Correttivo Codice Appalti, in Gazzetta il D.Lgs. n. 209/2024

In Gazzetta Ufficiale le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

di Redazione tecnica - 02/01/2025

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2024.

Correttivo Codice Appalti: entrata in vigore e impatti immediati

Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 introduce modifiche di grande rilievo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), rafforzando alcuni principi chiave e introducendo strumenti volti a garantire maggiore equità e trasparenza nei processi di appalto pubblico. Tuttavia, l'elemento più critico di questo provvedimento è rappresentato dalla sua entrata in vigore: il 31 dicembre 2024, ovvero il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questa scelta non lascia spazio alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per analizzare e comprendere le numerose novità introdotte. Ancora una volta, il legislatore ha deciso di non prevedere alcun periodo transitorio, obbligando gli addetti ai lavori a un adeguamento immediato senza la possibilità di approfondire il contenuto delle nuove disposizioni.

Struttura del Correttivo

Il provvedimento è articolato in 97 articoli, ciascuno dei quali introduce specifiche modifiche o integrazioni. Di seguito l'elenco completo:

  • Art. 1 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 2 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 3 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 4 - Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 5 - Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 6 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 7 - Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 8 - Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 9 - Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 10 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 11 - Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 12 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 13 - Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 14 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 15 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 16 - Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 17 - Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 18 - Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 19 - Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 20 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 21 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 22 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 23 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 24 - Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 25 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 26 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 27 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 28 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 29 - Accordo di collaborazione
  • Art. 30 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 31 - Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 32 - Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 33 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 34 - Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 35 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 36 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 37 - Abrogazione dell’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 38 - Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 39 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 40 - Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 41 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 42 - Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 43 - Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 44 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 45 - Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 46 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 47 - Modifiche all’articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 48 - Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 49 - Modifiche all’articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 50 - Modifiche all’articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 51 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 52 - Modifiche all’articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 53 - Modifiche all’articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 54 - Modifiche all’articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 55 - Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 56 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 57 - Sostituzione dell’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 58 - Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 59 - Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 60 - Modifiche all’articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 61 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 62 - Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 63 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 64 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 65 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 66 - Modifiche all’articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 67 - Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 68 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 69 - Modifiche all’articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 70 - Inserimento dell’articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 71 - Modifica dell’articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 72 - Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento
  • Art. 73 - Inserimento dell’allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023
  • Art. 74 - Modifiche all’Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 75 - Modifiche all’Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 76 - Modifiche all’Allegato I. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 77 - Modifiche all’Allegato I. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 78 - Modifiche all’Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 79 - Modifiche all’Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 80 - Modifiche all’Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 81 - Modifiche all’Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 82 - Modifiche all’Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 83 - Modifiche all’Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 84 - Modifiche all’Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 85 - Modifiche all’Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
  • Art. 86 - Inserimento dell’allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023
  • Art. 87 - Modifiche all’Allegato II. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
  • Art. 88 - Modifiche all’Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62
  • Art. 89 - Inserimento dell’Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Accordo di collaborazione
  • Art. 90 - Modifiche all’Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
  • Art. 91 - Modifiche all’Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
  • Art. 92 - Modifiche all’Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
  • Art. 93 - Modifiche all’Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
  • Art. 94 - Sostituzione dell’Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
  • Art. 95 - Modifiche all’Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di formazione della Cabina di regia
  • Art. 96 - Clausola di invarianza finanziaria
  • Art. 97 - Entrata in vigore

Equo Compenso

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria di cui all’art. 41 del Codice dei contratti. Un tema che nell’ultimo biennio ha fatto scontrare stazioni appaltanti, operatori economici, ANAC e giustizia amministrativa, alla luce del mancato coordinamento tra il codice dei contratti e la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso delle prestazioni professionali.

Alla fine, la scelta del legislatore è stata quella di escludere l’”equo compenso” (almeno quello definito all’art. 1 della Legge n. 49/2023) dal mercato dei servizi di architettura e di ingegneria. Si è, quindi, trovata una soluzione per mediare le richieste di poter far ribassare i corrispettivi da porre a base di gara e calcolati sulla base del decreto Parametri e la necessità di scongiurare i ribassi eccessivi.

Entrando nel dettaglio, l’art. 14, comma 1, lettere h) e i) del D.Lgs. n. 209/2024 modificano l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 in questo modo:

  • dal comma 15 viene soppresso il secondo periodo che disponeva “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
  • dopo il comma 15 vengono aggiunti i seguenti:
    • 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
      1. per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
      2. il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
    • 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
    • 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Principio di Rotazione

L’art. 17 del D.Lgs. n. 209/2024 sostituisce il comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2024, relativamente al principio di rotazione degli affidamenti. Riportiamo di seguito le due versioni del comma 4 citato:

Art. 17 pre correttivo

Art. 17 post correttivo

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

In questo modo, il principio di rotazione dovrebbe uscirne ulteriormente rafforzato per evitare il consolidamento di posizioni dominanti e promuovere una più ampia partecipazione delle imprese agli appalti pubblici. La stazione appaltante, infatti, per reinvitare il contraente uscente dovrà verificare (e quindi documentare) l’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Consorzi Stabili

Un'altra novità significativa riguarda i consorzi stabili, ora definiti "consorzi non necessari". Questi organismi, costituiti da più imprese per partecipare congiuntamente alle gare, sono stati regolamentati in maniera più stringente per garantire che operino in conformità ai principi di leale concorrenza e trasparenza. Il decreto prevede specifiche disposizioni sulla loro costituzione, operatività e responsabilità.

Nel dettaglio, viene copiosamente modificato l’art. 67 del Codice dei contratti. Di seguito le due versione pre e post correttivo.

Art. 67 pre correttivo

Art. 67 post correttivo

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 100, comma 4.

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

  1. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
  2. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»

2. L’allegato II.12 disciplina, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Abrogato

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.

5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 100, nell’allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Identico

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

8. Con riguardo ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Identico

Obbligo di BIM

Altra modifica rilevante riguarda l’art. 43 del Codice dei contratti relativo ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”. Ecco come cambierà.

Art. 67 pre correttivo

Art. 67 post correttivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.

Identico

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

Identico

4. Nell’allegato I.9 sono definiti:

a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;

c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;

d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;

e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

4. Nell’allegato I.9 sono definiti:

a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;

d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;

e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Identico

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