Costi della manodopera e applicazione CCNL: chiarimenti dal MIT

Una nuova risposta del supporto giuridico specifica come declinare il principio di applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 23/01/2025

Con il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), si stabilisce che la S.A. nel bando di gara o negli inviti deve indicare il CCNL di riferimento, sebbene l'operatore economico abbia la facoltà di indicare, nella propria offerta, un differente contratto che garantisca l'equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti. La stazione appaltante ha poi l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

Applicazione CCNL nei contratti pubblici: la verifica di congruità dei costi della manodopera

Sull’applicazione della normativa, una stazione appaltante ha quindi richiesto:

  • se la verifica vada fatta anche nel caso in cui l'operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dall'Amministrazione, con la stessa quantificazione;
  • se sì, quali siano le richieste che devono essere formulate da parte della S.A.;
  • se la verifica debba essere fatta anche nel caso di procedure di affidamento di lavori, tenendo conto che per i lavori pubblici l'art. 29 del D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4) prevede al comma 10 che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva e che l'art. 3 del DM N. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

Il Parere del MIT

Con la risposta “aggiornata” contenuta nel parere del 6 dicembre 2024, n. 2993, il MIT ha precisato che nel caso in cui l’OE primo in graduatoria applichi lo stesso CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara e abbia indicato lo stesso importo individuato dalla stessa SA come costi della manodopera, la verifica di congruità può essere evitata. Unica eccezione, il caso in cui l'operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera.

Inoltre, specifica il supporto giuridico, la verifica di congruità prima dell'aggiudicazione deve essere compiuta anche per lavori pubblici.

 

Applicazione CCNL e costi manodopera: la normativa dopo il Correttivo

La risposta del MIT è antecedente alle modifiche che il decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo Codice Appalti) ha apportato all’art. 11 del d.Lgs. n. 36/2023.

Nel dettaglio, il comma 2, che nella sua versione originaria disponeva che “Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1" , è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a) del Correttivo, prevedendo che:

“Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.”

Inoltre, con l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 209/2024, è stato inserito all’art. 11 il comma 2-bis secondo cui:

“In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni”.

Infine anche il comma 3 è stato modificato, disponendo che:

“Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”.

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