Patente cantieri edili: aggiornate le FAQ dell'INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions, "domande frequenti") relative alla Patente a Crediti nei cantieri edili

di Redazione tecnica - 20/01/2025

Entrato in vigore il 1° ottobre 2024, a seguito dell’aggiornamento dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 operato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, arrivano nuovi chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sull’obbligo di Patente a Crediti nei cantieri edili.

Patente a crediti nei cantieri edili: nuove FAQ

Dopo i chiarimenti arrivati a ottobre 2024, l’INL ha aggiornato le FAQ sull'obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possedere la patente a cui, ricordiamo, sono esclusi:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Nelle sezioni seguenti le nuove 11 FAQ (da 17 a 27) pubblicate dall’INL:

  • FAQ 17: “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
  • FAQ 18: General Contractor
  • FAQ 19: ambito soggettivo
  • FAQ 20: attività di verifica
  • FAQ 21: SOA e periodo transitorio
  • FAQ 22: controllo subappaltatori
  • FAQ 23: assolvimento obbligo di informazione
  • FAQ 24: impresa familiare con collaboratori familiari
  • FAQ 25: lavoratore autonomo poi assunto
  • FAQ 26: servizio di pronto soccorso
  • FAQ 27: installazione di impianti di vinificazione

FAQ 17: “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”

In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.

Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

FAQ 18: General Contractor

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all’obbligo di richiedere la patente a crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

FAQ 19: ambito soggettivo

La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?

Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.

FAQ 20: attività di verifica

Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

FAQ 21: SOA e periodo transitorio

Qualora l’impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?

L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.

FAQ 22: controllo subappaltatori

Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento?

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.

FAQ 23: assolvimento obbligo di informazione

Per quanto concerne l’obbligo di informazione dell’avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l’assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?

La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.

FAQ 24: impresa familiare con collaboratori familiari

Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

FAQ 25: lavoratore autonomo poi assunto

Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?

I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.

FAQ 26: servizio di pronto soccorso

Un servizio di pronto soccorso all’interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?

Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

FAQ 27: installazione di impianti di vinificazione

Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il “possesso del DURF”, per il quale è necessario che risultino versamenti nel “conto fiscale” a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell’ultimo triennio, al 10% dei “ricavi” dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?

Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

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