Rateizzazione debiti fiscali: la nuova Guida del Fisco

La Guida illustra le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, previste dal riordino del sistema nazionale della riscossione nell’ambito della riforma fiscale

di Redazione tecnica - 20/01/2025

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di rateizzazione agevolata delle cartelle di pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’utile Guida per i contribuenti.

Rateizzazione cartelle di pagamento: la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate

Nello specifico, la Guida approfondisce i seguenti aspetti:

  • Quando è possibile rateizzare;
  • Cosa è dilazionabile e cosa non lo è;
  • I presupposti per accedere alla rateizzazione;
  • Come presentare la domanda di rateizzazione;
  • Soggetti che possono richiedere la rateizzazione;
  • Proproga del piano di rateizzazione;
  • Riammissione;
  • Cosa succede dopo la presnetazione della domanda;
  • Il pagamento delle rate: come si compone l’importo, come si pagano le rate e gli effetti dopo il pagamento della prima rata;
  • Sospensione;
  • Decadenza.

La Guida illustra le novità apportate all’istituto del pagamento a rate delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.), a partire dal 1° gennaio 2025, come previsto dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del Decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione (d.Lgs. n. 110/2024), nell’ambito della Legge delega di riforma del fisco (Legge n. 111/2023).

In particolare, la riforma ha modificato l’articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973, disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione su semplice richiesta dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72.

Si è infatti passati a:

  • 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;
  • 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Qualora il contribuente intenda rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (soglia valida per ogni singola richiesta), deve semplicemente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026.

La richiesta va presentata tramite SPID nell’area riservata del sito di AdeR, dove è disponibile anche un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.

Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve, invece, documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Inoltre, per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.

Rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione

 

Richiesta rateizzazione: su semplice richiesta o documentata

Per rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (il tetto vale per ogni singola istanza), il contribuente su semplice richiesta, senza cioè esibire alcuna documentazione, ma semplicemente dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro. Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte nel capitolo 6.

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120 mila euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120 mila euro, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (fino a 120 rate) la dilazione può essere concessa se viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del D.Lgs n. 110/2024 (che ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/1973). In particolare, è necessario che i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Se invece il contribuente che chiede una dilazione è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un’associazione o una fondazione), insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell’Indice di liquidità;
  • il numero di rate concedibili in relazione al valore dell’Indice Alfa.
  • I condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell’Indice Beta
  • le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità.

COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE

la presentazione può essere effettuata:

  • per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (importo fino a 120 mila euro e per un numero massimo di rate fino a 84), avvalendosi del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, che consente di ottenere, direttamente online, la rateizzazione.
  • trasmettendo il modello RS, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
  • agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rateizzazione a richiesta “documentata”

L’istanza di rateizzazione a richiesta documentata, quindi per importi oltre i 120 mila euro oppure, nel caso di importi fino a 120 mila euro per ottenere un numero di rate superiore a 84 (fino a 120 rate), va presentata compilando il modello RDF (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) o il modello RDG (soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) e allegando la prevista documentazione che attesti la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Modello e documentazione a supporto devono essere:

  • inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all’ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
  • presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. 6

 

Proroga del piano

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga. La proroga, a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza, è richiedibile una sola volta.

AdeR, per accettare la richiesta di proroga, deve valutare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

  • nel caso di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione “su semplice richiesta”, verifica la dichiarazione resa dal contribuente nell’apposito modello di istanza (modello RDP);
  • nel caso, invece, di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione “documentata”, verifica se i valori degli indicatori attestanti la condizione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, risultanti dall’analisi della nuova documentazione presentata, siano peggiorativi rispetto a quelli precedenti. Determinato il numero di rate concedibili in base all’analisi della nuova situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione in proroga potrà essere concessa in un numero massimo di rate pari alla differenza tra il numero di rate concedibili e il numero delle rate scadute e non pagate, alla data di accoglimento della nuova rateizzazione, dell’istanza originaria.

