Appalti di servizi e controlli in fase di esecuzione: interviene ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene sugli appalti di servizi, precisando le finalità dei controlli in fase di esecuzione effettuati dalla stazione appaltante
Da ANAC un importante richiamo per le amministrazioni pubbliche sulla necessità di rafforzare i controlli durante l’esecuzione dei contratti di appalto di servizi.
Appalti di servizi e controlli in fase di esecuzione: la delibera ANAC
Con la delibera n. 391 del 30 luglio 2024 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito importanti chiarimenti in merito ai controlli in corso di esecuzione negli appalti di servizi pubblici, con l’obiettivo di garantire che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte, rispettando i termini e le condizioni previste nei contratti di appalto.
Le motivazioni principali che hanno portato all’intervento dell’ANAC derivano da carenze rilevate nell’attività di controllo e nella documentazione delle verifiche sulla regolare esecuzione del servizio triennale di pulizia e sanificazione di un Comune.
Nel caso di specie, la problematica principale individuata da ANAC riguarda l’insufficienza dei controlli effettuati dal Comune durante l’esecuzione dell’appalto. Le carenze principali includono:
- documentazione insufficiente: non sono state adeguatamente documentate le attività di verifica previste dai contratti e dai capitolati tecnici;
- ruoli non adeguatamente esercitati: il Direttore dell’esecuzione (DEC) e il Responsabile Unico del procedimento (RUP) non hanno svolto con completezza i compiti di controllo, coordinamento e verifica delle prestazioni;
- focalizzazione sui reclami: l’attività di controllo si è basata prevalentemente sull’assenza di segnalazioni o reclami, anziché su una verifica proattiva e sistematica;
- gestione delle penali: l’amministrazione non ha sempre applicato penali nei casi di inadempimenti, preferendo risolvere le problematiche tramite ripristini.
I controlli in fase di esecuzione
Entrando nel dettaglio, i controlli illustrati nella relazione del RUP, così come la generica dicitura riportata nelle Attestazioni di regolare esecuzione sottoscritte dallo stesso RUP, non risultavano supportati da idonea documentazione che potesse documentare un’efficace ed esaustiva attività di verifica dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste nel Capitolato tecnico e nella Convenzione, così come integrate da quelle assunte dal RTI nell’Offerta tecnica e nel Piano Dettagliato degli Interventi, nonché in ordine all’eventuale verificarsi di fattispecie che avrebbero potuto dare luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali.
I controlli effettuati, oltre che non documentati in atti, risultavano comunque parziali ed inidonei a comprovare un’efficace ed esaustiva attività di controllo sull’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal RTI appaltatore sotto il profilo qualitativo.
ANAC ha, quindi, ricordato che i controlli in corso di esecuzione rivestono un ruolo cruciale per diversi motivi:
- qualità delle prestazioni: assicurano che le attività siano svolte in conformità con gli standard qualitativi previsti dai contratti;
- trasparenza e tracciabilità: favoriscono una gestione chiara e rendicontabile degli appalti pubblici;
- prevenzione degli inadempimenti: consentono di individuare tempestivamente eventuali non conformità, riducendo i rischi di contenzioso;
- protezione dell’interesse pubblico: garantiscono l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, prevenendo sprechi o utilizzi impropri.
Un controllo efficace, quindi, deve essere:
- proattivo;
- regolarmente documentato;
- supportato da strumenti operativi come checklist e report periodici.
Il Ruolo del DEC e del RUP
Il DEC ha il compito di verificare che il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in conformità con le specifiche tecniche. Tra le sue principali responsabilità, deve:
- effettuare controlli a campione e sopralluoghi, sia pianificati che a sorpresa;
- monitorare le attività con strumenti adeguati (ad esempio, checklist e reportistica);
- segnalare eventuali inadempimenti e proporre l’applicazione di penali se necessario;
- garantire il rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi stabiliti.
Il RUP, in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (il “vecchio” Codice dei contratti vigente ratio temporis), è la figura centrale nella gestione dell’intero processo di esecuzione contrattuale. I suoi compiti includono:
- il coordinamento delle attività di controllo, supervisionando il lavoro del DEC;
- la verifica del rispetto dei livelli di prestazione previsti dal contratto;
- l’accertamento della corretta documentazione delle verifiche effettuate;
- la supervisione della risoluzione delle criticità e l’applicazione delle sanzioni contrattuali, ove necessario.
Nel caso specifico, la delibera evidenzia che entrambe le figure hanno svolto i propri compiti in modo incompleto, con conseguenti lacune nel monitoraggio e nella trasparenza delle attività di controllo.
In definitiva, ANAC ha ricordato che “I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall’offerta tecnica”
Documenti Allegati
Delibera ANAC 30 luglio 2024, n. 391