Bonus infissi 2025: aliquota, massimale e requisiti

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato fino al 2027 le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) tra cui la sostituzione degli infissi

di Redazione tecnica - 22/01/2025

Con l’approvazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sono stati introdotti importanti aggiornamenti riguardanti la sostituzione degli infissi e le relative detrazioni fiscali.

Tra le novità di maggiore rilievo figura la proroga fino al 2027 della maggior parte delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Questi incentivi, fondamentali per favorire l'efficientamento energetico degli edifici e promuovere la rigenerazione urbana, rappresentano un'opportunità cruciale sia per i professionisti che per i cittadini.

Bonus infissi 2025: la normativa

La proroga, pur garantendo un orizzonte temporale più ampio, ridefinisce (al ribasso) aliquote e massimali, stabilendo al contempo delle maggiorazioni solo a determinate condizioni.

In questo approfondimento ci concentreremo sulla detrazione fiscale riservata alla sostituzione degli infissi che, com’è noto, è regolata alternativamente:

  • dall’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e dall’art 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus);
  • dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa).

In entrambe i casi, le relative norme hanno previsto una detrazione fiscale scaduta il 31 dicembre 2024 ma prorogata dalla nuova Legge di Bilancio che, all’art. 1, comma 55, ha previsto:

  • all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, l’inserimento del nuovo comma 3-quienquies che dispone “La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
  • all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 mediante:
    • la sostituzione del comma 1 con il seguente “Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”;
    • l’inserimento del comma 1-septies.1 che dispone “Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”;
    • la modifica del comma 2 che estende al 2025 il bonus mobili alle stesse condizioni del 2024 (aliquota 50% e limite di spesa 5.000 euro).

Relativamente alla sostituzione degli infissi, dunque, entrambe le norme stabiliscono una aliquota:

  • al 36% nel 2025;
  • al 30% nel biennio 2026-2027;
  • nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta:
    • al 50% nel 2025;
    • al 36% nel biennio 2026-2027.

Bonus infissi 2025: chi lo può utilizzare

Anche nel 2025 possono beneficiare del bonus infissi tutti i contribuenti, residenti e non residenti, inclusi coloro che possiedono un reddito d’impresa e che detengono l’immobile oggetto dell’intervento a qualsiasi titolo. In particolare, i soggetti ammessi all’agevolazione comprendono:

  • Persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni.
  • Contribuenti con reddito d’impresa, tra cui persone fisiche, società di persone e società di capitali.
  • Associazioni tra professionisti.
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  • Istituti autonomi per le case popolari e altri enti con finalità sociali analoghe, operanti al 31 dicembre 2013 e conformi ai requisiti europei di “in house providing”. La detrazione si applica agli interventi di efficienza energetica su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati a edilizia residenziale pubblica.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Tra le persone fisiche possono usufruire dell’agevolazione anche:

  • Titolari di un diritto reale sull’immobile.
  • Condòmini, per interventi sulle parti comuni condominiali.
  • Inquilini e chi detiene l’immobile in comodato.

Inoltre, possono accedere alla detrazione, purché sostengano le spese per gli interventi su immobili non strumentali all’attività d’impresa:

  • Familiari conviventi del proprietario o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
  • Conviventi more uxorio, non proprietari né titolari di un contratto di comodato.

Da ricordare che il bonus infissi al 50% potrà essere utilizzato solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso contrario resta l’aliquota al 36%.

Bonus infissi 2025: le condizioni di accesso

Per accedere al bonus per la sostituzione degli infissi utilizzando l'ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013), è necessario che, alla data di inizio dei lavori, l’unità immobiliare o l’edificio rispettino i seguenti requisiti:

  • “Esistenza” dell’immobile, cioè deve essere accatastato o in corso di accatastamento e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
  • Presenza di un “impianto di climatizzazione invernale”.

Secondo l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. 192/05, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico fisso destinato alla climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, oppure alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Tale definizione comprende i sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzo del calore, nonché i dispositivi di regolazione e controllo, anche combinati con impianti di ventilazione. Non rientrano nella categoria di impianto termico i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per singole unità immobiliari a uso residenziale o assimilate.

Per soddisfare il requisito richiesto dall’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere:

  • Fisso, ossia installato stabilmente nell’immobile.
  • Alimentato da qualsiasi tipo di vettore energetico.
  • Funzionante o riattivabile attraverso interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
    Non sono previsti limiti minimi di potenza per l’impianto.

Bonus infissi 2025: utilizzo e spese ammissibili

Abbiamo già evidenziato le condizioni per utilizzare il bonus infissi al 50% o al 36% per le spese sostenute nel 2025. Il limite di spesa resta quello di 60.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, l’aliquota corretta viene determinata in base a:

  • Data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa): applicabile a persone fisiche, esercenti arti e professioni e enti non commerciali.
  • Data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza): applicabile a imprese individuali, società e enti commerciali, a prescindere dalla data dei pagamenti.

Se gli interventi costituiscono una prosecuzione di lavori già effettuati sullo stesso immobile e appartenenti alla stessa categoria, per il calcolo del limite massimo della detrazione occorre considerare anche le detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, l’agevolazione è concessa nei limiti dell’imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi. Eventuali somme eccedenti non possono essere richieste a rimborso.

