Sismabonus-acquisti: l'Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura nel 2025

Una risposta del Fisco ad un preciso interpello chiarisce le possibilità e le condizioni per utilizzare lo sconto in fattura nel 2025 sul sismabonus-acquisti

di Luciano Ficarelli - 23/01/2025

Con l’interpello n. 915–341/2024, la Direzione Regionale dell’Abruzzo ha fornito una importante risposta (positiva) ad un contribuente che chiedeva se fosse possibile acquistare l’immobile con il sismabonus-acquisti e lo sconto in fattura anche nel 2025.

Sismabonus-acquisti e sconto in fattura: la normativa

Ma andiamo con ordine e facciamo le dovute premesse.

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio per il 2025) prevede una serie di modifiche sostanziali alle detrazioni fiscali e un riordino dei bonus edilizi.

In breve, le numerose e variegate aliquote sui bonus edilizi previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2024, per il solo anno 2025 vengono sostanzialmente ridotte a due:

  • 50% per i lavori realizzati nelle abitazioni principali dai proprietari o dai titolari di diritti reali;
  • 36% per i lavori realizzati sugli altri immobili e per tutti i soggetti ammessi in base alle regole attualmente vigenti.

Non vengono toccate le aliquote maggiorate del Superbonus al 65% e dell’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% entrambe in vigore per tutto il 2025.

Alla luce di queste novità, il sismabonus-acquisti previsto dal comma 1-septies dell’art. 16 del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 continua ad applicarsi anche se con aliquote diverse e limite di spesa immutato:

  • 50% per gli acquisti di unità immobiliari ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e che saranno adibite ad abitazioni principali dagli acquirenti;
  • 36% per gli acquisti di unità immobiliari ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e che avranno altra destinazione d’uso o che saranno acquistate come seconde case;
  • Per entrambe le fattispecie, non c’è più la differenziazione di aliquote in base alla riduzione del rischio sismico e il limite di spesa ammesso è per tutti di 96.000 euro.

Pertanto, per gli acquisti di immobili effettuati nell’anno 2025 la detrazione sarà al massimo pari a 48.000 euro suddivisa in dieci quote costanti annuali di 4.800 euro, nel caso in cui l’acquirente adibisca l’immobile ad abitazione principale; invece, per coloro che acquisteranno l’immobile per altri utilizzi, la detrazione sarà al massimo pari a 34.560 euro suddivisa in dieci quote costanti annuali di 3.456 euro.

Sismabonus-acquisti e opzioni alternative (sconto e cessione)

Nella risposta ad interpello n. 915–341/2024, la Direzione Regionale dell’Abruzzo ha affermato che, per l’agevolazione in commento, le regole relative all’utilizzo delle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 non sono cambiate rispetto a quanto già previsto dal Decreto Legge 11/2023. Pertanto, resta valido il vincolo stabilito dal comma 3 lettera c) dell’art. 2 del citato decreto, vale a dire la presentazione della richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi entro la data del 16 febbraio 2023.

L’Agenzia è giunta a tale conclusione attraverso un excursus normativo e di prassi che si riepiloga qui di seguito.

  1. Il blocco delle opzioni. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto­legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura non possono più essere esercitate;
  2. Le deroghe al blocco. Il successivo comma 3 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente disposizione per determinati interventi, ammettendo delle deroghe al divieto ivi disposto;  in particolare,  il  citato  comma  3  stabilisce  che  ''Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto­legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: […] c) risulti  presentata,  con  riguardo  alle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  16­bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, e all'articolo 16, comma 1­septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.''
  3. La deroga specifica per il sismabonus acquisti. Con risoluzione n. 14/E del 2024, è stato chiarito che ''... l'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato all'esercizio delle predette opzioni prevede che anche con riferimento al sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023,  sia  stata  presentata la  richiesta  del titolo  abilitativo  per l'esecuzione dei lavori edilizi (cfr. circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).''
  4. L’ulteriore limitazione alla deroga. Il decreto­legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 2, comma 2 e comma 3, del decreto legge n. 11 del 2023, prevedendo all'articolo 1, comma 5, che: ''Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto­legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo (interventi superbonus), e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 (interventi diversi dal superbonus) per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati''.
  5. L’esclusione del sismabonus acquisti dalla ulteriore limitazione. Il citato comma 5 del decreto­legge n.39 del 2024 non richiama, invece, gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lett.c), del decreto­legge n. 11 del 2023, tra cui è ricompreso il Sismabonus acquisti.
  6. L’utilizzo delle opzioni per il sismabonus acquisti in mancanza dell’ulteriore limitazione. Riguardo all'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del  D.L.  n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 39 del 2024 sopra richiamata non contempla gli interventi di cui all'art. 16, comma 1­septies del D.L. n. 63 del 2013, indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c), del D.L. n. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Le conclusioni del Fisco

Conclude, dunque, l’Agenzia che l’istante potrà fruire sia del sismabonus-acquisti (con le nuove aliquote previste dalla legge di bilancio) che dello sconto in fattura anche se l’atto sarà stipulato nel 2025.

In sostanza, anche nel 2025 potrà essere esercitata dal costruttore l’opzione dello sconto in fattura, seppur ridotto nell’importo di 48.000 euro anziché 81.600 euro (con riduzione di due classi di rischio sismico) previsto per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo.

Infine, è interessante ricordare in questa occasione che, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 dell’8 marzo 2024non occorre che l’immobile sia completato per fruire del sismabonus acquisti. Si riportano le considerazioni dell’Agenzia: “Considerato che ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1­septies del decreto-legge n.  63 del 2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate «all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo», non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ''fittizia''. Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell'unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione, in applicazione di normative non fiscali (cfr. anche risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5­07778 del 29 marzo 2022)”.

Tenuto presente quanto sopra detto, qualora l’impresa di costruzioni abbia concluso i lavori strutturali entro il 31 dicembre 2024 e abbia prodotto le due attestazioni B-1 (attestazione di ultimazione dei lavori strutturali) e B-2 (attestazione del collaudo statico), l’immobile poteva essere venduto nell’anno 2024 con la possibilità di applicare lo sconto in fattura fino all’importo di 81.600 euro (85% di 96.000 euro).

Qualora, invece, non sia stato possibile produrre le attestazioni entro il 31 dicembre 2024, l’atto di compravendita dovrà essere rogitato nel 2025 ad asseverazioni presentate e si potrà applicare lo sconto in fattura con aliquota del 50% o del 36% di 96.000 euro.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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