Correttivo Codice Appalti, ecco gli ultimi pareri favorevoli

Le ottave Commissioni di Camera e Senato danno il via libera allo schema D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici

di Gianluca Oreto - 19/12/2024

Può partire ufficialmente in conto alla rovescia: come espressamente previsto dalla legge delega n. 78/2022, il Governo può emanare il primo vero e proprio correttivo al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Sui contenuti e sulle tempistiche, invece, resta qualche dubbio.

Gli ultimi pareri di Camera e Senato

Come anticipato nei giorni scorsi, il 17 dicembre 2024 sono arrivati gli ultimi due pareri delle ottave Commissioni Ambiente alla Camera dei Deputati e al Senato. Pareri “favorevoli” ma con:

  • 52 osservazioni dalla Camera;
  • 14 condizioni e 81 osservazioni al Senato.

Pareri che si aggiungono a quelli:

  • del Consiglio di Stato;
  • della Conferenza unificata;
  • alla Camera, delle Commissioni V Bilancio e Tesoro e XIV Politiche dell'Unione Europea (per i profili di compatibilità normativa UE);
  • al Senato, delle Commissioni 5ª (Bilancio) e 4ª (Politiche dell'Unione europea).

Mentre è previsto unicamente l’invio al Consiglio di Stato e alla Conferenza dei Ministri per l’acquisizione dei pareri (senza obbligo di risposta da parte del Governo), la delega ha previsto anche la trasmissione dello schema di correttivo alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei pareri e “Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione”.

Ciò significa che allo stato attuale, il Governo potrà decidere “formalmente” di conformarsi alle indicazioni arrivate dalle Commissioni parlamentari e poi pubblicare il Decreto Legislativo in Gazzetta Ufficiale.

Si riportano di seguito i contenuti degli ultimi due pareri favorevoli (non si riportano i pareri alternativi presentati alla Camera e al Senato ma non approvati).

Il Parere dell’VIII Commissione alla Camera

La VIII Commissione,

  • esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (atto n. 226);
  • premesso che l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 1;
  • considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla VIII Commissione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, d'ora in avanti codice, nonché nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sullo schema di decreto e attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

rilevato che:

  • l'articolo 30 del codice si riferisce espressamente alla possibilità dell'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici e diversi articoli dello schema di decreto legislativo in esame intervengono su disposizioni del codice in materia di digitalizzazione delle procedure;
  • non risulta oggetto di correzioni o integrazioni l'articolo 39 del Codice, il quale continua a prevedere l'inserimento nel documento di economia e finanza (DEF) dell'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri sebbene il DEF appaia destinato ad essere sostituito dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, in attuazione delle nuove regole della governance economica europea;
  • lo schema di decreto interviene sul meccanismo della revisione dei prezzi disciplinato dall'articolo 60 del codice con modifiche che rischiano di sterilizzare, di fatto, l'efficacia del meccanismo stesso;
  • il provvedimento amplia il novero delle condotte che le stazioni appaltanti possono ritenere rilevanti ai fini dell'esclusione rendendo più incerte le regole per la partecipazione alle procedure;
  • agli articoli 1 e 63 dello schema di decreto si introduce l'allegato I.01 in relazione alla individuazione dei criteri del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, eliminando il riferimento alle Casse Edili ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;
  • con l'articolo 33 dello schema di decreto si modifica l'articolo 119 del codice, in materia di rilascio dei certificati di esecuzione lavori (CEL), consentendo solo ai subappaltatori l'utilizzo di questi in sede di qualificazione;
  • occorre inserire modifiche all'articolo 136 del codice in materia di difesa tenuto conto delle disposizioni correttive agli articoli 119, 120 e 125 apportate dal provvedimento in esame, che renderebbero particolarmente complesso il ricorso all'istituto del subappalto e dell'anticipazione del prezzo nel settore della difesa e non terrebbero conto delle esigenze degli approvvigionamenti in tale settore;
  • l'articolo 67 del codice ha previsto che i consorzi stabili partecipano alle gare pubbliche di lavori mediante requisiti di capacità tecnica e finanziaria «posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate» e che ottengono la qualificazione SOA sempre mediante i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti e comprovati «sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate» ed eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto;
  • l'articolo 81 dello schema di decreto modifica, tra l'altro, l'articolo 23 dell'Allegato II.12, stabilendo che l'impresa affidataria può utilizzare, per la qualificazione, i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili solo per dimostrare la cifra d'affari complessiva e che tale disposizione ha un impatto negativo sulle modalità di qualificazione dei consorzi, limitandone l'utilizzo dei lavori eseguiti dalle imprese consorziate;
  • l'articolo 170 del codice recante «Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi», pur avendo introdotto interventi migliorativi rispetto al Codice previgente, ad oggi non riesce a tutelare in maniera efficace le forniture «Made in» dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi Terzi e che pertanto sarebbe opportuno inserire modifiche volte a valorizzare questo tipo di forniture;
  • valutata l'esigenza di inserire disposizioni volte ad assicurare all'operatore economico certezza in ordine ai contratti attuativi degli accordi quadro disciplinati dall'articolo 59 del codice;

