Criteri di valutazione offerte: l'iscrizione in white list
L'iscrizione può rappresentare un criterio di valutazione, purché essa risulti perfezionata e possa essere verificata dalla SA
L’iscrizione dell'impresa nella white list, in caso di appalti in cui il rischio di infiltrazione mafiosa è più elevato, può rappresentare un criterio qualitativo di valutazione dell'offerta tecnica, fermo restando che il requisito va posseduto al momento della presentazione della domanda.
Ciò significa che non è sufficiente avere presentato domanda di iscrizione alla white list, ma che il procedimento deve essere già stato perfezionato, consentendo così alla SA di effettuare le adeguate verifiche sulle dichiarazioni rese dall'OE.
Iscrizione white list: può essere un elemento di valutazione dell'offerta
A spiegare come si applicano le disposizioni della legge n. 190/2012 nell’ambito degli appalti pubblici è il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 dicembre 2024, n. 10256, con cui ha respinto l’appello proposto da un OE, che lamentava la mancata attribuzione del punteggio relativo all’iscrizione alla white list e che avrebbe potuto influire sull’aggiudicazione di un appalto integrato.
Secondo l’appellante, la SA aveva errato nel non attribuire due punti previsti dal disciplinare di gara, ritenendo che la Consorziata esecutrice ne fosse priva in quanto, pur avendo presentato domanda di iscrizione nella white list, il relativo procedimento non si era ancora perfezionato.
Questo perché:
- l’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 attribuirebbe, alla domanda di iscrizione, valore equipollente all’iscrizione stessa, ai fini della partecipazione alle procedure di gara;
- si tratta di un fatto confermato anche dalla circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2013 e nel comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023;
- identico valore equipollente la domanda di iscrizione avrebbe nei casi in cui l’iscrizione alla white list non costituisce requisito di ammissione alla procedura, ma elemento di valutazione dell’offerta.
Una tesi che non ha convinto Palazzo Spada, secondo cui:
- l’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- il comma 52, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, non dispone nulla in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione;
- ugualmente irrilevanti sarebbero la circolare del Ministero e il comunicato del Presidente dell’ANAC, trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice.
Iscrizione a white list: requisito si acquisisce solo al termine del procedimento
Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione. Tenuto conto che la Consorziata esecutrice non era in possesso dell’iscrizione nella white list, correttamente la stazione appaltante ha quindi negato quindi i 2 punti previsti.
Non solo: per l’iscrizione alla white list non è previsto il rilascio di certificazioni, in quanto, come si ricava, sia dall’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, sia dall’art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 18/4/2013, la sussistenza del requisito va accertata, dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti.
Pertanto, anche laddove la detta iscrizione costituisca elemento utile ai fini del punteggio, è sufficiente che il concorrente ne dichiari il possesso, spettando, poi, alla stazione appaltante verificare, attraverso la consultazione del sito della Prefettura competente, la veridicità di quanto attestato. Si tratta di una prassi confermata anche dall’art. 99, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il quale esclude che agli operatori economici possano “… essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”.
La norma traspone nella materia dei contratti pubblici il principio espresso dall’art. 18, comma 2, della Legge n. 241/1990 (esplicitamente richiamata dall’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2023), secondo cui:
“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.
Criteri di valutazione dell'offerta: possono includere l'iscrizione nella white list
Inoltre, specifica il Consiglio, la disciplina introdotta dai commi 52 -57 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 è inderogabile solo nel senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi a oggetto le attività contemplate dal comma 53, è necessariamente richiesta l’iscrizione nella white list.
Essa, però, non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta.
Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica la stazione appaltante può, del resto, conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.
L’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, prevede, del resto, che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata sulla base di criteri oggettivi, basati, tra l’altro, su aspetti “sociali”, connessi all'oggetto dell'appalto. E non è dubbio che la richiesta di iscrizione nella white list abbia una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi a oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi.
Oltretutto, il criterio valutativo impugnato rispetta i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, considerato che premia il possesso del requisito con soli 2 punti, a fronte degli 85 complessivamente attribuibili per il merito tecnico dell’offerta.
Valutazione offerta tecnica: il potere discrezionale della SA
Infine, ricordano i giudici d’appello, in termini generali, il giudizio espresso dalla stazione appaltante sul merito tecnico dell’offerta, per pacifica giurisprudenza, è espressione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, per cui il medesimo è censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti.
Nel caso di specie il giudizio della Commissione di gara, avallato dal Tribunale, è esente dai menzionati profili di eccesso di potere, per cui l’aggiudicazione è stata ritenuta pienamente legittima, respingendo l’appello in questione.
Documenti Allegati
Sentenza