La rateizzazione in proroga si richiede:

  • trasmettendo il modello RDP all’indirizzo Pec, presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all’ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione, riportando i riferimenti di quella per la quale si sta chiedendo la proroga e allegando la prevista documentazione riportata sul modello di istanza in relazione alla natura del soggetto richiedente;
  • presentando modello e documentazione agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Riammissione

Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione). In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione. Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.

Gli effetti dopo la presentazione della domanda

La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta.

In particolare:

  • Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali:
    • pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione viene concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione;
    • intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti;
    •  eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
    •  le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
    • le azioni esecutive in corso proseguono
    •  le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
    • tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

Comunicazione di accoglimento totale, parziale o diniego

Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione avvia un procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) che si conclude con:

  • provvedimento di accoglimento totale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
  • provvedimento di accoglimento parziale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione (per esempio, se sono presenti anche carichi esclusi dall’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973) o per un numero di rate inferiore rispetto al numero richiesto;
  • provvedimento di diniego, preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto se non sussistono, in prima analisi, le condizioni per concedere la rateizzazione, per esempio laddove:
    • la richiesta di rateizzazione non sia supportata, laddove necessario, dalla documentazione, prevista dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o il suo peggioramento;
    • la verifica dimostri che non ricorrono i presupposti per l’accesso allo strumento della dilazione (per esempio, la richiesta di rateizzazione ha per oggetto solo carichi non dilazionabili);
    • gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle imprese, presenza di procedura concorsuale).

In mancanza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, Agenzia delle entrate-Riscossione invia al domicilio indicato dal contribuente nell’istanza o consegna al contribuente, o alla persona specificatamente delegata al ritiro, il provvedimento di accoglimento, a cui viene allegato il piano di ammortamento, con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze, oltre che i moduli di pagamento pagoPA per il versamento delle prime 12 rate.

I moduli di pagamento successivi vengono spediti da Agenzia delle entrate-Riscossione al domicilio indicato dal contribuente nella domanda di rateizzazione, ma possono anche essere richiesti tramite il servizio “Rateizzazione-richiedi i moduli di pagamento” disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, inserendo nel form il proprio codice fiscale, un recapito e-mail nonché numero e data del provvedimento di accoglimento della rateizzazione. In alternativa, possono essere scaricati dall’area riservata del portale o anche essere richiesti allo sportello. La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

 

Il pagamento

Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:

  • quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
  • interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
  •  c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
  • interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;
  • diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
  • spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

I piani di ammortamento prevedono sempre che la scadenza della prima rata sia fissata non prima di 8 giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione, in modo da concedere al contribuente il tempo necessario per pagare.

Il pagamento delle rate può avvenire:

  • attraverso l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
  • presso tutti i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA, utilizzando i moduli di pagamento pagoPA;
  • mediante addebito diretto sul conto (SDD). In questo caso, il contribuente deve comunicare il conto di addebito ad Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata Cittadini e Imprese del sito oppure compilando l’apposito modello disponibile presso gli sportelli. La prima rata che verrà addebitata sarà quella con scadenza decorsi 30 giorni dalla data di consegna del mandato; contestualmente, saranno addebitate – con relativi interessi di mora – eventuali rate scadute in precedenza e non pagate;
  • presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rateizzazione può anche essere estinta anticipatamente, con il pagamento integrale del debito residuo, presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

In tal caso l’importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata.

 

Sospensione della rateizzazione

Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale del debito, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi. In questo caso il contribuente può prendere appuntamento allo sportello online o territoriale per il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi.

Alla scadenza della sospensione e prima della eventuale decadenza della rateizzazione per la quale non vengono calcolate le rate scadute nel periodo della sospensione, il contribuente può chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure può chiederne un numero diverso, ma non superiore al massimo di rate previste dal piano sospeso.

Decadenza dalla rateizzazione

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo,

Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l’ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto. Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero.

In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, chiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è invece possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti. La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.

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