evidenziato che:

  • all'articolo 3 dell'Allegato I.7, recante l'elenco delle indicazioni minime che devono essere contenute all'interno del Documento di indirizzo alla progettazione, con riferimento alla lettera v) relativa ai contratti di forniture, appare opportuno l'inserimento di un'ulteriore specifica per le stazioni appaltanti che preveda l'assegnazione di un punteggio premiante per la conformità al criterio ambientale «Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», al fine di perseguire l'obiettivo di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, ed in particolare di promozione delle forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione europea;
  • lo schema di decreto interviene sui criteri di aggiudicazione dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale prevedendo una percentuale del 35 per cento dell'importo da assoggettare a ribasso che appare in contraddizione rispetto alla centralità qualitativa del progetto e all'assunzione di responsabilità del progettista nei confronti della qualità del progetto stesso e di tutte le componenti in esso contenute;
  • apprezzati i pareri espressi dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024 e dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Le 52 osservazioni dell'VIII Commissione alla Camera

Pur essendo un parere fornalmente favorevole, l'VIII Commissione pone anche le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare la novella che interviene sul comma 3 dell'articolo 18 del codice al fine di ridurre a trentadue giorni il periodo del cosiddetto stand still per la stipula del contratto;

b) all'articolo 15 dello schema di decreto, che novella l'articolo 59 del codice in materia di accordi quadro, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori modificazioni a tale disciplina al fine di assicurare all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso e di indicare il termine di stipula del relativo contratto attuativo; sia altresì chiarito che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

c) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 60 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;

d) si valuti l'opportunità di sopprimere la rilevanza delle penali di importo pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale contenuta nell'articolo 23 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 98 del codice in materia di illecito professionale grave;

e) all'articolo 33 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 119, comma 20, del codice, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera e), confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 81 dello schema di decreto, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'allegato II.12 del codice;

f) dopo l'articolo 38 siano valutate, anche alla luce della relativa compatibilità con i vincoli derivanti dalla disciplina euro-unitaria di settore, le seguenti modifiche:

«Art. 38-bis – (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – 1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili.

4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento.

4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.»;

g) all'allegato I.01 rubricato «Contratti collettivi», inserito dall'articolo 63 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di apportare modificazioni volte a:

chiarire all'articolo 2, commi 4 e 5, i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di cogliere in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;

chiarire all'articolo 3 le categorie dei contratti collettivi considerate equivalenti nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, al fine di garantire la specificità delle tutele applicate ai lavoratori del comparto, anche in riferimento agli obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici di cui all'articolo 119, comma 7;

h) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 dello schema di decreto, mantenendo così invariata l'attuale formulazione dell'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice, che prevede il riferimento alle Casse Edili ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

i) al fine di garantire una maggiore competizione e trasparenza negli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, dopo l'articolo 12 dello schema di decreto sia valutata l'opportunità di rafforzare, all'articolo 50 del codice, gli obblighi di trasparenza e pre-informazione, anche al fine di consentire agli operatori economici di trasmettere alle stazioni appaltanti eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure negoziate senza bando;

j) si valuti l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni volte a modificare l'articolo 31 dell'Allegato I.7 del Codice, al fine di attualizzare l'incidenza percentuale delle spese generali, in una percentuale tra il 20 e il 25 per cento, a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

k) all'articolo 20, comma 1, che modifica l'articolo 67 del codice in materia di consorzi non necessari, sia valutata l'opportunità di differire l'efficacia delle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) e di cui alla lettera f), chiarendo che tali novelle sono destinate a trovare applicazione solo per i nuovi affidamenti disposti dopo un congruo termine dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante modifiche al codice dei contratti pubblici;

