Super-sismabonus 2025: occhio alla comunicazione dei SAL al PNCS
Il caricamento dei dati sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche è obbligatorio per i lavori ancora in corso nel 2025, ma in certi casi i termini entro cui procedere sono incerti
Il Superbonus non è più la maxi-detrazione edilizia del “tutto gratis” (o quasi) che il settore ha conosciuto nel 2020. Da allora, come tutti sappiamo, le carte in tavola sono del tutto cambiate, a partire dalla misura della sua aliquota, con il 110% che è ormai un lontano ricordo.
Superbonus più complesso e meno generoso
A cambiare, però, non è stata solo la sua “generosità”, ma anche il livello di complessità (e di certezza, come vedremo) dei passaggi burocratici necessari per ottenerlo in maniera corretta. Nel 2025, in particolare, chi ha ancora i lavori in corso dovrà adottare alcune cautele in più, soprattutto in relazione agli interventi antisismici. Da settembre scorso, infatti, sono operativi i nuovi obblighi comunicativi disposti dal DL 39/2024, che prevedono il caricamento di specifici dati sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).
Si tratta di una procedura relativamente nuova, regolata nel dettaglio dal DPCM 17 settembre 2024, che ne ha specificato le modalità pratiche e ne ha scandito i termini, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di una sanzione pari a 10.000 euro, o persino la decadenza dall’agevolazione.
Tuttavia, l’adempimento porta con sé una serie di ombre non ancora dissolte, e proprio in relazione ai termini entro cui procedere col caricamento dei dati, i dubbi non sono pochi. Tutto dipende, infatti, dalla “data di approvazione del SAL”, lasciando nell’incertezza tutti quei cantieri in cui – in maniera lecita – i SAL non sono affatto presenti.
I contenuti della comunicazione
Nel rispetto del D.L. n. 39/2024, il DPCM 17 settembre 2024 ha innanzitutto specificato a chi si applicano i nuovi obblighi comunicativi.
Nel dettaglio, questi ultimi scattano per i beneficiari del Superbonus che hanno presentato la CILAS prima del 31 dicembre 2023 senza aver terminato i lavori entro la stessa data, ma anche a coloro che l’hanno presentata a partire dal 1° gennaio 2024. In sostanza, cioè, tutti i cantieri avviati dal 2024 devono rispettare l’adempimento.
A dover accedere al PNCS e provvedere al caricamento delle informazioni sono il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se presente). I dati da comunicare, oltre a quelli contenuti nelle asseverazioni già previste per il Super-Sismabonus dal DM 58/2017, riguardano:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo dello stesso anno (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 2025;
- le percentuali di detrazione spettanti.
I termini per il 2025
Il DPCM, poi, ha stabilito due termini diversi in base alla data di approvazione dei SAL. Al suo art. 6, infatti, ha specificato che per tutti i SAL approvati prima del 1° ottobre 2024, la trasmissione dei dati doveva avvenire entro il 31 ottobre 2024, data poi posticipata al 30 novembre dal successivo DPCM 29 ottobre 2024.
Per quanto riguarda invece i SAL post-1° ottobre 2024 (e dunque anche quelli approvati nel corso nel 2025), la norma ha stabilito l’obbligo di procedere con la comunicazione “entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL”.
Occhio all’incarico professionale
Ciò significa, in sostanza, che nell’anno in corso ogni SAL approvato dovrà essere seguito a stretto giro (entro 30 giorni, appunto) dall’adempimento comunicativo, cosicché i beneficiari dovranno assicurarsi innanzitutto di aver incaricato i propri tecnici di svolgere tale compito.
Infatti, in mancanza di previsioni esplicite in tal senso all’interno dei contratti di prestazione d’opera sottoscritti con gli stessi, essi potrebbero “rifiutarsi” di procedere con la compilazione dei dati, considerate anche le incertezze che ruotano intorno a tale adempimento, che viene comunque rispettato sotto la loro responsabilità tecnica.
La situazione risulta particolarmente delicata nel caso in cui il committente dei lavori sia una compagine condominiale, poiché spesso non è il condominio in sé ad aver sottoscritto i contratti con i tecnici, ma il General Contractor, aggiungendosi così un livello in più di complessità nel comprendere se l’obbligo sarà effettivamente rispettato in tempo.
E se i SAL non ci sono?
Come si è detto, poi, nello scandire i tempi dell’obbligo comunicativo il DPCM fa riferimento ai SAL, persino “approvati” (dall’impresa esecutrice, s’intende) e non solo “emessi”, lasciando così nel dubbio una serie di situazioni pratiche nelle quali i SAL non sono esistenti.
La compilazione dei SAL, infatti, non è affatto un obbligo previsto per la fruizione del Superbonus, per il quale al massimo è una possibilità in caso di cessione del credito e sconto in fattura.
Qual è allora, in assenza di SAL, il termine entro cui provvedere? Si tratta di un vuoto importante, considerata la previsione di una sanzione elevata per i ritardi.
A tale vuoto, si è provato a rimediare tramite una risposta pubblicata sul sito del PNCS, nella sezione “FAQ”, creando, però, ancora più incertezza.
La FAQ 25, infatti, ha complicato il quadro rispondendo alla domanda:
“Cosa succede se non è mai stato creato un SAL per una pratica?”
Risposta: “La data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato”.
Sembrerebbe, cioè, che chi non ha approvato alcun SAL sia “salvo” dalla sanzione di 10.000 euro, considerato che l’obbligo esiste ma non avrebbe una scadenza precisa.
Tuttavia, è bene ricordare che il valore di tale risposta non è di certo equiparabile a quello di una norma di legge, o di una risposta ufficiale da parte del legislatore nelle sedi opportune.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it