Criteri Ambientali Minimi: obbligatorio inserirli se previsti
L'inserimento dei CAM è un elemento condizionante la legge di gara e l'offerta, non potendosene predicare la rilevanza solo nella fase esecutiva del contratto
Il mancato inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella lex specialis, laddove necessario, determina l’annullamento dell’intera procedura di gara e quindi anche dell'eventuale successiva aggiudicazione.
CAM nella legge di gara: quando bisogna inserirli?
A ribadirlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 dicembre 2024, n. 10473, riformando la sentenza del TAR secondo cui, invece, nel caso in esame, il richiamo ai CAM contenuto nella lex specialis, fosse un “mero refuso” e non vincolante, in quanto non attinente l'oggetto principale dell'appalto.
Il ricorso in appello era stato presentato da un consorzio stabile, che aveva fatto presente come le prestazioni dedotte in contratto sarebbero state allora riconducibili nell’ambito applicativo del d.m. 23 giugno 2022, recante i "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", che ha sostituito il precedente d.m. 11 ottobre 2017. Secondo l'operatore si trattava di CAM di cui la lex specialis avrebbe dovuto tener conto, recependo i criteri dettati;
Inoltre tra le prestazioni oggetto di affidamento vi era anche la redazione dei progetti esecutivi di efficientamento energetico da eseguirsi in coerenza con il CAM di cui al d.m. 7 marzo 2012 e che, a prescindere dalla natura principale o accessoria delle prestazioni nell’ambito dello specifico appalto, essi andavano comunque inseriti, anche perché nessuna distinzione in tal senso è rinvenibile nell’art. 34 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Criteri Ambientali Minimi: vanno inseriti anche per prestazioni accessorie
Una tesi condivisa da Palazzo Spada: secondo cui risulta per tabulas una sovrapposizione quanto meno parziale fra l’oggetto della gara e l’oggetto del d.m. richiamato. La legge di gara avrebbe dovuto, per risultare conforme all’art. 34 del d.Lgs. n. 50/2016, integrare le specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenuti nei criteri ambientali minimi di cui al richiamato d.m. 7 marzo 2012.
Non rileva quindi se il richiamo a tali criteri nella disciplina di gara fosse sufficiente o adeguato posto che la stazione appaltante ha escluso la stessa applicazione degli stessi in ragione della loro ritenuta estraneità all’oggetto del contratto o che si trattasse di prestazioni accessorie.
Spiega il Consiglio che la disciplina dei criteri ambientali minimi impedisce una parcellizzazione e relativizzazione del relativo obbligo normativo proprio in ragione della funzionalizzazione dell’uso del contratto pubblico rispetto agli obiettivi del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (art. 34, comma 1 del Codice).
Gara illegittima quando mancano i CAM, se previsti
Per consolidata giurisprudenza concludono i giudici d'appello, l’obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi attiene alla legittimità della legge di gara, quale elemento condizionante il contenuto negoziale, non potendosene predicare la rilevanza unicamente nella fase di esecuzione del contratto.
Ne deriva, nel caso in esame, una violazione dell’art. 34 d. lgs. n. 50/2106 per mancato inserimento nella legge di gara dei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 7 marzo 2012, determinando l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della legge di gara e anche dei successivi atti, compresa l'aggiudicazione intervenuta nei confronti dell'OE controinteressato.
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Sentenza