Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR
Come si interpreta il silenzio della Soprintendenza sull’istanza di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito di una procedura di condono edilizio? Risponde il TAR
Il condono edilizio in zona vincolata è un argomento particolarmente complesso che si infittisce in alcune Regioni d'Italia soprattutto nel caso di amministrazioni non particolarmente puntuali nella risposta.
Il caso: condono edilizio e silenzio della Soprintendenza
In Sicilia, il silenzio della Soprintendenza su un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere interpretato come assenso, rifiuto o semplice inadempimento? Ha risposto il TAR Sicilia con la sentenza n. 89 del 14 gennaio 2025, che ci consente di approfondire il tema.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato due istanze di condono edilizio per interventi effettuati su un immobile ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’amministrazione competente aveva omesso di rispondere entro i termini previsti, nonostante le ripetute sollecitazioni del privato, motivo per cui era stata invocata (con nota inviata alla Soprintendenza) l’applicazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003. Il tecnico del privato ha, quindi, prima prestato giuramento dinanzi al Tribunale sulla perizia formulata ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2016 e poi depositato la stessa presso il Comune.
La tesi del tecnico non è, però, stata condivisa:
- dalla Soprintendenza che ha trasmesso successivamente, al tecnico e al Comune, una nota in cui comunicava che “le istanze in sanatoria ai sensi della L.326/2003 non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 17 della L.R. 4/03, ma altresì decorsi i termini per l'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 43 della L. 326/03, dà luogo al Silenzio Rifiuto”;
- dal Comune che, preso atto della nota della Soprintendenza, chiudeva negativamente la pratica di condono, annullando la perizia giurata.
Il ricorso e la risposta del TAR
Da qui il ricorso al TAR in cui i ricorrenti hanno censurato i provvedimenti di rigetto con i seguenti rilievi:
- violazione del principio del silenzio-assenso previsto dalla normativa regionale (art. 17, c. 6, L.R. 4/2003);
- errata interpretazione del regime applicabile al terzo condono edilizio.
Al ricorso segue la sentenza del TAR che chiarisce alcuni aspetti, relativi soprattutto al valore del silenzio da parte della soprintendenza.
In particolare, il TAR ha rilevato che:
- il silenzio-assenso non è applicabile al terzo condono edilizio: l’art. 17 della L.R. 4/2003 si applica solo alle istanze relative al primo e secondo condono (1985 e 1994), escludendo quelle del terzo condono (2003). La normativa regionale successiva (L.R. 5/2011) ha abrogato l’istituto del silenzio-assenso in materia paesaggistica;
- il silenzio-rifiuto è illegittimo: la Soprintendenza ha erroneamente qualificato il proprio silenzio come diniego tacito, mancando un’esplicita previsione normativa. In mancanza di disposizioni sul silenzio significativo, l’inerzia dell’amministrazione si configura come silenzio-inadempimento, imponendo una risposta espressa;
- le decisioni comunali basate sul silenzio della Soprintendenza sarebbero illegittime: la nota comunale che annullava la perizia giurata del tecnico si basava sull’errata interpretazione del silenzio della Soprintendenza. Di conseguenza, anche il provvedimento comunale è stato annullato.
Il valore del silenzio
Il TAR ha confermato che l’ambito di applicazione del silenzio-assenso (art. 17, L.R. n. 4/2003) è circoscritto alle istanze di c.d. “primo” e “secondo” condono (ossia quelle presentate rispettivamente in base alle leggi del 1985 e del 1994), mentre non riguarda il “terzo” condono edilizio (quello del 2003). Ne segue che sull’istanza di condono presentata ai sensi del terzo condono edilizio non è consentito giovarsi del regime del silenzio significativo ivi regolato.
I giudici del TAR hanno ricordato che anche laddove si ritenesse possibile estendere in via analogica il silenzio-assenso al terzo condono edilizio, occorrerebbe comunque tener conto dei limiti di operatività che, in materia paesaggistica, il meccanismo del silenzio assenso incontra nell’ordinamento regionale in seguito alla Legge Regionale n. 5/2011.
In caso di richiesta di sanatoria per abusi edilizi in zona vincolata, in passato era stato previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di centottanta giorni; tuttavia tale meccanismo di silenzio assenso, in materia paesaggistica, è stato abrogato nell’ordinamento siciliano dall’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, che ha disposto il rinvio dinamico all’art. 20 della Legge n. 241/1990. Tale art. 20 (che riguarda il silenzio-assenso), al comma 4, dispone: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.
Le implicazioni pratiche
Considerato, dunque, che il silenzio della Soprintendenza non si può configurare né come assenso né come rigetto, secondo il TAR, in mancanza di una espressa previsione di silenzio significativo, non resta che interpretare l’inerzia della Soprintendenza nei termini ordinari del silenzio-inadempimento.
Fondato, in parte, dunque, il ricorso contro la nota della Soprintendenza (che è stata annullata) che ha ritenuto operare l’istituto del silenzio-rifiuto introdotto, con conseguente onere dell’autorità di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte volto ad ottenere il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per la pratica di condono per cui è causa.
L’annullamento nota della Soprintendenza comporta, a cascata, l’invalidità in via derivata della nota emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, con la quale il Comune ha disposto l’annullamento della perizia giurata sulla falsa interpretazione e applicazione dell’istituto del silenzio rifiuto da parte della Soprintendenza.
Il provvedimento del Comune è adottato in via conseguenziale rispetto alla nota con cui la Soprintendenza, errando nella qualificazione del (proprio) silenzio, aveva ritenuto essersi formato il silenzio-diniego sull’istanza di rilascio del parere di conformità paesaggistica. Il provvedimento comunale è in altri termini fondato sul medesimo falso presupposto che il procedimento di autorizzazione paesaggistica fosse stato definito negativamente dalla Soprintendenza con un diniego tacito, mentre nella fattispecie il silenzio della Soprintendenza dava luogo, come visto, a una mera inerzia priva di valenza significativa.
Per tale ragione, anche la nota emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune è stata giudicata illegittima e annullata in conseguenza dell’annullamento della presupposta nota della Soprintendenza.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza di una corretta interpretazione delle normative sul condono edilizio e sulla tutela paesaggistica in Sicilia. In particolare:
- il silenzio-assenso non è applicabile al terzo condono edilizio per immobili in aree vincolate, a meno che non sia espressamente previsto;
- gli enti preposti devono concludere i procedimenti con provvedimenti espressi, evitando incertezze interpretative e rispettando le garanzie procedimentali;
- la decisione evidenzia la necessità di un’azione amministrativa trasparente e conforme ai principi di buon andamento e legittimo affidamento.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 14 gennaio 2025, n. 89