l) in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del codice, in materia di affidamenti in house e auto organizzazione amministrativa, valuti il Governo di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti in house;

m) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del codice, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in via normativa che il contratto collettivo, individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni «il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che i contratti collettivi di lavoro applicati ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili devono comunque essere coerenti con quanto previsto dall'articolo 5 della Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022, in materia di determinazione dei salari minimi legali adeguati;

n) in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del codice in materia di affidamenti per lotti, valuti il Governo di chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;

o) con riferimento all'articolo 15 del codice concernente la previsione di requisiti minimi in capo al responsabile unico del progetto (RUP) e all'Allegato I.2 che, all'articolo 2, comma 3, consente l'individuazione di un RUP carente dei requisiti richiesti, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione dei requisiti con l'obiettivo di una maggiore professionalizzazione applicando la matrice delle competenze prevista dal progetto UE ProcurComp del 2020;

p) in relazione all'articolo 26 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-quater dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 1° gennaio 2026;

q) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a) del codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

r) si valuti l'opportunità di inserire nello schema di decreto in esame una disposizione volta a sostituire, al comma 3 dell'articolo 39 del codice, le parole: «nel documento di economia e finanza» con le seguenti: «in un apposito documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”»;

s) in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del codice, valuti il Governo di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

t) in relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 13, del codice valuti il Governo di chiarire quali stazioni appaltanti possono utilizzare propri prezzari e da quale soggetto pubblico possano essere autorizzate in tal senso;

u) in relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 14, del codice, si valuti inoltre l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo di tale disposizione, che, con riferimento ai costi della manodopera, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, in quanto si tratta di una valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

v) all'articolo 9 dello schema di decreto, che aggiunge il comma 15-bis all'articolo 41 del codice, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni volte a: sostituire le parole: «per il 65% dell'importo» con le seguenti: «per l'80% dell'importo» al comma 1, lettera a), e a sostituire le parole: «il restante 35%» con le seguenti: «il restante 20%» al comma 1, lettera b);

w) con riferimento all'articolo 45 del codice per equilibrare le responsabilità che il RUP, anche dirigente, assume nella gestione del contratto e per contrastare il possibile conflitto d'interessi e quindi il rischio di corruzione, valuti il Governo l'opportunità di consentire alle amministrazioni di valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato, la possibilità di erogare anche al personale di qualifica dirigenziale gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi del PNRR e di promuovere in ogni caso l'utilizzo delle risorse disponibili per la specializzazione del RUP;

x) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del codice nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del codice, valuti il Governo di inserire in tale disposizione anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;

y) con riferimento alle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, valuti il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

z) con riferimento all'articolo 78 dello schema di decreto, che modifica l'Allegato II.4 del codice, si valuti l'opportunità di evidenziare, anche attraverso opportuni richiami nella relazione illustrativa, gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti in coerenza con quanto previsto dalla novella al comma 3 dell'articolo 62 del Codice recata dall'articolo 18, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere;

aa) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 106 del codice, in materia di garanzie per la partecipazione alle procedure, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

bb) all'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, che interviene sul comma 8 dell'articolo 106 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la verifica di cui all'articolo 106 possa essere effettuata anche tramite il sito internet dell'emittente, eventualmente anche in via transitoria;

cc) all'articolo 29 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 108 del codice, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in merito all'obbligo di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso non possa essere utilizzato per l'affidamento di lavori negli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato), in quanto tale previsione si rende necessaria per superare lo stato di incertezza generato da recenti pronunciamenti contraddittori sul punto e per scongiurare il ritorno a logiche ribassiste, che compromettono la qualità dei lavori, la trasparenza e la sicurezza;

dd) in relazione a quanto previsto dall'articolo 116, comma 4-bis, del codice, inserito dall'articolo 36 dello schema di decreto, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

ee) in relazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 1, del codice in materia di anticipazione del prezzo del contratto di appalto, valuti il Governo la possibilità di reintrodurre, per i contratti di importo compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

ff) all'articolo 38 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 126 del codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, valuti il Governo l'opportunità di modificare il numero 3.1) della lettera b) del comma 1 prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; a tal fine, si valuti la possibilità di ancorare il premio alla conclusione delle operazioni di collaudo, senza attendere il rilascio della certificazione;

