AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL’IMPIEGO
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha recentemente predisposto la circolare n. 11/2008, prot. N. 15/VI/6260 datata 14 aprile 2008 avente per ...
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha
recentemente predisposto la circolare n. 11/2008, prot. N.
15/VI/6260 datata 14 aprile 2008 avente per oggetto “Art. 30
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Autorizzazione alla costruzione ed
all’impiego di ponteggi metallici fissi.”.
Ricordiamo che sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” che all’articolo 304 procede all’abrogazione del D.P.R, n. 165/1956 ma che il citato articolo 30 viene riproposto, con alcune modifiche e con l’inserimento di alcuni commi nell’articolo 131 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
La citata circolare del 14 aprile 2008 è, dunque sempre di attualità e nella stessa il Ministero, per consentire un rapido e facile controllo delle autorizzazioni via via rilasciate, ha provveduto periodicamente a compilare e rendere noto un elenco di dette autorizzazioni.
Pertanto, l’elenco di cui alla precedente circolare n. 11/2006, prot. n. 15/VI/6713 del 4/04/2006 è integrato relativamente a:
Sempre in riferimento all’articolo 131 del D.Lgs. n, 81/2008 e nel dettaglio ai commi 5 e 6 dello stesso, l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico e chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
Ricordiamo che sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” che all’articolo 304 procede all’abrogazione del D.P.R, n. 165/1956 ma che il citato articolo 30 viene riproposto, con alcune modifiche e con l’inserimento di alcuni commi nell’articolo 131 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
La citata circolare del 14 aprile 2008 è, dunque sempre di attualità e nella stessa il Ministero, per consentire un rapido e facile controllo delle autorizzazioni via via rilasciate, ha provveduto periodicamente a compilare e rendere noto un elenco di dette autorizzazioni.
Pertanto, l’elenco di cui alla precedente circolare n. 11/2006, prot. n. 15/VI/6713 del 4/04/2006 è integrato relativamente a:
- ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato;
- ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati;
- ponteggi metallici fissi a tubi e giunti;
Sempre in riferimento all’articolo 131 del D.Lgs. n, 81/2008 e nel dettaglio ai commi 5 e 6 dello stesso, l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico e chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
A cura di Paolo
Oreto
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