Codice Appalti 2025, il nuovo accordo di collaborazione
Il correttivo al Codice dei contratti ha introdotto un nuovo istituto denominato “accordo di collaborazione”. Vediamo di cosa si tratta
Sono tante e rilevanti le novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Tra queste spicca l’inserimento di un nuovo strumento finalizzato alla migliore gestione del contratto, denominato “accordo di collaborazione”, che mira a rafforzare il principio del risultato, migliorare la cooperazione tra le parti e prevenire le controversie in fase di esecuzione contrattuale.
Accordo di collaborazione: contesto normativo e finalità
Il nuovo strumento è disciplinato dall’art. 82-bis e dall’Allegato II.6-bis, entrambi inseriti nel Codice dei contratti dall’ultimo correttivo che, senza alcun transitorio, è immediatamente in vigore già dal 31 dicembre 2024.
L’art. 82-bis (Accordo di collaborazione) è stato inserito dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024. Mentre l’Allegato II.6-bis è stato aggiunto dal successivo art. 89, comma 1.
In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio di questo nuovo strumento che sostanzialmente ha introdotto la possibilità (e non un obbligo), per le stazioni appaltanti, di includere nei documenti di gara uno schema di accordo di collaborazione plurilaterale per disciplinare forme, modalità e obiettivi della collaborazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione di contratti di lavori, servizi o forniture.
Come anticipato, l’obiettivo del contratto di collaborazione è:
- perseguire il principio del risultato, come definito dall'articolo 1 del Codice;
- prevenire e ridurre i rischi;
- risolvere le controversie in maniera collaborativa.
L’accordo non sostituisce il contratto principale né gli altri contratti collegati, ma si affianca ad essi come strumento integrativo e complementare.
Struttura e contenuti dell'accordo
L'Allegato II.6-bis specifica i dettagli relativi alla struttura e ai contenuti dell'accordo di collaborazione, che deve includere:
- premesse generali: parte integrante dell’accordo, contengono il contesto di riferimento, le caratteristiche dell’appalto e gli obiettivi della collaborazione;
- oggetto e obiettivi:
- obiettivi principali: garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, il controllo delle prestazioni eseguite e il contenimento dei costi, nonché altri aspetti funzionali al raggiungimento del risultato contrattuale;
- obiettivi collaterali: benefici aggiuntivi di interesse comune, come promuovere la partecipazione delle PMI locali o migliorare gli aspetti sociali, culturali e ambientali dell'appalto;
- Modalità operative:
- meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie;
- indicatori di prestazione e scadenze temporali per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
- un sistema di allerta per rilevare criticità in tempo utile;
- premialità: possibilità di riconoscere premi economici, reputazionali o ulteriori benefici agli operatori economici che raggiungono gli obiettivi stabiliti;
- responsabilità e ruoli: identificazione delle responsabilità delle parti e dei soggetti coinvolti nell'accordo;
- modalità di scioglimento: procedure e condizioni per lo scioglimento dell'accordo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o violazioni gravi degli impegni.
Soggetti coinvolti
L’accordo di collaborazione è sottoscritto da:
- la stazione appaltante e i suoi rappresentanti (RUP, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.);
- l’appaltatore principale;
- i subappaltatori, i subcontraenti ed i fornitori coinvolti in misura significativa nell'esecuzione del contratto principale.
Altri soggetti, pubblici o privati, possono essere invitati ad aderire all’accordo, incluse amministrazioni pubbliche, investitori istituzionali e gestori di interferenze, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del contratto.
Meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
Un elemento cruciale dell’accordo è la promozione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), in coerenza con il contratto principale e con gli altri contratti collegati. Qualora sia costituito un collegio consultivo tecnico, le parti sono tenute a rispettarne i pareri e le determinazioni.
Monitoraggio e comunicazioni
Le stazioni appaltanti sono obbligate a comunicare gli accordi di collaborazione stipulati al Servizio contratti pubblici, che provvede al monitoraggio degli effetti prodotti e riferisce periodicamente alla Cabina di regia del Codice Appalti.
Benefici attesi
L'introduzione dell'articolo 82-bis e dell'Allegato II.6-bis rappresenta un passo significativo verso un approccio più collaborativo e meno conflittuale nella gestione dei contratti pubblici. I benefici attesi includono:
- maggiore efficienza e trasparenza nella fase di esecuzione;
- riduzione delle controversie e dei relativi costi;
- coinvolgimento attivo delle parti nel raggiungimento degli obiettivi contrattuali;
- promozione di valori sociali e ambientali nell’ambito degli appalti pubblici.
Conclusioni
L'accordo di collaborazione, come delineato dal nuovo articolo 82-bis e dall'Allegato II.6-bis, rappresenta un’opportunità per modernizzare il sistema degli appalti pubblici in Italia, in linea con i principi di efficienza, sostenibilità e trasparenza. Resta da vedere come questo strumento verrà implementato nella pratica e quali saranno gli effetti concreti sulla gestione degli appalti pubblici.
Documenti Allegati
Codice Appalti 2025