gg) all'articolo 39, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di sopprimere il n. 3), che inserisce la lettera i-bis) all'articolo 141, comma 3, del codice, allo scopo di escludere le aziende operanti nei settori speciali dall'obbligo di istituire il collegio consultivo Tecnico (CCT);

hh) all'articolo 45, comma 1, lettera a) valuti il Governo, anche per esigenze di semplificazione procedimentale e riduzione degli oneri amministrativi, l'opportunità di prevedere il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) anche per le operazioni di PPP di importo compreso tra i 50 e i 250 milioni di euro e ciò al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni di partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio e per ripristinare il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE, componente del medesimo Nucleo unitamente al MEF-RGS ed alle altre Amministrazioni, sulle fattispecie in questione; conseguentemente all'articolo 45, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera b);

ii) con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 170 del codice, si valuti l'opportunità di prevedere specifica motivazione nel caso in cui non sia applicata la disciplina concernente l'esclusione dell'offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta; si valuti altresì di prevedere una clausola di esclusione, che possa essere inserita nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti;

jj) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 193 del codice in materia di finanza di progetto, valuti il Governo l'opportunità di:

garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4;

prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa;

adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

kk) al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo di inserire, all'articolo 221 del codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

ll) in relazione a quanto disciplinato nell'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

mm) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento alla «mappa tematica archeologica» di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'Allegato I.7, relativo ai contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che non trova corrispondenza né nella prassi consolidata né nella normativa vigente, con la locuzione «carta preliminare del rischio archeologico», considerato che tale documento è già definito e riconosciuto dalle Linee guida per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022) e che rappresenterebbe uno strumento operativo efficace per valutare i costi e i benefici delle diverse alternative progettuali sin dalle prime fasi e semplificare l'interpretazione normativa;

nn) valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'Allegato I.8 un esplicito richiamo al decreto ministeriale n. 244 del 2019, che definisce e regolamenta la professione di archeologo che garantirebbe maggiore chiarezza e uniformità nell'applicazione dei requisiti, evitando equivoci e assicurando il corretto riconoscimento delle competenze professionali;

oo) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 7 dell'articolo 1 dell'Allegato I.8, prevedendo che l'eventuale seconda fase della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) sia realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18;

pp) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 10 dell'Allegato I.8, specificando che la relazione finale degli esiti della seconda fase della VPIA debba includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18;

qq) in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'allegato I.11 del codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

rr) in relazione all'articolo 4 dell'Allegato II.2-bis e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

ss) all'allegato II.2-bis, recante modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, inserito dall'articolo 76 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di novellare il comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

tt) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'allegato II.2-bis del codice, valuti il Governo, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

uu) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'allegato II.2-bis, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della «revisione prezzi» di cui all'articolo 60 del codice e le loro relative disaggregazioni settoriali siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

vv) in relazione a quanto previsto dall'articolo 13-bis dell'allegato II.4 del Codice, valuti il Governo di collocare il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate presso l'ANAC, al fine di rendere la sua operatività amministrativa più coerente con le nuove attribuzioni all'Autorità nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;

ww) in relazione a quanto previsto dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 24 dell'Allegato II.12, si valuti l'opportunità di prevedere che l'impresa affidataria può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili;

xx) all'articolo 84 dello schema di decreto, che sostituisce l'Allegato V.2, recante modalità di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 3, di tale allegato, dopo le parole: «membri del collegio» la parola: «esclusivamente»;

yy) nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, valuti il Governo l'opportunità di attribuire alla stazione appaltante la

piena facoltà di disporre, nel rispetto dell'equilibrio contrattuale e di tutela dell'affidamento, di ulteriori strumenti funzionali alla massimizzazione del risultato, dell'efficienza e della convenienza nella fase esecutiva, anche patologica, dell'appalto e per far fronte ad esigenze sopravvenute e imprevedibili nel prevalente interesse pubblico;

zz) si valuti l'opportunità di prevedere, nei bandi per i contratti di forniture, l'assegnazione da parte delle stazioni appaltanti di un punteggio premiante per i prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il Parere dell’ottava Commissione al Senato

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226),

premesso che

  • l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
  • in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito il "Codice");
  • l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;

visto il parere della Conferenza unificata,

rilevato che

  • ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,

esprime parere favorevole.

