Superbonus e Bonus edilizi 2025, scadenze e novità

Il 31 dicembre 2024 sarà l’ultima data utile per fatturare e pagare interventi edilizi utilizzando alcune delle principali detrazioni fiscali. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto qualche proroga

di Redazione tecnica - 19/12/2024

Il 31 dicembre 2024 si chiuderà ufficialmente l’epoca dei bonus edilizi. Almeno quelli con aliquota minima del 50% che da anni sono efficacemente utilizzati per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia degli immobili.

I bonus edilizi in scadenza e la Legge di Bilancio 2025

Termineranno, infatti, le detrazioni di cui all’art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) e le proroghe previste al successivo art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del Decreto Legge n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013.

Relativamente al bonus per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) continuerà ad applicarsi l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1896 che prevede una detrazione del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare e che, al momento, non ha alcuna scadenza temporale ma ha l’aliquota diminuita al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033).

Terminerà anche il bonus mobili (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013), che per il 2024 ha previsto una detrazione del 50% con limite di spesa di 5.000 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Terminerà anche il superbonus 70% di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, con passaggio dell’aliquota fiscale al 65% (riservata al momento a pochi soggetti beneficiari tra i quali i condomini).

Cosa ci riserva il 2025? La risposta è contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che, al momento, dedica il solo art. 8 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ai bonus edilizi con alcune disposizioni e proroghe su cui si discute da tempo, senza che però siano stati prodotti effetti utili.

In particolare, l’art. 8 introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione ed intervengono, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

Ecobonus 2025

Partiamo dall’ecobonus, ovvero dalla detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevista per gli interventi di efficienza energetica (art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il fine corsa di questa detrazione è al momento fissato al 31 dicembre 2024.

L’art. 8, comma 2, lettera a), della bozza di legge di Bilancio 2025, dispone l’inserimento nel citato art. 14 del seguente comma 3-quinquies:

«3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

In questo modo viene prevista una proroga di 3 anni con le seguenti aliquote:

  • 36% nel 2025;
  • 30% negli anni 2026 e 2027.

Non sono espressamente indicati il limite di spesa e gli anni di detrazione ma si presume che seguiranno gli stessi indicati al citato art. 14 del D.L. n. 63/2013.

La Legge di Bilancio prevede anche delle detrazioni incrementali nel caso in cui (condizioni da verificarsi entrambe):

  • le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;
  • gli interventi siano realizzati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In questo caso, la detrazione aumenta:

  • al 50% nel 2025;
  • al 36% negli anni 2026 e 2027.

Da rilevare l'inserimento nel testo dell’esclusione da questo incentivo delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili

Bonus casa, Sismabonus e bonus mobili 2025

L’art. 8, comma 1, lettera b), della bozza di Legge di Bilancio 2025 prevede delle proroghe che riguardano:

  • il bonus ristrutturazioni edilizie;
  • il sismabonus;
  • il bonus mobili.

In particolare, il comma 1, art. 16, del D.L. n. 63/2013 sarà sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

Sostanzialmente si applicheranno le stesse regole previste per l’ecobonus:

  • 36% nel 2025;
  • 30% negli anni 2026 e 2027.

Resta il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Vale lo stesso “premio incrementale” dell’ecobonus e, quindi, se contemporaneamente:

  • le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;
  • e gli interventi realizzati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

la detrazione aumenta:

  • al 50% nel 2025;
  • al 36% negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso, come per l'ecobonus, è stato inserita l’esclusione dall'incentivo delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili

Sempre all’art. 16, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente che riguarda il cosiddetto sismabonus ovvero la detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico:

1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”;

Anche in questo caso si applicherà la detrazione base e quella incrementale se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi realizzati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 36% (maggiorato al 50%) nel 2025;
  • 30% (maggiorato al 36%) negli anni 2026 e 2027.

Relativamente al bonus mobili, con una modifica al comma 2, art. 16, del D.L. n. 63/2023, viene prevista una proroga al 2025, sempre con aliquota al 50% e limite di spesa di 5.000 euro.

Superbonus 2025

Rilevante è la modifica che riguarda il superbonus che probabilmente dovrà essere modificata prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova Legge di Bilancio.

Al momento, infatti, il superbonus 2025 con aliquota al 65% può essere utilizzato solo per interventi realizzati:

  • dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Con la legge di Bilancio viene previsto l’inserimento all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, dopo il comma 8-bis.1, del seguente:

«8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  2. adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
  3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sostanzialmente, se dovesse restare così (e le Commissioni al Senato non l'hanno modificata), l’accesso al superbonus 2025 sarà consentito unicamente alle suddette condizioni con il serio rischio che i soggetti che abbiano presentato la CILAS, adottato la delibera assembleare o presentato l’istanza per acquisire il titolo abilitativo, e iniziato i lavori tra il 15 ottobre 2024 e la data di pubblicazione della Legge di Bilancio, resterebbero fuori dall’agevolazione (norma a rischio di incostituzionalità).

Infine, sempre al citato art. 119, dopo il comma 8-quinquies è previsto l’inserimento del seguente comma:

8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024”.

Una nuova disposizione che prova ancora una volta (e ancora una volta timidamente) a risolvere il problema del blocco della cessione consentendo a chi ha sostenuto spese di superbonus tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023, di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo.

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