Nuovi bonus edilizi 2025, come massimizzare il risparmio fiscale?

La pianificazione dei lavori nell’anno in corso deve seguire una nuova metodologia, considerate le aliquote diversificate in base al soggetto che sostiene le spese e il nuovo tetto alle detrazioni

di Cristian Angeli - 21/01/2025

“Siamo due coniugi e viviamo stabilmente in una villetta che vorremmo ristrutturare nel 2025. L'immobile è di mia proprietà, mentre mia moglie non possiede alcun diritto reale sullo stesso, risultando però mia convivente. Avremmo pensato di sostenere le spese per l’esecuzione dei lavori al 50% cadauno, ma non ci è chiaro se potremo accedere e in che misura ai bonus edilizi, così come rimodulati dalla Legge Finanziaria 2025, considerato anche che io ho un reddito annuo di circa 90.000 euro, mia moglie di circa 70.000 e non abbiamo figli”.

L’Esperto risponde

In questi anni di “boom” dell’edilizia agevolata, si è avuto spesso modo di sottolineare quanto sia importante mettere al centro di ogni pratica la progettualità, non solo di tipo tecnico, ma anche fiscale. Tanto le imprese quanto i privati interessati a effettuare lavori, infatti, hanno avuto (e avranno ancora) bisogno di individuare quali agevolazioni possono essere messe in campo e quali siano le più vantaggiose, naturalmente restando nel perimetro della legalità. Un processo che, però, non può che doversi aggiornare insieme alla normativa vigente.

Come correttamente individuato dal gentile lettore, l’ultima Legge di Bilancio (L. 207/2024) ha cambiato il volto delle detrazioni edilizie per chi inizia i lavori nel 2025: il Superbonus è ormai fuori questione, essendo riservato alle pratiche già avviate al 15 ottobre 2024, mentre Ecobonus, Bonus Casa e Sismabonus risultano tagliati in misura fissa al 36%.

Il nuovo impianto normativo, però, è più sfaccettato di come appare, e le valutazioni per comprendere e massimizzare il quantum delle detrazioni potenzialmente spettanti, diventano ancor più specifiche di prima. In particolare, per quanto i bonus citati siano oggetto di una maggiorazione al 50% se i lavori interessano un immobile che sia l’abitazione principale del beneficiario, non è detto che ciò sia sufficiente a “garantire” l’accesso a tale aliquota più alta per entrambi i familiari conviventi che dividono le spese, né tantomeno che “attivare” detto potenziamento sia la strada più vantaggiosa.

La complessità della nozione di abitazione principale, unita a un dettaglio da non sottovalutare nella formulazione della norma che dispone la maggiorazione, nonché alla c.d. “tagliola delle detrazioni”, rendono infatti un caso come quello del lettore meno intuitivo di quello che sembra.

La nozione di abitazione principale

In base all’art. 10, co. 3-bis del Tuir (DPR 917/1986), “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Da tale disposizione, in sintesi, discende che per aversi un’abitazione principale è certamente necessario che esista un diritto reale vantato sull’immobile, ma non è altrettanto necessario che i familiari del titolare di tale diritto che dimorano abitualmente in detto immobile siano essi stessi titolari di un diritto reale.

In sostanza, cioè, nel caso presentato dal gentile lettore è chiaro che la moglie, anche se non ha sottoscritto alcun contratto d’affitto o di comodato con il marito, ad esempio, nondimeno risulta vivere in una “abitazione principale” nel senso del Tuir, almeno una volta accertata la sussistenza del requisito della dimora abituale, di cui la residenza anagrafica rappresenta una presunzione, considerato che il requisito fondamentale è rappresentato dal concreto utilizzo dell’immobile come luogo di vita quotidiana.

Serve anche un diritto reale

Tuttavia, la formulazione letterale della Legge di Bilancio per il 2025 non consente comunque alla moglie di accedere alla maggiorazione al 50%. Il potenziamento, infatti, scatta sì in relazione a interventi realizzati su immobili adibiti ad abitazione principale, ma a condizione che le spese “siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento”, come specifica il co. 55 dell’art. 1 della Manovra.

Pertanto, se i due coniugi del quesito dividono a metà le spese dei lavori, di fatto essi accederanno a due diverse percentuali di detrazione: il marito sarà beneficiario di un bonus al 50%, essendo egli il titolare del diritto di proprietà sull’immobile adibito ad abitazione principale, mentre la moglie fruirà di un beneficio al 36%, in quanto i familiari conviventi che sostengono direttamente le spese per gli interventi accedono alle conseguenti agevolazioni in ragione della loro percentuale di partecipazione alle spese, ma essendo la donna “sprovvista” di un diritto reale sull’immobile, ad essa non potrà applicarsi la maggiorazione.

La tagliola delle detrazioni

Quanto sin qui illustrato, però, non significa automaticamente che la soluzione più conveniente sia quella di far gravare tutte le spese sul marito, così da far rientrare il totale delle stesse sotto l’ombrello del bonus al 50%.

Le disposizioni sulla maggiorazione di Ecobonus e Sismabonus, nel dettaglio, vanno incrociate con un’ulteriore norma della Legge di Bilancio 2025. L’art. 1, co. 10 della Manovra, infatti, prevede l’inserimento del nuovo art. 16-ter al Tuir, che impone alcuni limiti alla detraibilità delle spese generalmente considerate, comprese dunque quelle per la realizzazione di interventi edilizi.

In particolare, solo chi percepisce redditi entro i 75.000 euro può adesso accedere a detrazioni “piene”, mentre i redditi superiori incontrano una soglia di sbarramento, potendo detrarre le spese fino a un massimo di 14.000 euro (8.000 se il reddito supera i 100.000). E non solo, perché detto importo si dimezza in assenza di figli fiscalmente a carico.

Pianificazione caso per caso

Per i due coniugi, dunque, potrebbe essere più fiscalmente conveniente che sia la moglie a sopportare l’intera spesa, considerato che il suo reddito è inferiore ai 75.000 euro, e che dunque avrebbe diritto a un bonus “depotenziato” (al 36%) ma effettivo. Il marito, di contro, accederebbe un bonus “potenziato” (al 50%), ma che non potrebbe superare i 7.000 euro, data l’assenza di figli.

È evidente, insomma, che non basta più individuare il modo per fruire dell’aliquota più alta possibile per ottenere “il massimo” dall’edilizia agevolata, perché le valutazioni da mettere in atto sono ormai più dettagliate e personali che in precedenza.

Non esistono, insomma, regole generali sempre valide, ma ogni caso andrà gestito con le sue specificità, partendo dal comprendere se l’immobile è considerabile un’abitazione principale, per poi concentrarsi sulla situazione reddituale e fiscale dei singoli potenziali beneficiari.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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