Le 14 condizioni dell’ottava Commissione al Senato

Anche in questo caso, il Senato pone alcune condizioni e osservazioni. Di seguito le condizioni:

a) inserire nel Codice un nuovo articolo 36-bis recante norme procedimentali e processuali in tema di accesso per gli appalti dei settori speciali, volto a prevedere che: "Agli appalti dei settori speciali, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241". La disciplina contenuta nel Codice non appare infatti adeguata alle specificità degli appalti nei settori speciali. Le previsioni attuali, in assenza di parametri prestabiliti, rendono arduo il bilanciamento tra principio della riservatezza, del segreto industriale/commerciale e della trasparenza in mercati notoriamente chiusi e caratterizzati da acquisti ripetitivi, con elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza; si renderebbe pertanto opportuno mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d'appalto, stabilendo la non applicabilità dell'accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell'accesso motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica;

b) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;

c) modificare inoltre l'articolo 60 del Codice, disciplinando per gli appalti di lavori nei settori speciali una alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II 2-bis. In particolare, contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022. Pertanto, all'articolo 16, comma 1, lettera c), dello schema in esame, al punto 1) dopo le parole: "individuati ai sensi del comma 4" aggiungere le seguenti: "in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezziari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezziari o indici settoriali.";

d) attualmente nessun testo normativo o regolamentare disciplina esplicitamente le modalità di attestazione "in proprio" dei consorzi stabili. Ed allora s'impone la necessità di specificare meglio quanto già previsto dall'articolo 67 del Codice e dall'Allegato II.12, ovvero che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, essendo l'equiparazione dei consorzi stabili a tali similari forme di aggregazione, quanto a loro natura, da sempre condivisa, ragionevole e giusta. Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti, i quali inciderebbero pesantemente sulla stessa sopravvivenza della più parte di tali aggregazioni, si propone l'introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l'attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Trattasi di soluzione (i.e. regime transitorio), già adottata dalla Legge Merloni e riproposta dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nella sua originaria formulazione), che si reputa necessaria al fine di gestire in maniera ordinata e non eccessivamente penalizzante per i consorzi la transizione da un regime qualificatorio all'altro. È da escludere la modalità di qualificazione mediante contratto di avvalimento, che sarebbe altrimenti destinata a diventare la modalità operativa prevalente, se non esclusiva, di partecipazione dei consorzi stabili alle pubbliche gare. Difatti, in tal caso, il consorzio si troverebbe nella situazione di dover mediare accordi direttamente possibili tra le singole consorziate, a prescindere dalla comune partecipazione all'ente collettivo e tale modalità di partecipazione alla gara di fatto espellerebbe i consorzi stabili dal mercato degli appalti pubblici, per la loro inutilità. Pertanto si riformuli come segue l'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera b): (i) al punto 1), dopo le parole: "sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio" aggiungere le seguenti: "ai sensi del successivo comma 5"; (ii) al punto 2), inserire le parole: "nonché, per i primi cinque anni dalla costituzione, ovvero per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente norma per quelli già costituiti" prima delle parole: "sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate"; sopprimere le parole: "designate per l'esecuzione delle prestazioni" ed aggiungere, infine, le parole: "ai sensi del successivo comma 8"; (iii) sopprimere il punto 3);

e) in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall'articolo 23 dello schema in esame all'articolo 98, comma 3, lettera c), del Codice, che recita "compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale", lasciando immutato il testo originario, nonché far valere, in generale, come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, accompagnato da un obbligo di motivazione robusto e puntuale;

