Progettazione: compenso e calcolo punteggi offerta economica
Il correttivo al Codice dei contratti ha eliminato l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, e definito una modalità di calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica. Ecco il file Excel gratuito
Dopo un anno e mezzo di ricorsi e pronunce dei TAR (che non hanno formato un orientamento pacifico), con il D.Lgs. n. 209/2024 il Governo ha deciso di modificare il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), eliminando l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, e definendo una procedura specifica per il calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica.
Servizi di ingegneria e architettura: niente più equo compenso
Andiamo per ordine. L’art. 8, comma 2, del Codice dei contratti, nella versione precedente il correttivo, disponeva laconicamente la garanzia di applicazione del principio dell’equo compenso per le opere, senza specificare come.
A distanza di 35 giorni dalla pubblicazione del Codice dei contratti in Gazzetta Ufficiale, arriva la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (Gazzetta Ufficiale 05/05/2023, n. 104), che disciplina per la prima volta il pagamento delle prestazioni professionali anche dei professionisti iscritti agli ordini e collegi (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti,…), estendendone l’applicazione anche a quelle rese in favore della pubblica amministrazione.
Il coordinamento normativo tra il Codice dei contratti e la Legge n. 49/2023 ha, però, lasciato più di un dubbio applicativo (soprattutto all’Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha condotto a diverse interpretazioni dei tribunali amministrativi regionali che non sono riusciti a formare un orientamento pacifico.
È, dunque, rimasto il dubbio: l’equo compenso (almeno quello stabilito dalla Legge n. 49/2023) è applicabile agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura?
Non riuscendo a risolvere la problematica, il Governo ha deciso di intervenire nel primo provvedimento utile, ovvero il correttivo di dicembre 2024, che ha:
- modificato il citato comma 2, art. 8: “…Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”;
- modificato l’art. 41, sopprimendo dal comma 15 gli ultimi due periodi ed inserendo i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater;
- modificato l’Allegato I.13, inserendo (fra le altre cose) il nuovo art. 2-bis (Metodi di calcolo dei punteggi economici).
Modifiche che, di fatto, hanno eliminato l’equo compenso dall’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
I nuovi criteri per l’aggiudicazione
Partiamo da un presupposto granitico sin dall’entrata in vigore del Codice del 2023: i corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro (art. 108, comma 2, lettera b), del Codice), vanno determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).
Le stazioni appaltanti, dunque, devono obbligatoriamente calcolare il corrispettivo da porre a base di gara utilizzando il Decreto Parametri. L’affidamento di tali prestazioni (servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) potrà avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo punto entrano in gioco i nuovi commi 14-bis, 15-ter e 15-quater, art. 41 del Codice Appalti, per i quali:
- la stazione appaltante procede all'aggiudicazione nel rispetto
dei seguenti criteri:
- il 65% dell'importo a base di gara non può essere soggetto a ribasso;
- il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
- la stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui al nuovo articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento;
- la parte assoggettata a ribasso è altresì soggetta alle disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale (art. 54, comma 1, terzo periodo, secondo il quale “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”);
- nel caso di affidamento diretto, il corrispettivo da porre a base di gara può essere ridotto dalla stazione appaltante in percentuale non superiore al 20%.
L’attribuzione del punteggio economico
Appurato che, dopo il correttivo, il Codice Appalti ammette il ribasso sul 35% dell’importo posto a base di gara, la stazione appaltante deve determinare il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
Entrando nel dettaglio, il citato art. 2-bis (inserito dal correttivo nell’allegato I.13) definisce un metodo di calcolo di natura non lineare che prevede i seguenti step:
- stabilire il punteggio dell’offerta economica (X, massimo 30);
- stabilire un coefficiente α compreso tra 0,1 e 0,3;
- determinare il ribasso medio di tutte le offerte (Rmed);
- se il ribasso offerto (Ri) è inferiore al ribasso medio, si utilizza la seguente formula:
Pei = (Ri/ Rmed)^α * X
- se il ribasso offerto (Ri) è maggiore del ribasso medio, Pei = X
(non è chiaro – la norma non lo definisce – cosa fare se il ribasso offerto è uguale al ribasso medio).
Per facilitare il calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, abbiamo preparato un foglio Excel liberamente scaricabile.
Documenti Allegati
Calcolo punteggi offerta economica