Le spese per cui è possibile beneficiare della detrazione fiscale, come specificato all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020, includono:

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra, porta d’ingresso o lucernario, comprensivi di infissi, in sostituzione di quelli esistenti.
  • Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, se sostituiti contemporaneamente agli infissi o al solo vetro oggetto di intervento.
  • Prestazioni professionali, come la produzione della documentazione tecnica necessaria (incluso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.) e la direzione dei lavori.

Bonus infissi 2025: requisiti tecnici

Secondo quanto indicato da ENEA nel suo Vademecum sull’Ecobonus per la sostituzione degli infissi, l’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto di specifici requisiti tecnici:

  1. Tipologia di intervento
    • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi esistenti o loro parti, escludendo le nuove installazioni.
    • Gli infissi interessati devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  2. Valori di trasmittanza termica (Uw)
    • Valori iniziali: devono essere superiori ai limiti riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020, applicabili agli interventi avviati dal 6 ottobre 2020.
    • Valori finali: devono rispettare i seguenti parametri, oltre ai requisiti del Decreto 26 giugno 2015 ("Requisiti minimi"):
      • Per interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, i valori devono essere inferiori o uguali ai limiti indicati nella Tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
      • Per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, i valori devono essere inferiori o uguali a quelli indicati nella Tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020.
  3. Rispetto delle normative vigenti
    • Devono essere osservate le norme nazionali e locali in materia di urbanistica, edilizia, efficienza energetica, sicurezza degli impianti, ambiente e lavoro.

Questi requisiti assicurano che l’intervento contribuisca efficacemente all’efficienza energetica e al rispetto degli standard di qualità previsti per l’incentivo.

Bonus infissi 2025: documenti da trasmettere a Enea

Per utilizzare la detrazione, è obbligatorio trasmettere all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il portale web relativo all’anno di conclusione dei lavori.

Redazione della Scheda Descrittiva

  • Per singole unità immobiliari (identificabili in modo univoco al Catasto):
    La scheda può essere compilata direttamente dal beneficiario dell’incentivo.
  • Per interventi su parti comuni condominiali o situazioni diverse:
    La scheda deve essere redatta da un tecnico abilitato, come un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al relativo albo professionale.

Indicazioni specifiche per infissi e chiusure oscuranti

Se l’intervento include anche la sostituzione o l’installazione di chiusure oscuranti, nella scheda dedicata agli “Infissi” è necessario:

  • Selezionare la voce “Con Chiusura Oscurante”.
  • Inserire nella sezione dedicata ai costi l’importo totale, comprensivo sia degli infissi che delle chiusure oscuranti.

Questi passaggi sono essenziali per garantire la corretta gestione della pratica e l’accesso all’incentivo.

Bonus infissi 2025 con l'art. 16 D.L. n. 63/2013

Relativamente alle singole unità immobiliari, è possibile sostituire gli infissi utilizzando la detrazione di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 con le novità di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

In questo caso esistono due possibilità:

  • che l’intervento si configuri al minimo come manutenzione straordinaria (no edilizia libera e no manutenzione ordinaria);
  • che l’intervento sia finalizzato alla realizzazione di opere per il risparmio energetico. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Tra gli esempi di manutenzione straordinaria citati dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida fiscale vi sono:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • recinzione dell’area privata;
  • costruzione di scale interne.

Anche in questo caso, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.

Anche per gli interventi di sostituzione degli infissi è previsto l’obbligo di comunicazione ad Enea, solo che in questo caso, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).

Come pagare le spese

Per beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013) e dal Bonus Ristrutturazioni (art. 16, D.L. n. 63/2013), il contribuente è obbligato a effettuare i pagamenti delle spese sostenute tramite bonifico parlante. Questo particolare tipo di bonifico include informazioni specifiche che consentono di tracciare la transazione e verificare la conformità alle norme.

Il bonifico parlante deve contenere i seguenti dati:

  1. Causale del versamento, con riferimento alla norma che disciplina la detrazione (ad esempio, art. 16-bis del TUIR per il Bonus Ristrutturazioni).
  2. Codice fiscale del beneficiario della detrazione.
  3. Partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento, ovvero l’impresa o il professionista che ha effettuato i lavori.

L’obbligo di utilizzare il bonifico parlante serve a garantire la tracciabilità dei pagamenti e a evitare possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso queste informazioni, si conferma che i fondi sono stati versati per lavori effettivamente soggetti a detrazione e che l'impresa beneficiaria ha applicato correttamente la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa.

Se il pagamento non è eseguito correttamente tramite bonifico parlante, il contribuente perde il diritto alla detrazione. È quindi essenziale che il versamento rispetti i requisiti formali richiesti dalla legge.

Nel caso di utilizzo di modalità di pagamento diverse, è necessario verificare eventuali interpretazioni favorevoli o regolarizzazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, nel caso di errori formali, potrebbe essere possibile sanare la posizione mediante apposita documentazione.

Seguire queste indicazioni è fondamentale per evitare la perdita del beneficio fiscale.

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