PORTE SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE MUNITE DI DISPOSITIVI AUTOMATICI DI APERTURA A SICUREZZA RIDONDANTE
Sciolti i dubbi circa l'utilizzo delle porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante al posto delle po...
Sciolti i dubbi circa l'utilizzo delle porte scorrevoli
orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a
sicurezza ridondante al posto delle porte apribili a semplice
spinta previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione
incendi che regolano la materia dei luoghi di lavoro (decreto
interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole
tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco
dell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Lo scorso 29 maggio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha, infatti, pubblicato la circolare prot. n. P. 720/4122 sott. 54/9, che, seguendo le indicazioni contenute nella circolare prot. 5493 dello scorso 8 maggio recante porte installate su uscite di piano e lungo le vie si esodo, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.
Ricordiamo il punto 2 della circolare dell'8 maggio scorso che ha risposto alla domanda:
quando ad una uscita di piano o lungo una via d'esodo viene installata una porta scorrevole automatica da utilizzare quale via di uscita in emergenza, a parte le indicazioni generiche date nelle regole, con quale sistema o norma tecnica di prova, si può e si deve, accertare la loro efficacia e, nel tempo, la loro efficienza?
In relazione a questa domanda era stata avanzata la proposta di ritenere valide, al pari delle porte dotate di dispositivo di apertura a sfondamento, anche le porte automatiche a sicura apertura ridondante per le uscite di sicurezza, a cui si era risposto che le regole vigenti indicano chiaramente che le porte scorrevoli installate lungo le vie d'esodo devono essere dotate del dispositivo di apertura a sfondamento.
Con la nuova circolare del 29 maggio scorso, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha chiarito che i certificati di prova in merito alle porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, sono da ritenersi validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vien d'uscita e in corrispondenza delle uscite al piano. Qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi prevedano l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, anche se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, non possono essere consentite qualora non siano apribili anche a spinta.
Lo scorso 29 maggio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha, infatti, pubblicato la circolare prot. n. P. 720/4122 sott. 54/9, che, seguendo le indicazioni contenute nella circolare prot. 5493 dello scorso 8 maggio recante porte installate su uscite di piano e lungo le vie si esodo, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.
Ricordiamo il punto 2 della circolare dell'8 maggio scorso che ha risposto alla domanda:
quando ad una uscita di piano o lungo una via d'esodo viene installata una porta scorrevole automatica da utilizzare quale via di uscita in emergenza, a parte le indicazioni generiche date nelle regole, con quale sistema o norma tecnica di prova, si può e si deve, accertare la loro efficacia e, nel tempo, la loro efficienza?
In relazione a questa domanda era stata avanzata la proposta di ritenere valide, al pari delle porte dotate di dispositivo di apertura a sfondamento, anche le porte automatiche a sicura apertura ridondante per le uscite di sicurezza, a cui si era risposto che le regole vigenti indicano chiaramente che le porte scorrevoli installate lungo le vie d'esodo devono essere dotate del dispositivo di apertura a sfondamento.
Con la nuova circolare del 29 maggio scorso, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha chiarito che i certificati di prova in merito alle porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, sono da ritenersi validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vien d'uscita e in corrispondenza delle uscite al piano. Qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi prevedano l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, anche se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, non possono essere consentite qualora non siano apribili anche a spinta.
A cura di Ilenia
Cicirello
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