Controlli del Fisco su immobili Superbonus: le indicazioni ai geometri
Una nuova circolare del Consiglio Nazionale dei Geometri fornisce alcuni importanti chiarimenti ai professionisti in relazione all'attività di compliance dell'Agenzia delle Entrate
L’annuncio dell’avvio dell’attività di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione agli immobili oggetto di Superbonus e sui quali non è stato effettuato l’aggiornamento della banca dati catastale, ha creato non poca agitazione fra tecnici e addetti ai lavori.
Immobili Superbonus e variazione catastale: al via i controlli del Fisco
Ricordiamo che il Fisco potrà inviare delle lettere di richiesta di chiarimenti ai contribuenti in relazione alla mancata variazione catastale. Le comunicazioni saranno inviate a seguito del controllo dei seguenti dati:
- comunicazioni sulle opzioni esercitate per gli interventi incentivati;
- informazioni presenti nella banca dati catastale, per verificare se siano state presentate le dichiarazioni di variazione obbligatorie.
L’agenzia quindi verificherà, se prevista, l’avvenuta presentazione della dichiarazione Docfa per i lavori di Superbonus riportante l’aggiornamento della rendita catastale. Qualora manchi questa dichiarazione invierà al contribuente la lettera di compliance.
Se ricorrono i presupposti per l’aggiornamento, il contribuente potrà sanare l’omissione:
- presentando la dichiarazione di variazione catastale;
- avvalendosi del ravvedimento operoso per adempimento tardivo, con una sanzione pari a 172 euro per unità immobiliare.
Annunciata già con la legge di Bilancio 2024, l’attività di compliance prende adesso concretamente avvio, gettando non poca preoccupazione tra chi ha fatto lavori e utilizzato le agevolazioni Superbonus.
A spegnere il fuoco ci pensa adesso il Consiglio Nazionale dei Geometri, con la Circolare del 14 gennaio 2025, n. 428.
Le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Geometri
Nella Circolare, il presidente Paolo Biscaro ha ricordato che la comunicazione di variazione catastale è un’attività già prevista dal nostro ordinamento in presenza del parametro di scostamento del 15% della redditività ordinaria (o valore capitale) dell'unità immobiliare.
Biscaro ricorda che l’attività di controllo quindi non comporta nulla di nuovo rispetto a quanto ordinariamente ogni professionista tecnico deve rispettare ed assicurare nel caso di ristrutturazione di un'unità immobiliare, anche nel caso di modifiche minori, svolgendo l’incarico con piena precisione e partendo dalla situazione in atti, ai fini dell'aggiornamento o meno della situazione catastale.
In assenza di qualsivoglia novità legislativa sul punto, si continua quindi ad applicare, il parametro di scostamento del 15% della redditività ordinaria (o valore capitale) dell'unità immobiliare, fermo restando che non v'è alcuna correlazione tra l'incremento del valore commerciale dell'unità immobiliare (o delle migliorie eseguite) e il quadro delle tariffe d'estimo catastale, in quanto si tratta di due dati economici non direttamente confrontabili.
Non solo: presumibilmente l’attività di compliance riguarderà all’inizio i casi marcatamente caratterizzati da scostamenti non trascurabili, tenendo conto dell’entità dei crediti ceduti e della situazione presente in banca dati catastale.
L’invito è quindi a supportare e fornire informazioni o assistenza diretta a chi riceverà la comunicazione dell’Agenzia, anche in riferimento all’ordinaria attività tecnica di classamento delle unità immobiliari.
Documenti Allegati
Circolare