f) l'articolo 32 dello schema in esame modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudo, proprio dei settori ordinari, estendendolo anche ai settori speciali. La relazione illustrativa giustifica la previsione in quanto da un lato farebbe salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, ma soprattutto garantirebbe uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard. Inoltre, data la natura fortemente specialistica delle attività svolte in molti settori speciali, risulta difficile prefigurare la disponibilità di profili professionali idonei - qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto - nell'ambito della pubblica amministrazione con l'effetto sostanziale per cui la norma resterebbe priva di certezza giuridica applicativa. Inoltre, stanti le notevoli difficoltà applicative della disciplina prevista dal Codice agli articoli 41 (Livelli e contenuti della progettazione), 42 (Verifica della progettazione), 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) e 46 (Concorsi di progettazione) in materia di progettazione rispetto alle stringenti tempistiche di esecuzione dei lavori di connessione della clientela al pubblico servizio elettrico dettate da ARERA, si propone di fornire una norma interpretativa che chiarisca la disciplina applicabile agli accordi quadro e agli accordi esecutivi, tenuto conto che la prevalenza dei singoli interventi eseguiti per le attività di realizzazione o di manutenzione di nuove linee elettriche ha valore sensibilmente inferiore alla soglia comunitaria. Sempre con la finalità di efficientamento evitando impatti sulla tempistica di gestione/esecuzione dei contratti di appalto, è necessario prevedere per le imprese operanti nei settori speciali la facoltà e non l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico anche nel caso di lavori diversi dalle opere pubbliche come, ad esempio, quelli tipici del mercato elettrico che consistono in interventi di realizzazione o di manutenzione anche straordinaria di nuove linee elettriche. All'articolo 32 apportare pertanto le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), che modifica il comma 4, lettera b), dopo le parole: "151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre collaudatori" sopprimere le seguenti: "di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche". Inoltre, all'articolo 116 del Codice, apportare le seguenti modificazioni: (i) al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: "Per le imprese operanti nei settori speciali, il collaudo finale di nuove opere o la verifica di conformità di servizi andrà effettuato per i contratti il cui valore, avuto riguardo al singolo contratto attuativo e non all'accordo quadro, sia superiore alla soglia comunitaria. Il collaudo o la verifica di conformità che sarà effettuato a campione, deve essere completato non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità individuati dalla stazione appaltante, per i quali il termine può essere elevato sino a diciotto mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per tutte le altre tipologie di contratto è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara il collaudo o la verifica di conformità"; (ii) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Nelle imprese operanti nei settori esclusi, la nomina del o dei collaudatori verrà effettuata dalla stazione appaltante individuando proprio personale dipendente o soggetto terzo incaricato dallo stesso, iscritto ad un albo professionale"; (iii) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: "Per le imprese operanti nei settori esclusi, con riferimento ai contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata a campione dal RUP oppure può essere sostituita dai controlli di qualità previsti dalla stazione appaltante";

g) con riferimento all'articolo 33 dello schema in esame, sopprimere le modifiche apportate dalla lettera e) al comma 20 dell'articolo 119 del Codice, confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sopprimere le modifiche previste dall'articolo 81, comma 1, lettera e), dello schema in esame, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

h) con riferimento all'articolo 39 dello schema in esame, considerato che gli appalti dei settori speciali si caratterizzano per un minore livello di contenzioso ed una notevole numerosità di appalti, sarebbe importante considerare queste caratteristiche al fine di rendere il meccanismo gestibile e applicato agli appalti maggiormente rilevanti, rivedendo l'estensione anche ai settori speciali della disciplina del collegio consultivo tecnico, rendendo l'applicazione dell'istituto facoltativa, alla luce della notevole complessità applicativa e operativa che tale applicazione comporta e della necessità di garantire tempistiche di mercato coerenti con la piena apertura concorrenziale dei settori in cui molte imprese pubbliche operano, o, in subordine al comma 1, lettera a), del suddetto articolo 39, dopo le parole: "gli articoli da 215 a 219." aggiungere le seguenti: "Per le imprese pubbliche e gli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi le soglie per l'applicazione della disciplina del collegio consultivo tecnico sono fissate in 25 milioni di euro per i contratti di appalto di lavori e in 15 milioni di euro per i contratti di appalto di forniture e servizi.";

i) le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 39, comma 1, dello schema in esame prevedono l'estensione ai settori speciali della disciplina delle garanzie (provvisoria e definitiva) valida per i settori ordinari di cui agli articoli 106 e 117 con applicazione dei relativi schemi tipo (articolo 117, comma 2). Tale nuova previsione introduce l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di utilizzare gli schemi di garanzia di cui al D.M. MISE 193/2022. Il riferimento a questi ultimi introduce vincoli alla libertà negoziale e alla tutela dell'effettività delle ragioni di credito delle stazioni appaltanti. Inoltre, la normativa prevista per i settori ordinari (e che vorrebbe estendersi anche ai settori speciali), prevede che l'eleggibilità dei garanti non sia collegata a requisiti di rating e ciò espone le stazioni appaltanti dei settori speciali a rischi connessi all'onorabilità dei garanti aumentando i rischi di esecuzione. Pertanto, all'articolo 39, comma 1, dello schema in esame apportare seguenti modificazioni: al punto 1), dopo le parole: "l'articolo 106" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi"; al punto 2), dopo le parole: "116, 117" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi", inoltre, dopo la parola: "125" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi". In subordine, qualora si dovesse ritenere necessario il richiamo dell'articolo 116 anche ai settori speciali si propone una modifica dello stesso per i suddetti settori, ciò al fine di introdurre una semplificazione della fase di collaudo e di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare tale fase per le opere e per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, consentendo al concessionario maggiore libertà ed efficienza nell'organizzazione del lavoro anche di collaudo;

l) modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata. Tale giustificazione deve comprendere: (a) la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi da produttori dell'Unione europea; (b) la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi previsti dalla documentazione di gara; (c) il rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi e organizzativi, comprovato da adeguate certificazioni, quali ISO 9001 o altre equivalenti; (d) la corrispondenza tra il prezzo offerto e quelli usualmente praticati nel mercato degli appalti comunitari; (e) la verifica che i costi relativi ai fattori produttivi siano omogenei rispetto a quelli sostenuti dalle imprese operanti nell'Unione Europea, tenendo conto di elementi quali la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto degli standard occupazionali e retributivi;

m) il disposto del comma 4 del nuovo articolo 193, come modificato dall'articolo 48 dello schema in esame, potrebbe comportare un indiscusso vantaggio per i proponenti potenziali, che, vedendosi già pubblicata sul sito della PA una proposta di progetto, potrebbero avere a disposizione numerose informazioni (talvolta anche sensibili e/o progettualmente ed economicamente rilevanti) al fine di poter presentare una loro proposta anche migliorativa. Pertanto, sarebbe opportuno che la norma chiarisse che sul portale Amministrazione trasparente della PA siano pubblicate informazioni minime delle proposte come oggetto e/o i fabbisogni della PA a cui le stesse rispondono. Diversamente da quanto previsto dal nuovo comma 12, attribuire il diritto di prelazione al solo promotore e non anche al proponente, in modo che di tale beneficio possa giovarsi unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si fa carico dell'idea progettuale e dei connessi rilevanti costi; inoltre, il comma 6 prevede la facoltà per la PA di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge n. 241 del 1990 per valutare la fattibilità della proposta. Tale circostanza, ad oggi non prevista, andrebbe ad appesantire enormemente il processo attuale applicabile alle proposte di PF, pertanto, sarebbe necessario circoscrivere l'applicabilità di tale facoltà ai progetti di particolare complessità. Per quanto sopra si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 48, comma 1, là dove modifica l'articolo 193, comma 4, sostituendo le parole: "Le proposte di cui al comma 3" con le seguenti: "Con riferimento alle proposte di cui al comma 3, l'oggetto delle stesse e/o i fabbisogni cui rispondono" e al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241", aggiungere le seguenti: "in caso di progetti di particolare complessità";

n) nell'allegato I.01, introdotto dagli articoli 1 e 63 dello schema in esame, sopprimere gli articoli 4 e 5 e modificare l'articolo 3 prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti "congiuntamente" dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso "a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa". Infine, all'articolo 2 dell'allegato I.01, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

o) con riferimento all'articolo 76 dello schema in esame, relativamente all'Allegato II.2-bis, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 5, prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione; all'articolo 8, modificare il comma 1, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

p) l'articolo 81 dello schema in esame reca modifiche all'Allegato II.12, articolo 18, comma 15, in seno al quale dovrebbe chiarirsi che per requisiti maturati in proprio, sul piano della capacità tecnico-professionale occorrente ai fini della qualificazione, si intendono anche quelli derivanti da appalti aggiudicati al consorzio stabile ed eseguiti per il tramite delle proprie consorziate (così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane), avendo svolto il consorzio, per tali contratti, il ruolo d'appaltatore e contraente, presiedendo alla conduzione tecnica ed alla gestione dell'appalto. Infine, onde dar corso ad una transizione ordinata al nuovo regime e non penalizzare eccessivamente i consorzi, sarebbe opportuno poi prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate. Integrare pertanto la modifica all'articolo 18 di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), dello schema in esame, aggiungendo alla integrazione del comma 15 la integrazione del comma 17 con l'aggiunta delle seguenti parole: "I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni".

