisito in sede di gara, deve essere remunerato con gli importi valutati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, in ossequio peraltro al principio di adeguata remunerazione delle prestazioni di cui all’articolo 36 della Costituzione.

Attività di supporto alla progettazione: no ad affidamenti basati sul principio della continuità

Infine, commessi errori anche nell’affidamento delle attività di supporto alla progettazione, con una distorta interpretazione del principio di continuità, utilizzato per giustificare l’assegnazione diretta di incarichi tecnici agli stessi professionisti che avevano già lavorato su un progetto precedente.

Tale pratica, non prevista dal Codice degli Appalti, viola i principi di trasparenza e responsabilità, che richiedono che tutte le attività strumentali alla progettazione siano attribuite con criteri oggettivi e nel rispetto delle normative vigenti.

Non è ammissibile, quindi, affidare su tale presupposto il servizio di ausilio tecnico a professionisti già incaricati in precedenza. 

La delibera ANAC

Anac in sintesi ha rilevato:

  • la distorta interpretazione ed errata applicazione dell’art. 23 comma 12 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, riguardo all’affidamento del contratto di supporto tecnico allo stesso operatore che in precedenza aveva già svolto il medesimo incarico;
  • l’errata valutazione del corrispettivo da riconoscere ai consulenti tecnici per l’espletamento dei servizi di ingegneria posto che per la valutazione del compenso, pur effettuata ai sensi del DM 17 giugno 2016, sono stati assunti parametri riferiti alla progettazione definitiva quando invece, di fatto, il progetto poi posto in gara è risultato di livello preliminare;
  • la mancata indizione della conferenza dei servizi sul progetto di livello preliminare con conseguente inottemperanza all’art. 48 comma 5 del DL 31 maggio 2021, n. 77, il quale statuisce che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la mancata acquisizione di tutti i pareri di legge a corredo del progetto da porre in gara con conseguente non ottemperanza, da parte del verificatore e del Responsabile del Procedimento, all'art. 26 comma 8 del d.lgs 50/16 per errata verifica e validazione del progetto posto a base di gara; -
  • la mancata effettuazione della procedura di screening ambientale di cui all’art. 19 del d.lgs 152/06, obbligatoria sul progetto preliminare prima dell’avvio della gara;
  • l’incongruo termine richiesto dal bando per la ricezione delle offerte con conseguente non ottemperanza dell’art. 79 del d.lgs 50/16 e possibile restrizione della concorrenza;
  • la mancata ottemperanza all’art. 48 comma 5 del DL 31 maggio 2021, n. 77 in vigore al tempo di avvio del bando di gara per ciò che attiene l’assente previsione di un corrispettivo per il progetto definitivo acquisito in sede di gara;
  • il comportamento sostanzialmente contrario ai principi di economicità, efficienza e di buon andamento dell’Amministrazione come sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
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