Milleproroghe 2025: il decreto in Gazzetta Ufficiale

In vigore le nuove scadenze per alcune misure, tra cui quella sull'obbligo di stipula di polizze catastrofali a carico delle imprese

di Redazione tecnica - 02/01/2025

È già in vigore il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2025”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024, n. 302.

Milleproroghe 2025: Decreto Legge già in vigore

Il consueto provvedimento annuale dispone la proroga dei termini per scadenze afferenti i singoli ministeri:

  • Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
  • Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
  • Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute
  • Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
  • Art. 6. Proroga di termini in materia di cultura
  • Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  • Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  • Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
  • Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
  • Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
  • Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  • Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
  • Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
  • Art. 15. Proroga di termini in materia di sport
  • Art. 16. Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
  • Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria
  • Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
  • Art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
  • Art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina
  • Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse
  • Art. 22. Entrata in vigore

 

Assunzioni nelle PA: procedure più veloci 

L’art. 1 introduce una norma di razionalizzazione ed efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione, con l’inserimento all’art. 35, comma 4 del d.Lgs. 165/2001 (Testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) del termine massimo di tre anni entro il quale le PA sono tenute a concludere le procedure di assunzione senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà di assumere assegnata e dei relativi stanziamenti.

La norma si applica dal 1° gennaio 2025, con una proroga transitoria e non derogabile di un ulteriore anno per le procedure in essere e ad oggi non concluse.

 

Edilizia privata e lottizzazioni: nuovi termini di inizio e fine lavori

Con la modifica all’art. 10-septies, comma 1 del D.L. n. 21(2022 convertito con legge n. 51/2022, si conferma la proroga di altri 6 mesi, per un totale di 36 mesi, dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) (Testo unico edilizia) nel settore dell’edilizia privata, oltre che i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti per le convenzioni di lottizzazione urbanistica di cui all'art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La motivazione della proroga risiede nel rallentamento dei lavori legato alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali da parte delle imprese.

Stipula polizze catastrofali

Confermato anche il differimento per l'obbligo di stipula delle c.d. polizze catastrofali a carico di alcune categorie di imprese, ai sensi dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024)..

Il D.L. n. 202/2024 prevede infatti unna proroga di 3 mesi, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.

 

Strutture ricettive e imprese turistiche: proroga per interventi di riqualificazione

Proroghe anche in materia di interventi finalizzati all'efficienza energetica o alla riqualificazione antisismica, a carico di strutture ricettive, per i quali è possibile utilizzare un credito d'imposta fino all'80% e un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 100mila euro per ciascun beneficiario.

Le imprese potranno infatti beneficiare di un differimento di 10 mesi (dal 31 dicembre al 31 ottobre 2025) sul regime agevolativo.

La misura è destinata a:

  • alberghi;
  • agriturismi;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
  • stabilimenti balneari;
  • complessi termali;
  • porti turistici;
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Questi gli interventi ammessi alle agevolazioni:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione sismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
  • realizzazione di piscine termali, nel caso di strutture termali;
  • interventi di digitalizzazione;
  • acquisto o rinnovo degli arredi.

Inoltre, sempre per queste strutture, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 6, comma 2 -septies, del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

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