Le 82 osservazioni dell’ottava Commissione al Senato

Di seguito le osservazioni poste dall'ottava Commissione al Senato:

1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice - ai sensi del quale "non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti" - sopprimendo la parola "prevalenti", che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare "paura della firma" e "burocrazia difensiva" e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;

2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti in house e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti in house;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;

4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente specialistiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;

5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;

6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente";

7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;

8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-bis, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale: "La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.";

9) all'articolo 5 dello schema in esame - che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-bis) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-bis, che preveda che: "Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000", mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di e-procurement anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;

10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-quater dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;

11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: "decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" le seguenti: ", nel rispetto delle esclusioni ivi previste";

12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere - in ragione dell'oggetto dell'appalto - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT;

14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: "nel rispetto dei seguenti criteri" fino alla fine;

16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);

17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM 244/2019, allegato 2, che regolamenta la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;

18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: "eventuale". Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi rischierebbe di creare pericolose incertezze per un agile iter della progettazione e dei successivi lavori di realizzazione dell'opera;

19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: "La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;

21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;

22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-bis con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;

24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, "la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici". L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIb e III (es. impiantabili salvavita);

26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: ", con indice base quello della data di presentazione dell'offerta", nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta";

27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: "possono", ovunque ricorra, con la seguente: "devono";

30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: «a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate»;

31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive in contrasto con il favor della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appaltanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubitabilmente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli da 146 a 152" sono inserite le seguenti: ", nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1."»; (2) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) al comma 17, il secondo periodo è soppresso»;

32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera c), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: "leale collaborazione" le seguenti: "e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate.";

33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 99 del Codice dall'articolo 24 dello schema in esame, recita: "e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo". In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-bis come segue: "Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1";

34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;

35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di governance, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;

36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente "anche attraverso posta elettronica certificata";

37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita "in tutte le fasi" mediante ricorso a piattaforme DLT. Tale precisazione appare fuorviante, considerato che la garanzia viene emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con l'upload della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia" le seguenti: "verificabile tramite sito internet dell'emittente o";

38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, anteponendo alla lettera a) una lettera 0a), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: "Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-bis, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento.";

40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;

41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEPV;

42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-bis, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: "al 20 per cento", ovunque ricorrano, con le seguenti: "al 30 per cento" e sostituendo le parole: "piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1" con le seguenti: "micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1";

44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari", già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle "società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo", in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da operatori economici in favore di soggetti aggiudicatari appartenenti al medesimo gruppo societario, non si configurino quale subappalto;

45) valuti il Governo - rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato - di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura";

46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera b), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;

48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice - in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza - inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: "4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.";

49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare "binari morti" o necessità di improbabili varianti;

51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata;

52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: "Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture" le seguenti: "o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture";

53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-bis, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-bis dell'articolo 175;

54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4; di prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari "senza gara" operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;

57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso art. 226-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 400," le seguenti: "previa intesa in Conferenza unificata";

58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: "stazioni appaltanti" con le seguenti: "amministrazioni aggiudicatrici" e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono considerate imprese pubbliche le società in house operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo";

61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di liminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;

62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera b), dello schema in esame - che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 - nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;

63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;

64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera b), dell'Allegato I.7 del Codice, attualizzando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un range compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;

66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;

67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio - non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo - a favore degli organismi di "tipo A" di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni - , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: "20 milioni di euro," con le seguenti: "50 milioni di euro,", nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice";

68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-bis. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-bis: (i) precisare che il principio secondo il quale: "Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea" non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-bis alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-bis che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;

69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-bis, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-bis, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

72) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, all'articolo 78, comma 1, dopo la lettera e), si valuti di di inserire la seguente lettera: «e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."»;

73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso "Articolo 13-bis" con il seguente: "Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico - privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.";

74) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) all'articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Lo stato di efficacia dell'attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. 5-ter. Nel caso in cui l'operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempimento, dispone la sospensione dell'efficacia dell'attestazione dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l'operatore economico provveda al pagamento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico."»;

75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera g), la seguente: "g-bis) In caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: "Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo";

77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: a) all'articolo 11, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "a soggetti" con le seguenti: "ad archeologi"; b) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: "i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;"; c) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento."; al comma 2 , dopo le parole: "è redatta da archeologi" inserire le seguenti: "di I fascia ai sensi del DM 244/2019"; sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) i), l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive." E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.";

78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconferibilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera e) con la seguente: "e) avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza";

79) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire dopo le parole: "membri del collegio" la seguente: "esclusivamente";

80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera c) le seguenti parole: "con riferimento al presidente del collegio";

81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: "Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni", in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.

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