Superbonus, detrazione diretta e cessione del credito: nuova risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione della norma che consente la ripartizione in 10 anni del superbonus per gli interventi del 2022
Uno degli aspetti più critici del Superbonus riguarda la complessità normativa e la scarsa chiarezza che ne hanno accompagnato sia l’introduzione sia le successive modifiche, spesso operate senza un’adeguata pianificazione strategica.
A questa incertezza si sono aggiunte, in alcune occasioni, interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che non sempre hanno risposto pienamente alle esigenze di chiarezza di operatori e contribuenti.
Nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Tra queste si inserisce la risposta n. 262 del 17 dicembre 2024, il cui oggetto recita: “articolo 119, comma 8-quinquies, del TUIR e cessione a Poste Italiane S.p.A. della seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante”. L’erroneo riferimento al TUIR (d.P.R. n. 917/1986) anziché al Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) evidenzia una confusione di fondo tra le due normative.
In realtà, l’articolo 119 del TUIR non contiene alcuna disposizione relativa al Superbonus o alle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, che sono invece disciplinate dall’omonimo articolo del Decreto Rilancio.
Questo errore, seppur classificabile come una svista formale, rischia di generare confusione tra operatori fiscali e contribuenti, compromettendo ulteriormente la chiarezza normativa e operativa.
Sorvolando sull’errore formale, l’istanza oggetto di risposta del Fisco riguarda la possibilità di utilizzare la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, che ha introdotto nel citato art. 119, il comma 8-quinquies secondo il quale:
“Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.
Il caso di specie
Nel caso di specie, l’istante aveva realizzato nel corso del 2022 un intervento di superbonus per una spesa complessiva di 50.500 euro. A ottobre 2023 aveva avviato una trattativa con Poste Italiane finalizzata alla cessione del credito, che si concludeva solo ad aprile 2024 con la cessione della seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante. La prima rata, invece, restava fuori dal contratto di cessione.
La prima rata non veniva né ceduta ad altri operatori né utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi del 2023.
Dunque, l’istante ha chiesto al Fisco in che modo utilizzare il credito non ceduto e non fruito in dichiarazione dei redditi, relativo alla prima rata.
Lo spalmacrediti
Dopo aver ricordato la citata disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 11/2023, il Fisco ha voluto ricordare anche il contenuto della relazione tecnica allegata a questo provvedimento in cui si scrive:
“La disposizione di cui all'articolo 2 comma 3sexies, cpv. 8quinquies prevede che, nell'ambito della disciplina sulla detrazione di cui all'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. superbonus) per le spese sostenute nel 2022, il beneficio fiscale può essere ripartito in dieci anni in luogo degli attuali quattro anni a partire dal periodo d'imposta 2023. Si prevede, inoltre, che l'opzione, irrevocabile, sia esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi...”.
Già con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito (paragrafo 1.5):
“La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale” (nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione). L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)”.
Conclusioni
La citata opzione di ripartizione in 10 anni può essere esercitata dai contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La ratio è quella di ripartire l’intera detrazione (e non una singola rata) su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022).
Concludendo, tale opzione non può essere esercitata nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie), pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, sia stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate